ART. 57 Consultazione e partecipazione


 

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei

 cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle

 attività di cui al presente titolo.


    2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:


    a) idonei, con o senza prescrizioni;


    b) non idonei.


    3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

 

     3-bisLe visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

     3-terLa periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa

stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

 

     4Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta

alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui

ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.

 

    5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro.