1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si
applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un
mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.