ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO


ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

ACCORDO AZIENDALE

 

L’anno 2009, il giorno 22 del mese di Gennaio in Palermo presso i locali dell’Ente di Sviluppo Agricolo sono intervenuti:

In rappresentanza delle Sigle Sindacali rispettivamente per la FLAI CGIL Giuseppe Lucifora, FAI CISL Pizzolato Vincenzo e della UILA UIL Avv. Gaetano Pensabene.

Hanno partecipato inoltre ai lavori, coordinati dal Sig. Presidente dell’ESA Dr Roberto Materia, il Direttore Generale Dott. Antonio Maiorana e per il Servizio di Meccanizzazione il Dr Vincenzo Lo Baido allo scopo di definire un Accordo Aziendale Integrativo al CCNL per gli operai agricoli del 06 luglio 2006 ed al fine di unificare i diversi aspetti del CPL in vigore nella Regione Siciliana limitatamente alle seguenti materie:

 

  1. RETTRIBUZIONE: le parti convengono che ai fini retributivi il parametro di riferimento sarà la miglior retribuzione in vigore così come risultante dall’allegata tabella, che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo e varrà per tutta la Regione.
  2. RIMBORSO SPESE: si conviene che il rimborso delle spese per il chilometraggio viene uniformato nella misura di 1/5 del costo della benzina, per il numero di effettivi chilometri dal comune di residenza al posto di lavoro.
  3. RECUPERO GIORNATE: si concorda che per giustificate e documentate ragioni che impongono agli operai di assentarsi dal posto di lavoro, gli stessi possono recuperare le giornate entro il 31 dicembre.
  4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: si concorda che ai fini della dislocazione sia degli operai OTD che degli OTI presso gli Enti Terzi i Capi Centro concerteranno preventivamente con le Rappresentanti Sindacali Provinciali.

Analogamente le Rappresentanti Sindacali Provinciali verranno informate dai Capi Centro sull’utilizzo del personale stagionale fermo restando che vanno salvaguardate e riconfermate le professionalità e le esperienze maturate.

  1. PERMESSI SINDACALI:  si concorda che ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo può usufruire di 2.500 ore di permesso sindacale anche cumulativamente e consecutivamente.
  2. Si conviene altresì che nel corso dell’anno si dovranno effettuare un minimo di tre incontri anche per esigenze formative, ed in tali ipotesi, i permessi si aggiungono a quelli di cui al Punto 5.
  3. Le parti convengono inoltre di incontrarsi di volta in volta qualora le esigenze lo impongono, al fine di integrare, o aggiungere altri punti con verbale aggiuntivo.
  4. Il presente accordo integrativo avrà validità triennale decorrendo dal 01.01.2009 e sino al 31.12.2011.

Restano fatte salve tutte le condizioni contrattuali del CCNL e dei CPL in vigore e quelle di miglior favore.

  1. I contenuti del presente accordo verranno per le parti applicabili riportate nel contratto individuale di lavoro.
  2. I contenuti del suddetto accordo vanno applicati sia agli OTD che agli OTI.

Letto e sottoscritto dalle parti.

 

Palermo, 22 Gennaio 2009

 

FLAI CGIL           FAI CISL                    UILA UIL                      IL PRESIDENTE

                                                                                                    (Dr. Roberto Materia)