1. Fatto salvo
quanto previsto all’art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o
mutageni,
i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all’art. 4, commi
2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità
degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione
e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La
valutazione deve tener contodi tutti i possibili modi di
esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato
con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o
mutageni o
di processi industriali di cui all’allegato VIII, con
l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni o
mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti
ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo
dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli
agenti cancerogeni o
mutageni e
le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di
cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione
effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai
dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’art.
9, comma 3.