1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le
sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.