1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute
connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in
relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto
soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e
15.
2. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma
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