Il giorno 21 aprile 1999


ACCORDO SINDACALE TRA L'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE E FLAI, FISBA E UILA SULL'APPLICAZIONE IN SICILIA PER IL SETTORE FORESTALE DEL D. LGS. 626/94 E DELL'ACCORDO NAZIONALE DEL 27/11/96.

 

Il giorno 21 aprile 1999 presso l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste sono convenuti:

- per l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste:

 

Dott. Girolamo Di Vita – Direttore Regionale delle Foreste,

Dott. Bartolo Ragusa – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,

 

- per la FLAI - CGIL :

Sig. Giuseppe Caruana – Segretario Generale Regionale,

Sig. Salvatore Lo Balbo – Segretario Regionale,

 

- per la FISBA-CISL:

Sig. Armando Zanotti – Segretario Generale Regionale,

Sig. Francesco Inguanti – Segretario Regionale,

 

- per la UISBA-UIL:

Sig. Gaetano Pensabene – Segretario Generale Regionale,

Sig. Giuseppe La Bua – Segretario provinciale.

 

I soggetti di cui sopra convengono il seguente accordo.

 

Art. 1. - IDENTIFICAZIONI DELLE UNITÀ PRODUTTIVE

1. Sono individuati come UNITA' PRODUTTIVE n. 265 Comuni della Sicilia e n.32 Strutture Fisse ( opifici, falegnamerie, vivai, ecc.,).

Qualora si identificano nuove unità produttive di cui al precedente comma 1, i contenuti del presente accordo verranno applicati entro 30 giorni.-

Art. 2. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.).

In ogni UNITA' PRODUTTIVA di cui all'art. 1, comma I., è eletto un R.L.S..

2. Le parti si riservano di individuare entro il 15 Maggio 1999 eventuali deroghe per situazioni particolari che diano luogo alla necessità di un incremento dei R.L.S. nell'ambito delle UNITA' PRODUTTIVE.

Art. 3. - MODALITÀ DI ELEZIONE

1. Le elezioni per i R.L.S. avranno luogo in tutte le unità produttive di cui all'art. 2, comma1,dall'1 Luglio 1999 al 31 Luglio 1999 , con le modalità di seguito indicate.

La riunione dei lavoratori, convocata per quanto previsto dal precedente art. 3, comma I., deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva. Tale riunione potrà svolgersi in ambito comunale e si procederà da parte dei lavoratori, prima dell'apertura del seggio, alla nomina del Presidente e di due Scrutatori. Il Presidente provvederà a redigere il verbale e a trasmetterlo alla Commissione Elettorale Provinciale di cui al successivo art. 3, comma 7. Il Presidente e gli Scrutatori non possono essere tra i candidati da votare.

3. La riunione è convocata dalle OO.SS. provinciali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo. Alla riunione possono partecipare i dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. All'atto della comunicazione di indizione delle elezioni saranno portate a conoscenza dei lavoratori delle Unità Produttive le liste dei candidati dei R.L.S. delle OO.SS..

Possono inoltre presentare la propria candidatura i lavoratori di cui al successivo art. 3, comma 5., sostenuti da almeno il 10% degli aventi diritto al voto nella Unità Produttiva.

4. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche su liste contrapposte. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti appartenente alla lista assegnataria dei seggi. La durata dell'incarico è, di norma, di tre anni.

5. Hanno diritto ad essere eletti tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato iscritti nei contingenti di cui agli artt. 46, 54 e 56 della L.R. 16/96. Hanno diritto al voto i lavoratori iscritti nel Registro d'impresa, alla data fissata per le elezioni.

6. Sei giorni prima della data di elezione di cui all'art. 3, comma I., i livelli Provinciali delle OO.SS. già richiamate indicheranno per Comune la ubicazione dei seggi.

7. E' istituita una Commissione Provinciale Elettorale nominata dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, alla quale i Presidenti dei seggi faranno pervenire i verbali e le schede dello spoglio. A detta Commissione si potranno indirizzare, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, eventuali reclami che saranno evasi entro cinque giorni. La Commissione Elettorale Provinciale ufficializzerà i nominativi dei R.L.S. eletti e ne darà comunicazione al datore di lavoro, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, al Comitato Paritetico Provinciale.

Art. 4. - PERMESSI RETRIBUITI

1. Ai R.L.S. spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, permessi retribuiti pari a otto ore mensili per ogni rappresentante eletto.

2. Per l'espletamento degli adempimento previsti dall'art. 19, lettera b, c. d, g, i, 1, non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.

3. Per lo svolgimento dell'attribuzione dei R.L. S. di cui all'art. 19 del D.Igs 626/94 e del presente Accordo le parti si impegnano ad individuare i mezzi necessari che il Datore di Lavoro dovrà fornire. Qualora ciò non sia possibile si applica l'art. 13 del CCNL 94/97.

4. I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti a qualsiasi altro titolo e devono essere fruiti con un preavviso non inferiore a 24 ore.

Art. 5. - ATTRIBUZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Con riferimento alle attribuzioni del R.L. S., la cui disciplina è contenuta nell'art. del D.Lgs. 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:

 

a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o a un Addetto da questo incaricato;

b) nei casi in cui il D.Lgs. 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del R.L.S., questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il R.L.S. su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso;

c) il R.L.S. ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazioni, secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione di cui l'Azienda deve dotarsi, riporterà le osservazioni e le proposte formulate dal R.L.S.. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale;

d) il R.L.S. ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f), comma 1, dell'art. 19 del D.Lgs. 626/94. Lo stesso Rappresentante ha diritto di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, ove previsto dalla normativa vigente in materia. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del R.L. S. le informazioni e la documentazione richiesta;

e) il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale. La contrattazione provinciale definirà le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione dei R.L. S.

Art. 6. - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

1. Il R.L.S. ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 626/94.

La formazione dei R.L.S., i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione Forestale, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la normale attività già indicati al punto 4, lettera a) e b).

3. Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma iniziale base di 40 ore, così come indicato dal decreto ministero del lavoro e della sanità del 16/01/97. Il programma formativo dovrà comprende:

a) conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

c) metodologie sulla valutazione del rischio.

4. Le parti affidano le modalità per la formazione dei R.L. S. al Comitato Paritetico Regionale.-

Art. 7. - FORMAZIONE PER 1 LAVORATORI

1. Tutti i lavoratori incaricati di attuare le misure relative alla Gestione dell'Emergenza, ai sensi della lettera a), comma 5, dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 vanno sottoposti a corsi di formazione adeguati all'incarico conferito. 1 lavoratori incaricati svolgono i loro compiti ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Igs 626/94 e i loro nominativi devono essere comunicati a tutti i lavoratori con adeguate forme di informazione.

2. A tutti i lavoratori assunti vanno, di norma, consegnate istruzioni scritte sui pericoli, sui rischi e sui comportamenti in cantiere e, qualora a livello provinciale se ne rappresenti la necessità, per particolari fasi lavorative, saranno svolti corsi specifici.

Art. 8. - ORGANISMO BILATERALE

Vedi Comitato Paritetico Regionale, compiti e regolamento.

 

Art. 9. - IMPEGNO A VERBALE

 

1. Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificativi del D.Lgs. 626/94 cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni legislative.

2. Nell'ipotesi in cui la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Medico Competente non avvengano entro il 15 Maggio 1999, i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, dovranno, nel più breve tempo possibile, essere sottoposti a visita medica, almeno per i casi previsti dal D.P.R. n. 336/94 e cioè i motoseghisti, i decespugliatoristi, i conduttori di mezzi agricoli forestali, nonché gli operatori antincendio. Gli adempimenti previsti per la visita medica dovranno essere portati a termine dai lavoratori di cui sopra, utilizzando strutture sanitarie pubbliche o medici definiti competenti, a norma di legge. Le relative spese, regolarmente documentate e conformi alle vigenti tariffe professionali, saranno successivamente rimborsate dall'Amministrazione Forestale. Le parti si impegnano, comunque, ad effettuare una prima verifica entro il I' Giugno 1999.

 

Palermo, 21/04/99