1.
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull’uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di
cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.