1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di
cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d’uso di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui
un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal
decreto di cui all’art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.