1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante
il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale
la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso.