1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel
caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all’allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.