ART. 40 Definizioni


 

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

    2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

    a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

    c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

    e) i materiali sportivi;

    f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

    g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 


1. Il datore di lavoro si assicura che:

    a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;

    b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.