Contratto
provinciale di lavoro
Per
gli operai agricoli e florovivaisti
Della
provincia di Trapani
Premessa
Le
Federazioni Provinciali di FAI CISL , FLAI CGIL
e UILA UIL della Provincia di Trapani , nel rispetto delle procedure
negoziali per il rinnovo dei contratti provinciali di lavoro di cui all’art. 2
del CCNL di riferimento , presentano la seguente piattaforma per il rinnovo del
Contratto provinciale di lavoro per i lavoratori Operai Agricoli e Florovivaisti
in scadenza al 31.12.2003.
PUNTO
1
Si
ritiene opportuno, in considerazione della riforma dell’art.2135 del codice
civile,che ha precisato natura e forma dell’impresa agricola,e pur
nell’esclusiva competenza dell’art.1 del CCNL, porre in essere una attenta
valutazione sulle tipologie di impresa rientranti nella sfera di applicazione
del contratto e cogliere quelle specificità territoriali che possano
considerarsi tali da poter ricadere nell’ambito applicativo dello stesso.
PUNTO
2
Riteniamo
di proporre nel pieno rispetto degli
accordi del luglio 1993 i seguenti incrementi economici:
a)
Recupero
inflazione programmata biennio 2002 / 2003
2,2 %;
b)
Incremento
retributivo biennio 2004/2005
5,0 %.
ACCORDI
AZIENDALI
Istituire
un apposito premio per obiettivi che tenga in considerazione da un canto, per
alcuni settori produttivi,di elementi di produttività,di qualità o quant’altro
possa essere indicatore di riferimento in azienda o nel settore ( viticolo,
florovivaistico etc.), dall’altro canto definire trattamenti economici
definiti in base ai tassi di inflazione diversificato per qualifica per quelle
aziende o settori dove non è possibile definire appositi indicatori che diano
origine al premio per obiettivi.
PUNTO
3
Prevedere
un VI livello di inquadramento per ogni tipologia di area professionale tendente
a garantire una progressione economica più soddisfacente per lavoratori in
possesso di qualifica di nuova istituzione ad alto livello di professionalità
ed ormai pienamente utilizzate nel mercato del lavoro .
PUNTO
4
a)
CONTRATTO
FORMATIVO : a modifica di quanto previsto dall’art.14 del CCNL elevare il
trattamento economico del lavoratore in CFL ad
€ 830, 00 per gli operai agricoli ed € 845,00 per gli operai
florovivaisti;
b)
RIASSUNZIONE
: anche in presenza della abrogazione dell’art.8/bis della legge n.83/70 si
ritiene necessario predisporre apposite modalità per l’esercizio del diritto
in applicazione dell’art.18 del CCNL
c)
CONVENZIONI:
nonostante l’abrogazione della legge n.56/87 si chiede alle controparti di
mantenere in vigore le convenzioni esistenti e di predisporre adeguato contenuto
contrattuale al fine di sottoscriverne di nuove.
PUNTO
5
Definire
il modello di contratto scritto per le tipologie di rapporto disciplinate
dall’art.10 del CCNL e definire nel contratto anche il trattamento economico
ai sensi dell’art.11 del CCNL.
AGEVOLAZIONI
PER PASSAGGIO LAVORATORI DA OTD AD
OTI
Definire in fase di trattativa modelli o percorsi agevolativi per aumentare il numero di lavoratori a tempo determinato per cui si possa prevedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
PUNTO
6
I
processi di cambiamento in atto sul modello produttivo ed organizzativo e le
modifiche intervenute, od in corso di approvazione in materia di welfare,
comportano un salto di qualità a tutto campo nel sistema delle relazioni
sindacali sempre più condizionato dalla stretta connessione tra sviluppo
dell’impresa e crescita del lavoro in tutte le sue accezioni.
E’
in tale contesto che assume grande valenza il sistema della bilateralità come
metodo qualificato per gestire l’evoluzione delle trasformazioni in atto al
fine di collocare la qualità e la tutela del lavoro al centro del sistema
imprenditoriale moderno.
Pertanto
è necessario rendere operativi o migliorare l’efficienza di tutti gli
strumenti che la contrattazione o gli accordi demandano al livello territoriale
ed in particolare:
1)
procedere
a rendere più efficienti gli interventi previsti dal già costituito
F.I.M.I.A.C (Ente Bilaterale per l’integrazione economica di malattia ed
infortunio);
2)
rendere
operative le competenze del F.I.M.I.A.C. , già previste per statuto, per la
gestione dei processi già individuati dal decreto legislativo 626/94 e di
efficacia territoriale, nonché implementare tutti gli strumenti necessari al
sostegno delle attività e delle azioni degli R.L.S. e dei R.S.P.P.
territoriali;
3)
individuare
un percorso che serva a costruire un sistema di formazioni professionale cogente
rispetto alle nuove e mutate esigenze del mondo del lavoro agricolo, anche con
la istituzione del Centro di Formazione Agricola a livello territoriale.
4)
Definire
alla data di entrata in vigore del CPL la costituzione del comitato paritetico
provinciale sulla applicazione della 626/94.
PUNTO
7
Prevedere
un adeguamento del contributo versato dal datore di lavoro e dei lavoratori ,
nonchè la copertura economica per i primi tre giorni di assenza per malattia ed
infortunio (carenza) a carico del datore di lavoro per i lavoratori OTI agricoli
e florovivaisti pari al 50% della retribuzione.
PUNTO
8
Attivare
tutte le procedure necessarie affinché sia consentito ai lavoratori immigrati,
ormai numericamente rilevanti ai fini delle attività agricole della Nostra
provincia, alloggi adeguati ai propri bisogni ed una utilizzazione lavorativa di
livello pari ai lavoratori italiani.
Attivare
apposito tavolo di concertazione di livello provinciale con il coinvolgimento
prioritario delle amministrazioni locali al fine di prevedere una rete di
assistenza logistica per tutti i lavoratori stagionali che vengono impiegati nel
Nostro territorio.
Prevedere
per gli operai agricoli e flovivaisti immigrati i seguenti punti
-
condizioni
agevolative nel sistema organizzativo aziendale partendo dal rispetto degli usi
e delle tradizioni culturali e religiose e tenendo in considerazione che le
principali festività religiose sono per i lavoratori musulmani le seguenti :
1)
RAMADHAN
: durata 28 giorni;
2)
L’AID
SAGHIR : ultimo giorno di RAMADHAN;
3)
L’AID
EL KHEBIR : 2 mesi e 10 giorni dopo la fine del RAMADHAN.
-
per
il periodo di RAMADHAN effettuare un nastro orario di lavoro che vada dalle
07.00 del mattino alle 15.00 del pomeriggio, al fine di consentire una adeguata
preparazione alla cena della sera unico pasto della giornata consentito dalle
tradizioni religiose nel mondo musulmano;
-
garantire
negli altri periodi normali periodi nella giornata che possano consentire il
pieno esercizio della pratica religiosa ;
-
al
fine di garantire il ricongiungimento familiare per i lavoratori per cui
l’azienda fornisce anche l’alloggio , tale abitazione dovrà essere dotata
di idonea certificazione igienico sanitaria e dovrà essere conforme alle norme
urbanistiche, nel pieno rispetto della normativa vigente in Italia a decorrere
dalla legge n. 189/ 2002;
-
per
le aziende che forniscono il vitto ai lavoratori imporre l’uso di alimenti che
siano compatibili con le abitudini, gli usi , i costumi e le tradizioni
religiose del lavoratori immigrati;
MODIFICA
STRUTTURA DEL CONTRATTO PROVINCIALE
TITOLO
I
1)
OGGETTO DEL CONTRATTO
2)
OSSERVATORI
TITOLO
II
3)
ASSUNZIONE
4)
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
5)
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
6)
RIASSUNZIONE
7)
CONVENZIONI
8)
LAVORATORI MIGRANTI
9)
LAVORATORI IMMIGRATI
10)
FASI LAVORATIVE
TITOLO
III
11)
CLASSIFICAZIONE
TITOLO
IV
12)
ORARIO DI LAVORO
13)
FASI LAVORATIVE
14)
RIPOSO SETTIMANALE
15)
PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA
16)
PERMESSI CORSI RECUPERO SCOLASTICO
17)
INTERRUZIONI E RECUPERI
18)
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
TITOLO
V
19)
RETRIBUZIONE
20)
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
21)
RIMBORSO SPESE
22)
COMPENSI PARTICOLARI
23)
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
24)
CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’
25)
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
26)
COTTIMO
27)
ACCORDI AZIENDALI
28)
VENDITA DEI PRODOTTI SULLA PIANTA
TITOLO
VI
29)
CASSA EXTRA LEGEM FIMIAC
30)
LAVORI PESANTI O NOCIVI
31)
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
32)
SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E SALUTE
TITOLO
VII
33)
NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI
TITOLO
VIII
34)
DELEGATO D’AZIENDA
35)
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
36)
STRUMENTI DELLE ATTIVITA’ BILATERALI
TITOLO
IX