1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale
ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la
riduzione dell’orario complessivo di lavoro.