1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonchè ogni altro
luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall’area edificata
dell’azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell’allegato XI.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro
già utilizzati prima dell’1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.