Gennaio
2004 - dicembre 2007
La riforma della PAC,
la modernizzazione dell’economia, i nuovi processi tecnologici in atto,
l’attenzione sempre crescente dei consumatori verso prodotti salubri e di
qualità, impongono al settore profondi cambiamenti, sia in innovazioni
tecniche, sia organizzative e sociali. Accettare la sfida dei mercati, con
prodotti di qualità, significa tenere in debito conto le risorse umane presenti
nelle aziende, in termini di qualità del lavoro, di stabilizzazione
occupazionale, di promozione professionale.
Obiettivo di questo rinnovo contrattuale è quello di recuperare al
centro dell’impresa agricola il valore delle risorse umane, quale scommessa
strategica per competere sui mercati. Senza qualità del lavoro non vi può
essere qualità delle produzioni.
Decorrenza
e durata
Dal
01.01.2004 al 31.12.2007.
Relazioni
Sindacali
Costituire
l’osservatorio provinciale, composto da sei membri permanenti, che svolge le
funzioni previste dall'art. 6 del vigente CCNL.
Le assunzioni degli O.T.D. devono essere
fatte:
a)
per
fasi lavorative, con garanzia di occupazione per tutta la durata delle stesse.
Le principali fasi lavorative nella provincia di Messina sono:
Frutteto
ed agrumeto:
Impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari, potatura,
ricaccio legna, irrigazione, concimazione e raccolta.
Noccioleto:
Impianto, trattamenti fitosanitari,
zappatura, concimazione, rimonda, ronca e raccolta.
Olivicoltura:
Impianto, trattamenti fitosanitari, rimonda,
zappatura, concimazione e raccolta.
Ortaggi:
Zappatura, piantagione, trattamenti fitosanitari, irrigazione, scerbatura,
concimazioni, impalatura e legatura ove tecnicamente richiesta, raccolta.
Vivaio:
Preparazione del terreno, impianto, lotta fitosanitaria, innesto, irrigazione,
zappatura, pulitura pianta, estirpazione.
Vigneto:
Lavori di impianto, potatura verde e secca, lavori colturali del terreno,
trattamenti fitosanitari, zappatura, raccolta.
b)
Per
l’esecuzione di più lavori stagionali con garanzia minima di almeno 101
giornate;
c)
Di
durata superiore a 180 giornate.
Per
le assunzioni di cui alle lettere b) e c), in sede di definizione del presente
CPL, predisposizione di schema di contratto individuale da sottoscrivere tra le
parti, con l’individuazione del profilo professionale e del trattamento
economico previsto dal CCNL e dal CPL.
Riassunzione
Al
fine di stabilizzare l'occupazione, il
diritto alla riassunzione per gli O.T.D. dovrà essere garantito almeno per lo
stesso numero di giornate effettuate l'anno precedente, salvo causa di forza
maggiore, ed a tal fine potrà estendersi anche ad altre
fasi lavorative dell'azienda.
Tale
compito riguarderà l'azienda, la
disponibilità del lavoratore alla riassunzione è da intendersi automaticamente
riconfermata di anno in anno. Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti
priorità:
1)
professionalità;
2)
anzianità di servizio;
3)
situazione di famiglia.
Convenzioni
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di manodopera,
applicazione dell'istituto della convenzione prevista dal CCNL e dalla legge
608/96, art. 9 ter comma 6 e dal Decreto Leg.vo 146/97, art. 3.
Alla
manodopera migrante devono essere garantite tutte le norme previste dal
Contratto Provinciale e dal CCNL.
Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda con propri
mezzi, sono a carico dei datori di
lavoro e debbono essere pari al
rimborso del prezzo del biglietto a.r. del mezzo pubblico giornalmente
utilizzato.
Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'azienda è tenuta a
corrispondere un'indennità, per
ogni Km percorso, pari ad 1/5 del
costo della benzina super.
In caso di pernottamento, l'azienda deve
garantire alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa.
Lavoratori
extracomunitari
Dare
piena attuazione alle leggi che
garantiscono il diritto di cittadinanza a
questi lavoratori, sottraendoli dalle aree di sfruttamento cui sono sottoposti
ed in contrapposizione agli altri lavoratori. Dovranno essere valutati
particolari esigenze indotte da usi, costumi e religione diverse al fine trovare
le soluzioni più adeguate in materia di orario, riposi, festività e ferie, ed
eventuali strutture di accoglienza e servizi in genere.
Le OO.DD. comunicheranno alle OO.SS. le eventuali assunzioni di operai
extracomunitari.
Contratti
di formazione e lavoro
Proposta
di trattamento economico da indicare in sede di trattativa.
Inquadramento
Si
riconferma la classificazione preesistente nelle tre aree professionali e
s’individuano in aggiunta i seguenti profili con relativo inquadramento nelle
aree professionali:
Specializzato
super:
a)
Plurimansioni
Addetto
alla meccanizzazione agricola;
Acquicoltura;
Con riserva di presentare in sede di trattativa eventuali proposte di nuovi profili, definendone l’inquadramento nell'ambito delle declaratorie del CCNL.
Si
riconferma la classificazione preesistente.
Con riserva di presentare in sede di trattativa
eventuali proposte di nuovi profili, definendone l’inquadramento
nell'ambito delle declaratorie del CCNL.
Sulla base della normativa vigente, si propone di prevedere idonei
strumenti volti a favorire l'occupazione femminile ed il passaggio dalla 2^ alla
1^ area, anche con idonee iniziative di formazione attraverso gli enti
preposti.
Orario
di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30
giornaliere.
Nel caso di articolazione su 5 giorni settimanali, l'orario è di otto
ore giornaliere per 4 giorni e di 7 ore per il 5° giorno.
Riposo
settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive
corrispondenti con la domenica.
Per gli operai addetti al governo del bestiame e per
quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere
concordata almeno 48 ore prima.
I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui agli artt.34
e 36 del CCNL, per usufruire dei
permessi devono presentare:
a)
certificato di iscrizione rilasciato dall'ente e/o dalla scuola;
b)
certificato trimestrale di frequenza.
Permessi
straordinari
Ai donatori di sangue è concessa una giornata di permesso retribuito da
usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.7.1967 n.584.
Il permesso matrimoniale retribuito è elevato a 15 giorni.
Interruzioni e recuperi
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, se l'evento
avviene nelle prime 3 ore, il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione
di qualifica; se l'evento avviene oltre la 3^ ora, al lavoratore spetterà
l'intera retribuzione di qualifica. In questo caso, se comandato, resterà a
disposizione dell'azienda fino alla fine del turno di lavoro.
Incontri a livello aziendale per
l'ottimale utilizzazione degli strumenti contrattuali ( ferie, riposi, riduzione
d'orario ), e concordare le misure atte allo scopo.
Prevedere percorsi, anche di natura formativa, per il passaggio dei
lavoratori da tempo determinato a tempo indeterminato.
Individuazione
dei settori cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento
degli obiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività )
Aumenti
salariali
Per
ciò che riguarda la rivendicazione degli aumenti salariali, si precisa che lo
scarto tra inflazione reale e programmata per il biennio 2002/2003, è pari al
2.2%, permanendo le attuali tendenze sul dato 2003. Per il biennio 2004/2005,
riserva di presentare in sede di trattativa analitica proposta.
Istituzione
del salario per obiettivi, per comparti trainanti, in misura pari al 5% del
salario contrattuale.
Individuazione
di settori e programmi cui prevedere
erogazioni strettamente correlate al raggiungimento degli obiettivi (incrementi
di produttività, di qualità, di competitività ) aziendalmente tra le parti
concordati.
Obblighi
tra le parti
La
corresponsione della paga agli O.T.I. avverrà entro il giorno 27 di ogni mese
di scadenza. Il salario agli O.T.D. verrà di norma corrisposto entro i cinque
giorni del mese successivo.
Per
gli operai assunti ai sensi dell’art. 3, lett. B) e C), prevedere
l’erogazione della retribuzione con le medesime modalità in vigore per gli
OTI. Tale modalità sarà espressamente prevista nel contratto individuale
sottoscritto tra le parti previsto dallo stesso articolo.
A fine rapporto di lavoro al
lavoratore sarà rilasciato regolare prospetto relativo al T.F.R. corrisposto.
Rimborso
spese
I
lavoratori comandati a prestare
servizio fuori dell'azienda, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (
viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di giustificativi.
Indennità
di percorso
Qualora
l'azienda non fornisca il mezzo di trasporto, è dovuta al lavoratore
un'indennità pari ad un quinto del costo della benzina.
Tale
indennità sarà corrisposta dal recapito del collocamento comunale e/o
frazionale in cui il lavoratore è iscritto, oppure dalla casa comunale di
residenza del lavoratore se più vicina al luogo di lavoro.
Attrezzi
ed utensili
L'indennità
attrezzi è fissata in euro 0.50 giornaliere.
Cottimo
Quando il lavoro è eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere
consentito un guadagno minimo non inferiore al 25% in più della normale
retribuzione.
Vendita
di prodotti sulla pianta
Il
titolare dell'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve darne
comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la difesa dei livelli
occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola.
Rimborso
Generi in natura
Gli
O.T.I. che per contratto individuale, per consuetudine e comunque di fatto
percepiscono generi in natura o beneficiano di alloggio o annessi ( orto, ecc...
), nel caso siano privati di tali benefici, saranno indennizzati,
forfetariamente, con la somma di euro 300,
00
Lavori
pesanti e nocivi
Sono
considerati lavori pesanti:
scasso
a mano, trasporto e maneggio di pesi superiori a 15 Kg, abbattimento di alberi
con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
preparazione
e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed
insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle
e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos,
lavori svolti nelle serre.
Riduzione
orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi
Riduzione
dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.
Agli operai per il periodo in cui sono adibiti a lavori pesanti e/o
nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.
Sicurezza,
ambiente di lavoro e salute
Istituzione
della commissione paritetica provinciale prevista dal decreto leg.vo 626/94;
Istituzione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e responsabili
del servizio di prevenzione e protezione territoriale.
I trattamenti con prodotti nocivi vanno vietati durante la presenza in
azienda di altri lavoratori;
Le
aziende non potranno adibire personale femminile entro i primi tre mesi di
gravidanza a mansioni nocive e pesanti;
Agli
O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno concessi 5 permessi retribuiti annui
per sottoporsi a visita medica; Agli OTD assunti ai sensi delle lettere b) e c),
tali permessi saranno riproporzionati in base alle giornate lavorate.
Gli O.T.D. che raggiungono 40 giorni l'anno presso la stessa azienda,
hanno diritto ad 1 permesso retribuito per sottoporsi a visita;
Dotazione
di tutti i mezzi idonei ( tute, stivali, guanti, mascherine, ecc... ) per
proteggere i lavoratori da possibili intossicazioni e malattie;
Esplicito
richiamo delle norme antinfortunistiche legate all'utilizzo dei mezzi meccanici.
Attività
bilaterale
Si
ritiene di dover procedere alla verifica del funzionamento attuale del FIMI ed
alla individuazione delle
prospettive di miglior servizio ai lavoratori, con possibilità di ampliarne
i compiti nel campo delle
erogazioni integrative sanitarie.
Allargarne le competenze, anche attraverso le opportune modifiche
statutarie, alla gestione della 626/94.
Visti gli artt. 7 e 9 del CCNL (centri di formazione agricola, azioni
bilaterali) sviluppare apposito confronto in sede di trattativa al fine di
pervenire ad idonee soluzioni.
Diritti
Sindacali - Delegato D'Azienda - Assemblee aziendali
Applicazione
integrale del protocollo d'intesa e delle norme del CCNL.
Le
riunioni in azienda, oltre che dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono
essere indette, congiuntamente o singolarmente, anche dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto
Quote
sindacali per delega
L'azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore
interessato, ad operare la trattenuta del 1%
per contributi sindacali ed a versarla all'Organizzazione Sindacale,
firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto,
secondo le modalità che l' O.S. comunicherà.
La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero
inviata dall'O.S. cui appartiene.
Norma di rinvio
Per
quanto non espressamente previsto nel presente testo, si rimanda al CCNL
vigente.