ART. 56 Informazione e formazione


 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

    a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;

    b) le modalità di svolgimento dell’attività;

    c) la protezione degli occhi e della vista.

    2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

    3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso dei videoterminali.


    2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:


    a) idonei, con o senza prescrizioni;


    b) non idonei.


    3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

 

     3-bisLe visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

     3-terLa periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa

stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

 

     4Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta

alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui

ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.

 

    5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro.