1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l’autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
1.
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull’uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di
cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.