1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un
agente cancerogeno omutageno sul
luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente
cancerogeno o mutageno il
datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o
mutageno avvenga
in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile. L'esposizione
non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato VIII-bis.