1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base
all’allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una
movimentazione manuale di un carico ad opera del
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro
in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all’allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra
l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto
in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all’allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente
titolo.