ART. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L’ISPESL e L’INAIL indicono una conferenza permanente di servizio
per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto
previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, nonchè per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione
ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l’attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per
la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma
3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate
al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.