ART. 26 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (1)
1. L’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene
del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti
di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno
in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell’Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell’Istituto superiore di sanità;
d)il
direttore generale competente del Ministero della sanitàed
un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio
ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole, alimentari
e forestali; ambientee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale
protezione ambiente;Istituto
italiano di medicina sociale;
g)ottoesperti
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h)ottoesperti
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,anche
dell’artigianato e della piccola e media impresa,maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti
d’azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il
gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n.5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro
supplente.
3. All’inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al
comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
associazioni professionali, dell’università e degli enti di ricerca, in
relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano
in carica tre anni.".
2. L’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione
consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione
annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonchè per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali
sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di
lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica
relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall’art. 48
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall’art. 8
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimentodella
conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro nell’esercizio della vigilanza, sulle
attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai
sensi dell’art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio
1991, n. 142, secondo le modalità di cui all’art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su
qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione
della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa
pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai
presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l’espletamento dei suoi compiti, può chiedere
dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.".
3. L’art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1995, n. 547, è soppresso.