DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI


 

 

DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

 

Ufficio di Staff – Supporto tecnico dell’Ispettore Generale

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27.06.2005 DEL COMITATO PARITETICO REGIONALE

 

 

Il giorno 27.06.2005 alle ore 12.00 nei locali del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, siti in Palermo, in via Libertà, 97, si sono riuniti, così come stabilito nella precedente seduta del 27.05.2005, per l’Amministrazione Forestale la Dott.ssa De Luca, Dirigente dell’Ufficio Provinciale Azienda Regionale Foreste Demaniali di Palermo, il Dott. Carmelo Di Vincenzo, Dirigente dell’Ufficio Provinciale Azienda Regionale Foreste Demaniali di Messina, e l’Ing. Anselmo Ganci, Dirigente del Servizio Antincendi Boschivi del Dipartimento Regionale delle Foreste. Sono presenti per le OO.SS. FLAI-CGIL e FAI-CISL, rispettivamente i Sigg. Salvatore Lo Balbo e Francesco Nuccio.

Coordina la seduta il Dott. Antonino Colletti, Ispettore Generale dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali, in ciò delegato dall’Assessore Regionale pro-tempore all’Agricoltura e Foreste, giusta nota d’incarico n° 3592/Gab del 25.11.2003.

Alla riunione partecipa il Dott. Mario Candore, del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, che svolge le funzioni di segretario. È presente, altresì, il Dott. Carmelo Calabrese, dell’Ufficio Provinciale Azienda Regionale Foreste Demaniali di Messina, Responsabile Regionale per la Sicurezza del Dipartimento.

La seduta è stata convocata per affrontare i seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno, i quali sono stati concordati nel corso della precedente seduta del 27.05.2005:

1)     modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria ex art. 16 D.Lgs. 626/94;

2)     modalità di fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/92;

3)     astensione dal lavoro per donazione sangue;

4)     sicurezza e transitabilità nel posto di lavoro;

5)     modulistica del singolo lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro;

6)     problematica relativa al pagamento di n. 2 mensilità di cui alla vacatio legis anno ’96;

7)     verifica di tutti gli atti che i lavoratori sono invitati a firmare all’atto dell’avviamento.

Prima di procedere con la trattazione dei punti all’O.d.G., il Dott. Colletti comunica che il rappresentante della UILA-UIL, Sig. Raimondo Cavallaro, non potrà essere presente per motivi personali, giusta comunicazione inviata a mezzo fax n° 221 del 24.06.2005. Chiede, pertanto, ai rappresentanti delle altre OO.SS. se nulla osta allo svolgimento della seduta, in considerazione della mancanza della condizione di parità numerica tra i rappresentanti delle due parti.

Per i rappresentanti della FLAI-CGIL e FAI-CISL nulla osta allo svolgimento della seduta e alla prosecuzione della riunione secondo i vari punti all’O.d.G..

Per quanto riguarda il primo punto all’O.D.G., il Dott. Colletti apre la discussione riassumendo la posizione dell’Azienda sull’argomento, soffermandosi in particolare sulla decisione di far svolgere la sorveglianza sanitaria in vigenza di rapporto di lavoro, così come affermato nella seduta precedente. Fa presente che nella seduta odierna si dovrà affrontare la problematica inerente la frequenza dei controlli, posto che c’è una differenza di opinioni sull’argomento manifestata rispettivamente dalle OO.SS. e dai Medici competenti. In merito, la proposta dell’Azienda, al fine di contemperare l’opportunità di una riduzione complessiva delle visite, al fine di ridurne i relativi costi, con l’esigenza di espletare al meglio la sorveglianza sanitaria, è quella di concentrare ad inizio anno, nei limiti del possibile, tutti i 101sti in unico avviamento per 101 giornate, salvo alcune figure specializzate, da avviare in un secondo turno a fine anno con i fuori fascia. Per i 151sti, invece, la proposta è di far svolgere un primo turno di 100 giornate ad inizio anno, ed un secondo turno di 51 giornate assieme ai fuori fascia.

Interviene la Dott.ssa De Luca, la quale espone la particolare situazione di molte aree della provincia di Palermo, laddove si rischierebbe, in caso di concentrazione ad inizio anno di gran parte degli avviamenti, di non potere utilmente impiegare gli operai avviati, nel periodo di aprile-maggio, in cui, per la caratterizzazione climatica di dette aree, non è consentito di svolgere alcuna operazione selvicolturale. La stessa situazione, continua la Dott.ssa De Luca, varrebbe per gli avviamenti di fine anno. Pertanto, in provincia di Palermo non è possibile procedere dovunque agli avviamenti continuativi, ma solo in alcune aree.

Il Dott. Di Vincenzo sostiene che nella provincia di Messina si procede da alcuni anni con queste modalità e con difficoltà procedurali che, nel tempo, si è riusciti a risolvere, anche se bisogna dire che le peculiarità esistenti in provincia di Messina sono diverse da quelle della provincia di Palermo. Il problema esposto dalla Dott.ssa De Luca esiste, ma si affievolisce in quanto non tutti i 151sti si presentano alla prima richiesta di avviamento. Di conseguenza si viene a creare spontaneamente una certa distribuzione della manodopera nel corso dell’anno, che conferma l’efficacia del ricorso agli avviamenti continuativi. Quando non si riesce a completare la richiesta con gli operai della fasce, allora si ricorre ai lavoratori dell’art. 49.

La Dott.ssa De Luca ribadisce le difficoltà che si presenteranno in provincia di Palermo nell’adottare gli avviamenti continuativi. Comunica, inoltre, di avere comunicato all’Ufficio Provinciale del Lavoro la necessità di un maggiore rigore nella verifica dei motivi per i quali gli operai non si presentano all’avviamento.

Interviene il Sig. Lo Balbo della FLAI-CGIL sostenendo che questa non è la sede per affrontare gli aspetti inerenti la natura del rapporto di lavoro. Il problema correttamente esposto dal Dott. Colletti è vedere quale griglia adottare per individuare le tipologie di mansione per le quali attivare la sorveglianza sanitaria. Il COM.PA.RE. della 626/94, peraltro, ha già affrontato il problema, individuato le griglie e stabilito un controllo periodico in funzione del rischio specifico, il quale è commisurato alla mansione espletata. Pertanto, il numero delle visite va dimensionato in base alla mansione e al rischio, che, tra l’altro, sono stati tutti individuati. Il rappresentante della FLAI-CGIL sostiene che bisogna fare una scaletta, che è già indicata nel Documento della sicurezza, la quale è legata alla specificità del rischio, per cui ci saranno alcuni lavoratori che faranno più visite ed altri che ne faranno solo una. Per i lavoratori di cui all’art. 49 esiste il problema di non mandare tutti indistintamente a visita, considerato che, più o meno, ogni anno sono sempre gli stessi ad essere avviati. Per questi lavoratori, il Sig. Lo Balbo propone di sottoporre a visita soltanto quelli che hanno una storia sanitaria particolare, tra l’altro schedata dal Medico competente, o che vengono sottoposti ad un rischio specifico. Il tutto è da demandare sempre alla discrezionalità del Medico competente, cui spetta la decisione definitiva.

Interviene nella discussione il Dott. Colletti, comunicando la necessità evidenziata dai Medici competenti di avere certezze sullo stato sanitario dei lavoratori, per il periodo in cui non vengono assunti dall’Amministrazione Forestale. Per tale motivo, i Medici competenti hanno proposto un modello di dichiarazione di esonero di responsabilità, che andrebbe firmata dal lavoratore all’atto dell’avviamento al lavoro, quando non si ritiene opportuno di sottoporre il lavoratore a visita.

Il Sig. Lo Balbo sostiene la necessità di stabilire, nelle griglie, un ordine di priorità nello svolgimento delle visite, avviando per primi i lavoratori che, per storia sanitaria e mansione da espletare, sono sottoposti ad un maggior rischio. Secondo il Sig. Lo Balbo, è un problema di buon senso oltre che di griglie.

Il Sig. Nuccio della FAI-CISL sostiene che le due situazioni, cioè le esigenze normative ed il buon senso, possono essere conciliate. Se si riesce ad individuare una prima griglia di lavoratori che sono sottoposti ad un maggior rischio da mandare senz’altro a visita, per gli altri lavoratori potrebbe invece essere sufficiente la dichiarazione.

Il Sig. Lo Balbo sostiene che la dichiarazione proposta potrebbe non essere prevista dalla legge.

Interviene nuovamente il Dott. Di Vincenzo, sostenendo che è possibile scaglionare le richieste di avviamento, così come si opera a Messina, per potere, in qualche modo, semplificare l’organizzazione della sorveglianza sanitaria in base alle griglie.

Il Sig. Lo Balbo ribadisce che le griglie vanno dimensionate in base al rischio ed alla storia sanitaria del lavoratore. Se si riuscisse a sintetizzare questo principio, sarebbe un grande risultato per il lavoratore e per l’Azienda. A tal proposito il rappresentante della FLAI-CGIL evidenzia che il Medico competente deve essere in grado di informare il datore di lavoro sulle statistiche del rischio. Propone pertanto di assegnare un colore diverso ad ogni tipologia di mansione, che individua per ciascuna mansione il numero minimo di visite da effettuare per la sorveglianza sanitaria, sempre sotto la decisione definitiva del Medico competente.

Su tale argomento, il Dott. Colletti rappresenta la necessità manifestata dai Medici competenti di sottoporre a visita tutti i lavoratori indistintamente.

Il Sig. Lo Balbo manifesta la sua propensione per l’eventuale accorpamento delle varie attività previste dalle griglie, da abbinare alla colorazione sopra esposta, cui si aggiunge la discrezionalità del Medico competente.

Il Dott. Colletti condivide il principio che è alla base della proposta del rappresentante della FLAI-CGIL, ribadendo la necessità di una riduzione complessiva delle visite.

Il Sig. Lo Balbo afferma che oggi bisogna dare delle indicazioni, le quali, nel tempo, dovranno essere opportunamente aggiornate. Per questo motivo, si ha la necessità di acquisire informazioni sull’andamento della sorveglianza sanitaria, una volta avviata con la metodologia sopra esposta.

Il Dott. Colletti osserva che i buoni propositi esposti dalle parti nella seduta odierna sono in contrasto con le responsabilità prospettate dei Medici competenti. Questi ultimi, contattati per le vie brevi dal Dott. Colletti, hanno proposto in alternativa alle visite, la bozza di dichiarazione già menzionata, la quale, pur non avendo dei fondamenti giuridici, potrebbe rappresentare una soluzione. Passa quindi alla lettura della bozza che viene allegata in copia al presente verbale.

Il Sig. Nuccio ribadisce che la proposta della dichiarazione è una soluzione percorribile.

A questo punto il Sig. Lo Balbo riassume le proposte di riorganizzazione della sorveglianza sanitaria così come esposte fino ad ora, le quali vengono così sinteticamente illustrate:

 

O.T.I.

n. 1 visita l’anno

151 gg.

per tutti, n. 1 visita ad inizio turno di 100 gg., più n. 1 visita per il secondo avviamento, solo per le figure specializzate o per casi particolari, a giudizio del Medico competente. Per gli altri lavoratori, eventuale dichiarazione.

101 gg.

per tutti, n. 1 visita ad inizio turno, più n. 1 visita per il secondo avviamento, solo per le figure specializzate o per casi particolari, a giudizio del Medico competente. Per gli altri lavoratori, eventuale dichiarazione.

 

Questa organizzazione, secondo il Sig. Lo Balbo, è da prevedere nel Documento di valutazione del rischio. L’unica situazione incerta si pone per i lavoratori dell’art. 49, alcuni dei quali sono specializzati. Per questi lavoratori, quindi, la sorveglianza sanitaria andrebbe commisurata come nel caso dei lavoratori delle fasce. In ogni caso, sostiene il Sig. Lo Balbo, la proposta della dichiarazione dovrà essere approfondita da parte sua, con l’ausilio delle figure competenti. Ciò in quanto ci sono delle perplessità sul fatto che un lavoratore possa attestare il proprio stato patologico con una semplice dichiarazione.

Il Dott. Colletti dichiara che, a parere dell’Amministrazione Forestale, la formula della dichiarazione è ampiamente condivisibile.

Interviene l’Ing. Ganci, per sostenere che i lavoratori dell’art. 49 vanno sottoposti a visita ogni anno. Una cosa è programmare uno scaglionamento degli avviamenti, e quindi delle visite, un’altra è la periodicità delle visite, che dovrà essere sempre annuale.

La Dott.ssa De Luca ribadisce le difficoltà già esposte che si registrerebbero a Palermo nell’organizzare lo scaglionamento degli avviamenti.

Il Sig. Lo Balbo concorda sulla composizione delle griglie testé individuate e propone di riconvocarsi in altra data per ulteriori approfondimenti.

Il Dott. Colletti riassume la discussione svolta sino a questo punto e conferma le disposizioni che l’Amministrazione Forestale intende adottare per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, così come esposte nel suo intervento introduttivo. Concorda, infine, con il rappresentante della FLAI-CGIL sulla necessità di affrontare l’argomento della dichiarazione in una prossima seduta del COM.PA.RE..

Il Dott. Colletti passa all’esposizione del secondo punto all’O.d.G. che tratta le modalità di fruizione dei permessi ex art. 33 L. 104/92.

In merito a tale argomento, il Dott. Colletti comunica l’intendimento dell’Amministrazione Forestale di riordinare questa tematica che da tempo è oggetto di controversa interpretazione. Inizialmente si intende affrontare la particolare situazione concernente le modalità di fruizione dei permessi retribuiti da usufruire da parte degli operai a tempo determinato, ai sensi dell’art 33 della legge in esame, per dedicarsi all’assistenza dei figli affetti da handicap grave, di età compresa tra il 3° e il 18° anno di vita.

A seguito di interlocuzioni verbali avute sull’argomento con i funzionari della Direzione Regionale dell’INPS, e con il supporto delle varie circolari emanate dall’Ente previdenziale in materia, si ritiene di dovere stabilire che i benefici previsti potranno essere goduti dagli operai a tempo determinato, nella misura di n. 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in n. 6 mezze giornate), fruibili anche in misura continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

I giorni di permesso mensile possono essere riconosciuti solo se la durata del rapporto di lavoro è pari almeno ad un mese, con previsione di attività per 6 giorni alla settimana, o 5 in caso di settimana corta. Per i periodi inferiori ad un mese, i permessi spettanti maturano in misura di n. 1 giorno ogni 10 giorni di lavoro effettivo.

I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

I richiedenti dovranno presentare istanza all’I.N.P.S. negli appositi moduli in duplice copia, una delle quali verrà restituita timbrata. Detta copia timbrata dall’I.N.P.S. dovrà essere consegnata al datore di lavoro per consentire la fruizione dei permessi a carico dell’Ente Previdenziale.

La struttura dell’I.N.P.S. competente per territorio provvederà al pagamento diretto dei permessi fruiti. Pertanto, gli Uffici in indirizzo sono tenuti soltanto a riportare nei DMAG, per ciascun fruitore, i giorni di permessi goduti. In tal caso, il giorno di permesso fruito sarà computato come “assenza”, con tutte le conseguenze previdenziali ed occupazionali del caso.

Il Sig. Nuccio interviene nella discussione sostenendo che il pagamento dei permessi, in questo caso, non avviene direttamente da parte dell’I.N.P.S.. È l’Amministrazione Forestale, secondo il Sig. Nuccio, a dover anticipare il pagamento, ottenendo il successivo rimborso da parte dell’Ente Previdenziale.

Il Sig. Lo Balbo propone la presentazione di un atto di interpello all’I.N.P.S. sulla questione.

Il Dott. Colletti concorda e dichiara che la presentazione dell’atto di interpello avverrà a cura dell’Azienda.

Il Sig. Lo Balbo dichiara che c’è un problema di emergenza per le tabelle paga elaborate in base al nuovo CCNL.

In merito a questo argomento il Dott. Colletti comunica che il problema sollevato è complesso in quanto, all’atto del recepimento del CCNL da parte della Giunta Regionale, l’Amministrazione Forestale non era in possesso di variazioni rispetto alle tabelle salariali previste dal CCNL 2002/2005.

L’ammontare degli emolumenti spettanti è scaturito dai calcoli forniti in più occasioni agli Assessori al ramo pro tempore, come elaborati dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali e dal Dipartimento Regionale delle Foreste, secondo le rispettive competenze, sulla base delle tabelle retributive riportate sul CCNL 2002-2005. Ciò in quanto non si era a conoscenza di variazioni intervenute sulle tabelle retributive da applicare, nonché di eventuali altri accordi stipulati a livello nazionale, che avrebbero potuto determinare modifiche ai livelli salariali sottoscritti con il CCNL in questione, essendo lo scrivente Dipartimento soggetto passivo nella contrattazione a livello nazionale.

Questi ultimi derivano dai calcoli effettuati in diverse occasioni, nel corso degli anni precedenti, a seguito di specifiche richieste pervenute dall’Assessore Regionale Agricoltura e Foreste pro-tempore.

Il Dott. Colletti, tuttavia, manifesta ampia disponibilità ad affrontare la questione in sede di conguaglio per gli anni precedenti e di investire del problema gli organi politici competenti.

Secondo il rappresentante della FLAI-CGIL il lavoratore ha diritto a tutti gli adeguamenti previsti dal nuovo contratto.

In merito all’argomento relativo al pagamento agli O.T.I. di n. 2 mensilità di cui alla vacatio legis anno ’96, il Sig. Lo Balbo chiede di conoscere qual è la posizione dell’Amministrazione Forestale sulla questione.

Il Dott. Colletti comunica che ci sono due ipotesi di soluzione della vicenda: una prima ipotesi, portata avanti dalle OO.SS., prevede come soluzione del problema della perenzione la sottoscrizione di un accordo tra l’On. Assessore e le OO.SS. stesse. Detta ipotesi, non essendo percorribile a giudizio dell’Amministrazione Forestale, apre la strada alla seconda ipotesi, che prevede la stesura di un apposito articolo di legge per pagare gli emolumenti spettanti, per i quali sono stati già elaborati i relativi conteggi.

Il Sig. Lo Balbo dichiara che sull’argomento è stato sottoscritto un accordo sindacale.

Il Dott. Colletti replica sostenendo che l’accordo sindacale non è sufficiente e che si rende necessaria una legge specifica.

Avendo preso atto delle posizioni registratesi su questo punto, le parti concordano di riconvocarsi in altra data per affrontare il tema legato alla dichiarazione da sottoscrivere da parte del lavoratore in alternativa alla visita medica per la sorveglianza sanitaria e per trattare altri eventuali argomenti che, nel frattempo, si reputeranno necessari.

Le parti chiudono il presente verbale alle ore 14.30 del giorno 27.06.2005 stesso.

 

Letto, confermato, sottoscritto

 

PER L’AMMINISTRAZIONE FORESTALE

 

PER LE OO.SS. FLAI, FAI E UILA

 

 

 

Dott. ssa Francesca De Luca

 

Sig. Salvatore Lo Balbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Carmelo Di Vincenzo

 

 

 

 

Sig. Francesco Nuccio

 

 

 

 

 

 

Ing. Anselmo Ganci

 

 

 

 

 

 

PER L’ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

Dott. Antonino Colletti