ART. 39 Obblighi dei lavoratori


 

 

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

    2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.

    3. I lavoratori:

    a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

    b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

    c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.