ART. 21 Informazione dei



1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

    a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;

    b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

    c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
 disposizioni aziendali in materia;

    d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

    e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;

    f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

    g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

    2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3