RT. 24 Informazione, consulenza, assistenza





1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le strutture del

 Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l’Istituto italiano di medicina sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

    2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.