1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I
lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai
sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui
ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro.