1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell’art. 15,
comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore
del presente decreto prodotti conformemente alle
normative vigenti nazionali o di altri Paesi della
Comunità europea.