ART. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso


 

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’art. 43, commi 1 e 4.

    2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

    a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;

    b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.