Commissione Elettorale
per le elezioni delle RSU e degli RLS dell’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia
Verbale commissione elettorale del 23 ottobre
verbale n°1
La Commissione riunitasi il 10-10-2003 decide quanto
segue:
2- indice
per Martedì 18 Novembre 2003 le consultazioni per la
elezione di n° 15 componenti le RSU e n° 10 RLS
3- i
seggi verranno ripartiti secondo il seguente prospetto:
4-
le liste con le relative candidature devono essere
presentate alla Commissione Elettorale entro le ore
12 :00 del 28 Ottobre 2003
5- il
3 Novembre 2003 la Commissione Elettorale ufficializzerà
le liste elettorali.
REGOLAMENTO ELEZIONI R.S.U. ARAS
L’art. 14 del CIRL 04/04/2002 stabilisce in 15 il numero delle RSU aziendali, stabilisce inoltre che le OO.SS. firmatarie comunicheranno unitariamente la distribuzione delle RSU sul territorio. Le OO.SS. ritenendo opportuno che i lavoratori di ogni provincia siano rappresentati all’interno della RSU, pur mantenendo un rapporto con gli organici dei dipendenti, comunicano la seguente distribuzione:
Prospetto di ripartizione
RIPARTIZIONE DEI 15 SEGGI Il regolamento generale sulla elezione delle RSU stabilisce che 2/3 dei seggi vengano ripartiti in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e il rimanente 1/3 venga ripartito tra CGIL, CISL, UIL e le altre Organizzazioni firmatarie del CCNL in proporzione ai voti da esse riportate nella elezione dei due terzi.
Dal prospetto di ripartizione per provincia è chiaro che
nel nostro caso la norma su richiamata non può essere
attuata ne sul totale, per aver scelto di garantire la
presenza di tutte le provincie, ne su i seggi assegnati
provincialmente in quanto non divisibili tranne per la
provincia di Palermo, quindi la ripartizione 2/3 e 1/3
così come su indicata si attuerà soltanto sui 6 seggi
assegnati Palermo.
COMMISSIONE ELETTORALE
Viene stabilito di comporre una sola Commissione
elettorale regionale localizzata a Palermo. Per lo svolgimento delle elezioni, che dovranno tenersi contemporaneamente in tutte le provincie, si individueranno in loco due o più lavoratori da nominare come componenti in qualità di Presidente e di Componente/i del seggio e che si occupino oltre che delle operazioni di voto e di scrutinio anche dell’organizzazione del seggio. Per lo svolgimento del proprio compito e per quanto non espressamente modificato dal presente testo la Commissione si atterrà al regolamento generale sull’elezione della RSU.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la
chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente
del seggio invierà alla Commissione elettorale
regionale, anche via fax, il verbale dello scrutinio
stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle
eventuali contestazioni, sulla base del quale la
Commissione elettorale redigerà un verbale riepilogativo
con le risultanze delle consultazioni di tutte le nove
province.
Il materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.)
congiuntamente al verbale originale dovranno
essere recapitati, nel più breve tempo possibile, alla
stessa Commissione.
La Commissione elettorale al termine dell’iter di cui ai
commi precedenti provvederà a sigillare in un unico
plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmessi
dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva
convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra
la Commissione elettorale e la Direzione
dell'Amministrazione o dell'Ente in modo da garantirne
la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un
delegato della Commissione elettorale e di un delegato
della Direzione. I verbali saranno conservati dalla RSU
e dalla Direzione.
PRESENTAZIONI DELLE LISTE
All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste
elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente
accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un
proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente
regolamentazione; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 10% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano
presentato la lista ed i membri della Commissione
elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma,
un candidato risulti compreso in più di una lista, la
Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle liste e prima di procedere alla
affissione all’albo delle liste stesse, inviterà il
lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può
superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la
r.s.u. da eleggere nel collegio, fermo restando un
minimo di n° 2 candidati. COMMISSIONE ELETTORALE
Per la composizione della stessa ogni organizzazione
abilitata alla presentazione di liste potrà designare
un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non
candidato. Compiti della CommissioneLa Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a
immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste
stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, le operazioni di voto
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di
scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti
nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando
gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese
le associazioni sindacali presentatrici di liste. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a
conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione
elettorale, mediante affissione negli albi messi a
disposizione dall’Associazione nelle varie sedi, almeno
otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Scrutatori
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di
designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale,
scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non
oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può
essere espresso per lettera né per interposta persona.
Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica,
comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine
di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due
componenti del seggio; la loro preparazione e la
votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore
all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta
tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o
se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di
individuazione.
Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un
candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore
mediante una crocetta apposta a fianco del nome del
candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del
candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista
vale unicamente come votazione della lista, anche se non
sia stato espresso il voto della lista, II voto apposto
a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze
date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze
date a candidati di liste differenti, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
Numero massimo di candidati per ciascuna lista
provinciale:
AG 2
CL 2
CT 2
EN 2
ME 3
PA 8
RG 2
SR 2
TP 2 Dati i numeri di unità aventi il diritto al voto in alcune delle nove province, il quorum come da regolamento sarà conteggiato complessivamente sul dato regionale.
R.L.S.
Contestualmente alle consultazioni per le RSU verranno,
con le stesse modalità, eletti gli RLS (Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza) stabiliti dal
Decreto Legislativo 626/94, e nel numero indicato
all’art. 13 del CIRL.
Le cariche di RSU e RSL non sono incompatibili.
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ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI della SICILIA | ||||||||
CANDITATI UNITARI FAI-CISL, FLAI-CGIL E UILA-UIL | ||||||||
PER LE ELEZIONI RSU E RLS DEL 18 NOVEMBRE 2003 | ||||||||
ELEZIONE RSU | ELEZIONE RLS | |||||||
PROVINCIA | CANDIDATO | FAI | FLAI | UILA | CANDIDATO | FAI | FLAI | UILA |
AGRIGENTO
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GENCO CALOGERO | X | CANICATTI DIEGO | X | ||||
MARINO DOMENICO | X | LENA ANTONINO | X | |||||
CALTANISSETTA
|
MANCUSO SALVATORE | X | MANCUSO SALVATORE | X | ||||
MANTIONE MARIA PIA | X | PERI FRANCESCO | X | |||||
CATANIA
|
PULEO ALFIO | X | PULEO ALFIO | X | ||||
VITALE CARMELO | X | VITALE CARMELO | X | |||||
ENNA
|
CALABRESE LUIGI | X | CALABRESE LUIGI | X | ||||
PROTO NICOLO' | X | PROTO NICOLO' | X | |||||
MESSINA
|
DI BERNARDO ANTONINO | X | LI FAUCI FRANCESCO | X | ||||
GIANBUI GIUSEPPE | X | PINO EMILIO | X | |||||
L A FAUCI FRANCESCO | X | |||||||
PALERMO
|
BENNICI FRANCESCO | X | BELLOVINO FRANCESCA | X | ||||
FULCO ANDREA | X | CANNATA VINCENZO | X | |||||
GALANTE ROBERTO | X | MARSALA FRANCESCO | X | |||||
GRECO COSTANTINO | X | |||||||
JACCH MASSIMO | X | |||||||
MARSALA FRANCESCO | X | |||||||
RANDAZZO MAURIZIO | X | |||||||
RASPANTI GIUSEPPE | X | |||||||
RAGUSA
|
BELLUARDO GIOVANNI | X | IMBRO' MARIO | X | ||||
CANNIZZARO GIUSEPPE | X | PANNUZZO EMANUELE | X | |||||
SIRACUSA
|
VERGA SALVATORE | X | FERLA GIROLAMO | X | ||||
FERLA SALVATORE | X | APOLLO SALVATORE | X | |||||
TRAPANI
|
ORLANDO SALVATORE | X | ORLANDO SALVATORE | X | ||||
VIVONA GASPARE | X | VIVONA GASPARE | X |