1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigentie
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,i
luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni
di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio1997.
2.
Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell’atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3.
Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di
cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono
autorizzate dall’organo di vigilanza competente per territorio.