ART. 62 Sostituzione e riduzione


 

 

 

1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno omutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

    2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o 
mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.

    3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. 
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.