1. Le regionie
le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell’interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro,
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il
settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle
miniere, l’Istituto italiano di medicina sociale,l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoroe
gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e
medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza.