ART. 42 Requisiti dei DPI


 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

    2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

    a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

    b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

    c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

    d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

    3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.