1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonchè l’ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore:
il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all'articolo 54.