1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall’unita’ sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e
per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all’ispettorato del lavoro, per
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l’attività di
vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza
può essere esercitata anche dall’ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’unita’
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità
aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari
e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L’Amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.