1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l’applicazione di quanto
previsto all’art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell’attività e dei fattori specifici di rischio,
indica:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.