1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati
quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni o
mutageniin
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni ,
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste
di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i
segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o
con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo
che non vi è emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell’aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti
cancerogeni o
mutageni deve
avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell’art. 4, comma 5,
lettera n). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per
verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell’allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o
mutageni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini
dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o
mutageni ,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i
quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o
mutageni presenta
rischi particolarmente elevati.