1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività che comportano la movimentazione manuale dei
carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno
o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello
dorso lombare.