PER IL RINNOVO DEL C.P.L.


 

PIATTAFORMA

PER IL RINNOVO DEL C.P.L.

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

DELLA

PROVINCIA DI PALERMO

 

 

Indice cronologico dell’articolato

   

1)                   Premessa

2)                   Decorrenza e durata

3)                   Relazioni sindacali e bilateralità

4)                   Mercato del lavoro

5)                   Riassunzione

6)                   Manodopera migrante

7)                   Pari opportunità

8)                   Classificazione del personale

9)                   Retribuzione – Salario aggiuntivo – scatti anzianità

10)                Orario di lavoro

11)                Lavoro straordinario e notturno

12)                Riposo settimanale

13)                Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

14)                Interruzione recuperi

15)                Organizzazione del lavoro

16)                Obblighi tra le parti

17)                Impegno a verbale sull’extra-legem

18)                Indennità attrezzi

19)                Rimborso spese

20)                Cottimo

21)                Lavoratori immigrati

22)                Lavori pesanti e nocivi

23)                Riduzione orario per lavori pesanti e nocivi

24)                TFR

25)                Sicurezza ambiente lavoro e salute

26)                Libretto sindacale e sanitario

27)                RSU

28)                RLS

29)                Quote sindacali per delega

30)                Accordi aziendali

31)                Norme disciplinari

32)                Norme finali

33)                Norme di rinvio

   

Premessa

 Il contesto generale in cui si colloca il rinnovo del CPL di Palermo trova il suo naturale riferimento nell’agricoltura provinciale, nelle sue caratteristiche strutturali nelle differenze territoriali e dei comparti che la compongono.

 I diversi risultati economici conseguiti a livello territoriale rappresentano il riflesso delle differenze in termini di modelli produttivi, del grado di ammodernamento delle strutture e delle tecnologie nonché delle specializzazioni produttive.

 Se in alcuni comparti, come ad esempio nella viticoltura sono stati raggiunti livelli produttivi e di qualità di notevole spessore, in altri si registra una riduzione di reddito e  di consistenza strutturale, non sempre riconducibili a caratteristiche peculiari come ad esempio le ridotte dimensioni; incidendo, soprattutto, carenze di tipo organizzativo e gestionale, l’incapacità singola ed associata di promuovere adeguate strategie di valorizzazione, differenziazione e organizzazione delle produzioni.

 Il contesto di riferimento è altresì caratterizzato da profonde trasformazioni intervenute nel settore: come la riforma della PAC, la modernizzazione dei commerci, la scelta del mercato, le innovazioni tecnologiche.

 Cogliere le opportunità che le ristrutturazioni in atto favoriscono è l’opzione che il sindacato solleva ponendo al centro della propria proposta la scelta della qualità produttiva e gestionale dell’impresa, al centro della quale è fondamentale la valorizzazione della risorsa umana, ritenendo impensabile che qualità del lavoro e qualità delle produzioni possono essere disgiunte.

 Gli obiettivi da traguardare restano anzitutto quelli legati allo sviluppo della multifunzionalità dell’impresa, in essa comprese la salvaguardia dei beni ambientali, come tappa obbligata per lo sviluppo dell’occupazione in termini di durata e di qualità, con particolare riferimento a quella giovanile e ciò per superare gli attuali limiti dell’invecchiamento e della carenza di ricambio generazionale.

 Ma qualità del lavoro significa anche retribuzioni adeguate a migliorare le condizioni di vita; riconoscimento della professionalità; sicurezza sul posto di lavoro; potenziamento delle politiche delle conoscenze, come la formazione; affermazione del dialogo sociale.

 Le proposte articolate in piattaforma si muovono in coerenza con queste considerazioni.

   

Art. _________

 Decorrenza e durata

 

 Il CPL decorrerà dall’1/1/2004 e scadrà il 31/12/2007

   

 Art. _______

Relazioni sindacali e bilateralità

   

In coerenza con la premessa e con l’obiettivo di monitorare la filiera dell’agro-alimentare per meglio contribuire a recuperare il settore a valenza economica tramite lo sviluppo dell’impresa e la qualità del lavoro, si conviene di dare attuazione a tutti gli strumenti bilaterali che contratti.

 E’ valutazione comune che un  moderno sistema di relazioni sindacali, nel processo di crescita del comparto e dei suoi addetti, rappresenti un valore aggiunto e che la attuazione degli strumenti individuati assolvano al compito di rendere concreto e visibile il dialogo sociale.

 A tal fine le parti, ritenendo positiva l’esperienza maturata con l’istituzione della CILA, dichiarano di dare nuovo e più funzionale impulso all’Osservatorio Provinciale, intanto, attribuendogli il carattere della permanenza.

 L’Osservatorio composto da sei componenti in rappresentanza di tutte le parti contraenti si riunirà con cadenza almeno trimestrale o quando lo richieda una delle parti.

 L’Osservatorio opererà in stretto raccordo con la CILA e con gli strumenti bilaterali che si ritiene dovere istituire.

 Oltre a quanto previsto dal CCNL e dal precedente CPL art. 2 ultimo comma, si conviene che L’Osservatorio sia supportato dalla istituzione di un Centro Studi, documentazione e raccolta dati che con la stipula del presente CPL viene concretamente avviato.

 Per quanto riguarda gli strumenti bilaterali in aggiunta a quanto già previsto nel CPL 10/07/2000 le parti convengono di costituire un organismo bilaterale per dare corpo ad un centro per la formazione agricola continua, le cui modalità e criteri verranno definiti in sede di trattativa.

 Al fine poi, di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di manodopera le parti convengono di promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art. 25 CCNL e dalla legge 608/96 e successive.

 Per una attenta riflessione sull’applicazione dell’art. 9 del CCNL, le parti convengono sulla opportunità di dare luogo ad una commissione ristretta al fine di avanzare proposte idonee a realizzare una politica attiva del lavoro.

 

 

Art. ________

 Mercato del lavoro

 

 In via preliminare le parti convengono di rincontrarsi per gli adeguamenti eventualmente occorrenti a seguito delle novità introdotte dalle norme sulla riforma del lavoro e limitatamente a quelle che verranno recepite dalla contrattazione nazionale.

 Si conferma che le assunzioni per gli operai a tempo determinato devono avvenire per fasi lavorative e con garanzia occupazionale per tutta la durata delle stesse.

 Alle fasi lavorative per i comparti produttivi principali individuate nell’art. 3 del CPL 10/7/2000 e qui interamente richiamate, si aggiunge quella riguardante le aziende faunistico-venatorie.

 Per le assunzioni a tempo determinato relativi a più periodi di lavoro, si conviene di incoraggiare la garanzia di un numero di giornate superiori a 100; e/o il ricorso al continuo (minimo 180 giornate continue) con le modalità e per i casi previsti dall’art. 10 CCNL 10/07/2002.

 Il prescritto contratto individuale, il cui modello verrà definito in sede di trattativa, dovrà contenere la durata, la fattispecie per cui vi si ricorre, luogo e modalità di disponibilità, il preavviso di chiamata (non meno di 1 giorno), il trattamento economico e normativo, tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità, i generi in natura o il valore corrispettivo.

 Nell’ipotesi di lavoro continuo (almeno 180 giorni) al lavoratore la retribuzione verrà corrisposta a cadenze mensili e con le stesse modalità previste per gli OTI del corrispondente inquadramento oltre ai ratei di 13°, 14° e TFR.

 Per i CFL si propone che a quelli di tipo B sia riconosciuto la retribuzione di cui al livello “G”; per quelli di tipo A2 il livello “E”;  e per il tipo A1 il livello “C”

 

Art. _____

 Riassunzione

Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell’anno precedente hanno il diritto alla riassunzione nella stessa azienda, almeno per la stessa durata del rapporto di lavoro.

 Per i commi successivi si conferma quanto contenuto nel precedente cpl.

   

Art. ______

 Manodopera migrante

 

Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal CCNL, dal presente CPL e dalle legge sul mercato del lavoro.

 Al fine di facilitare il trasferimento dei lavoratori, e contrastare fenomeni di interposizione illegale nel mercato del lavoro, le parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici.

 Il costo del trasporto è a totale carico dell’azienda.

 In mancanza di mezzi di trasporto pubblico o di quelli messi a disposizione dall’azienda, quest’ultima è tenuta a corrispondere al lavoratore un rimborso per ogni chilometro dalla residenza al posto di lavoro pari ad 1/5 del costo della benzina super.

 Le parti convengono che in questo caso trattasi di mero rimborso e pertanto verranno osservate le procedure previste dalla legge a tal fine.

 Le aziende si impegnano a garantire ai lavoratori migranti servizi sociali essenziali e decorosi come alloggio e mensa.

 Nell’ipotesi in cui non c’è disponibilità di locale mensa,ovvero il lavoratore esegue la propria attività in zone distanti dal locale mensa, si richiede una indennità risarcitoria pari ad € 1,00  al giorno.

 Nel caso in cui l’OTD giunto sul posto di lavoro non possa iniziare l’attività per cause di forza maggiore, in esse incluse le situazioni climatiche, allo stesso oltre alle spese di trasporto verrà riconosciuto il pagamento di 2 ore della retribuzione.

   

Art. _____

 PARI OPPORTUNITA’

 

 Nell’ambito delle vigenti norme nazionali, regionali e comunitarie, occorre prevedere l’adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

 Verranno inoltre promosse campagne d’informazione contro le molestie sessuali, la dignità della persona e il mobbing in generale.

 

 Art._______

 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

A decorrere dal……………………….. la classificazione del personale operaio, ad integrazione o modifica di quanto previsto all’art. 28 CCNL 10/07/02, è la seguente:

 a)       OPERAI AGRICOLI

·         AREA 1

Livello A (nuovo)                                                                   Parametro 200

Capo-cantiniere

Capo-viticoltore

Preparatore di miscele per trattamenti con patentino

Fecondatore artificiale

Responsabile di frantoio e di molino meccanizzato

 

Livello B (ex livello A)                                                                         Parametro 192

(vedi precedente CPL livello A)

Ø       cancellare Preparatore di miscele per trattamenti con patentino

Ø       cancellare Fecondatore artificiale

Ø       inserire Capo-casaro

Ø       inserire  Cuoco in possesso di diploma specifico Ist. Alberghiero

 

Livello C (ex livello B)                                                                         Parametro 180

(vedi precedente CPL livello B)

Ø       correggere MUNGITORE con mezzi meccanici

   

·         AREA 2

Livello D                                                                                                 Parametro 178

(vedi precedente CPL livello C)

Ø       aggiungere CUOCO (già previsto nel CPL 1996 e forse saltato in fase di stampa dall’ultimo)

Livello E                                                                                                  Parametro 170

(vedi precedente CPL livello D)

Ø       correggere Raccoglitore di uva da tavola (vedi raccoglitore Area1 livello B) in raccoglitore di uva.

Livello F (nuovo)                                                                                   Parametro 155

(in applicazione del comma 2 norma transitoria art. 28 lettera A - CCNL 10/07/2002)

Livello salariale da applicare esclusivamente al lavoratore, con qualifica o mansioni dell’Area 2, il quale per effetto di vigenti accordi abbia percepito un trattamento economico inferiore al minimo di Area di cui all’art. 46 del vigente CCNL.

Decorsi due anni dall’applicazione del presente CPL il lavoratore sarà retribuito con il salario spettante per qualifica o mansione

·         AREA 3

Livello G (Ex comune)                                                                          Parametro 155

(vedi precedente CPL livello E)

Inoltre verranno inquadrati in quest’Area i lavoratori ex art. 54 addetti alle operazioni di raccolta che non superino le 80 giornate accorpati in unico livello economico.

Livello H (ex Fascia A e Fascia B)                                                      Parametro 122 

Addetti alla raccolta di olive da mensa, prodotti in serra e frutta e Addetti alla raccolta di uva, limoni, mandarini e olive.

   

Livello I (nuovo)                                                                                    Parametro 100

(in applicazione del comma 2 norma transitoria art. 28 lettera A - CCNL 10/07/2002)

Livello salariale da applicare esclusivamente al lavoratore, con qualifica o mansioni dell’Area 3, il quale per effetto di vigenti accordi abbia percepito un trattamento economico inferiore al minimo di Area di cui all’art. 46 del vigente CCNL.

Decorsi due anni dall’applicazione del presente CPL il lavoratore sarà retribuito con il salario spettante per mansione.

Rientrano altresì in questo livello i lavoratori alla prima esperienza lavorativa, capaci di eseguire mansioni generiche non richiedenti specifiche professionalità.

Ai lavoratori in questione si applicheranno con priorità le disposizioni sulla formazione continua in modo che lo stesso possa acquisire necessarie competenze.

La condizione di prima esperienza lavorativa cessa dopo un biennio di attività lavorativa e comunque superate le 180 giornate.

 

b)       OPERAI FLOROVIVAISTI

A modifica di quanto previsto nelle declaratorie art.28 lettera B) operai vivaisti CCNL 10/07/2002, il Preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari viene inserito nel Livello A par.  dell’Area 1 a condizione sia provvisto del relativo patentino per l’utilizzo di sostanze nocive.

Esclusivamente per i livelli dell’Area 2 e dell’Area 3 di cui all’art. 28 lettera B) del CCNL 10/07/2002 si potrà, essendocene le condizioni, applicare quanto stabilito al presente articolo lettera A “operai agricoli” Livelli F ed I.

 Conseguentemente i livelli stabiliti dal su richiamato CCNL risultano così modificati:

Area 1:

livello A        Parametro                                                                            (vedi CCNL livello A)

livello B         Parametro                                                                            (vedi CCNL livello B)

Area 2:

livello C                         Parametro                                                                            (vedi CCNL livello C)

livello D                        Parametro                                                                            (vedi CCNL livello D)

livello E                       Parametro                                                                          (nuovo CPL)

Area 3:

livello F                         Parametro                                                                             (vedi CCNL livello E)

livello G                       Parametro            100                                                        (nuovo CPL)

 

All’operaio agricolo o florovivaista cui viene conferito l’incarico di Capo spetta una maggiorazione salariale del 5%.  

     

Art. _____

 Retribuzione

 

Visti gli accordi Confederali ed in considerazione del tasso d’inflazione programmata e reale per biennio 2004/2005 si propone dall’ 1/1/2004 un aumento salariale del 4% in considerazione del recupero del biennio 2002/2003 e a partire dal 1/1/2005 il 3%.

     

Salario aggiuntivo

 Si propone per la viticoltura, olivicoltura, l’ortofrutta e le aziende agro-turistiche di ricorrere al salario variabile per obiettivi da determinare in azienda con stretto riferimento ai risultati economici ottenuti anno per anno.

 Per il 2004 si farà riferimento ai risultati del 2003, in ogni caso sino alla definizione dell’accordo aziendale verrà assegnata una quota fissa determinata come al punto successivo.

 Per tutti gli altri comparti, tenuto conto della realtà provinciale, si propone come salario per obiettivi la quota fissa mensile/giornaliera pari al 5% del salario contrattuale di qualifica.

 

Scatti di anzianità

 

Gli scatti di anzianità di cui all’art. 50 vengono integrati in misura fissa secondo l’allegata tabella.

 

Area 1    Livello A                               12,00 €

                               Livello B                               11,62 €

                               Livello C                               11,36 €

Area 2    Livello D                               10,85 €

                               Livello E                                10,33 €

                               Livello F                                  9,27 €

Area 3    Livelli G ed I           8,99 €

Art. _____

Orario di lavoro

 

L’orario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali in linea di massima viene articolato in ore 6,30 giornaliere se distribuito in 6 giorni.

 E’ demandata a livello aziendale la facoltà di ridurre in termini di orario la giornata del sabato.

 In questa ipotesi l’orario settimanale sarà pari ad ore 7 giornaliere dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato.

 Nel caso di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali l’orario di lavoro è: di 4 ore giornaliere per 4 giorni e di 7 per il 5° giorno.

 Particolari esigenze nei limiti dell’art. 31 CCNL potranno essere concordate tra le parti.

   

Art. ______

 LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

 

Il limite massimo di lavoro straordinario ammesso è di 7 ore settimanali in caso di settimana lunga e di 6 ore in caso di settimana corta.

 Non si potrà superare giornalmente il limite di un’ora di straordinario.

 L’eventuale recupero è consentito solo su richiesta del lavoratore con l’accordo di entrambe le parti.

 In caso di vendemmia notturna al lavoratore spetta una maggiorazione sulla retribuzione pari al 60%.

 Il lavoro festivo è ammesso solo per casi eccezionali e concentrato in un arco di tempo non superiori a 60 giorni l’anno, ad eccezione delle attività connesse con l’agriturismo.

   

Art. _______

 RIPOSO SETTIMANALE

 

 Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative coincidenti con la domenica.

Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, il giorno di riposo potrà essere variato se concordato almeno 48 ore prima.

   

Art. ______

 PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RECUPERO SCOLASTICO

 

 Si ripropone allo stato la medesima dizione di cui all’art. 12 CPL 10/07/2000

 

 

Art. _____

 INTERRUZIONI E RECUPERI

 

Si ripropone allo stato la medesima dizione di cui all’art. 13 CPL 10/07/2000

 

   

Art. ______

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

Si ripropone allo stato la medesima dizione di cui all’art. 14 CPL 10/07/2000

   

 

Art. ____

OBBLIGHI TRA LE PARTI

 

La corresponsione della paga per gli O.T.I. e gli OTD con rapporto continuo, avverrà entro il 27 di ogni mese di scadenza, e con la consegna della busta in cui siano riportati in modo chiaro ed intelligibile le voci della retribuzione.

 Il salario agli O.T.D.  verrà corrisposto di norma settimanalmente. Inoltre a fine rapporto viene rilasciato al lavoratore regolare prospetto relativo al T.F.R.

 Nell’ipotesi in cui al lavoratore la retribuzione verrà corrisposta con assegno bancario, verranno concesse ai lavoratori 2 ore di permesso retribuito per la riscossione degli emolumenti.

     

 

Art. _____

 IMPEGNO A VERBALE SULL’EXTRA LEGEM

 

Le Parti, per quanto di loro competenza sì adopereranno affinché la CILA estenda tutti i benefici concessi ai lavoratori anche a quelli assunti con contratto di apprendistato.

 

 

Art. ____

 Indennità attrezzi

 

Al lavoratore cui l’azienda non fornisca  gli attrezzi ed utensili di lavoro e mette a disposizione i propri verrà riconosciuta una indennità giornaliera pari ad € 0,50.

 

   

Art. _____

 RIMBORSO SPESE

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'Azienda sono costretti a consu­mare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.

 In sostituzione e previo accordo da definire tra le parti allo stesso potrà essere corrisposta la diaria intera o parziale, rapportata anche ad ore secondo le modalità legislative vigenti.

 Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per l'andata e ritorno, tale indennità è da considerare un mero rimborso spese, e soggetta alle procedure che regolamentano i rimborsi.

 Analogamente per le aziende che distano oltre 4 Km dalla residenza del lavoratore, qualora il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corri­sposta un'indennità forfetaria giornaliera pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni Km, eccedente i suddetti 4 sia in andata che ritorno.

 Per residenza del lavoratore si intende l’ubicazione del Comune dove il lavoratore risiede.

 

 

              Art. ______

COTTIMO

Le parti convengono di scoraggiare questa forma di ricorso al lavoro.

Tuttavia e limitatamente ai Comuni dove per uso o necessità occorre ricorrere al cottimo, gli interessati si incontreranno a richiesta di una delle parti per definire specifici accordi.

 Fermo restando che tali accordi dovranno contenere un aumento contrattuale non inferiore al 25% della normale retribuzione.

 

Art. ______

 Lavoratori immigrati

 

Tenuto conto delle particolari condizioni sociali ed ambientali che caratterizzano l’immigrazione, si conviene che non sono ammessi contratti individuali in deroga nella parte economica e normativa al CCNL, al presente CPL ed alle norme sulla legislazione sociale.

 Per questa categoria di lavoratori sono previsti nell’arco di un biennio ma accorpabili anche in un solo anno n. 200 ore di permesso per partecipare a corsi linguistici o di recupero scolastico.

 Al lavoratore immigrato al fine di favorire il ricongiungimento familiare, nel limite delle possibilità le ferie verranno concesse in unica soluzione.

 Ad essi verrà accordata preferenza nel caso di concessione di alloggio.

 Le aziende si impegnano a favorire gli opportuni controlli sanitari, e terranno relazioni con i centri di assistenza.

 Nel caso di infortunio o malattia contratti per ragioni di servizio sarà cura del datore di lavoro approntare le spese per le medicine necessarie, ove non fornite dal SSN.

 Le aziende comunicheranno all’Osservatorio Provinciale il numero delle assunzioni relative a detti lavoratori con cadenza trimestrale e precisamente: entro il 10 Aprile, 10 Luglio, 10 Ottobre e 10 Gennaio rispettivamente per il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre di ogni anno.

 Le aziende nell’ambito della organizzazione del lavoro per i lavoratori di confessioni religiose diverse dalla cattolica favoriranno il riposo settimanale nella giornata coincidente con la ricorrenza celebrata nel paese di origine.

   

Art. _____

 LAVORI PESANTI E NOCIVI

 

Per lavori pesanti sì considerano:

1.        Trasporto a spalla o sulla testa di pesi;

2.        Abbattimento di alberi ad alto fusto con mezzi non meccanici;

 

Per lavori nocivi sì considerano:

1.        Trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1a e 2a classe;

2.        Spargimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e le calciocianamidi;

3.        Pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia;

4.        Lavori svolti nei silos, nei pozzi neri, nelle serre e negli oleifici.

 

   

Art. _____

 RIDUZIONI ORARI DI LAVORO PER LAVORI PESANTI E NOCIVI

 

 Per tutti i lavori pesanti e nocivi ex art. 65 CCNL e art. ___________ la riduzione dell’orario di lavoro pari a due ore e venti, sarà applicata a tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario ed alle operazioni di manipolazione e/o spargimento di sostanze chimiche che presentano un certo grado di tossicità.

Per le altre mansioni pesanti e/o nocive la riduzione sarà di 1 ora e 20.

Per i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una maggiorazione del 5%.

I lavoratori esposti a fattori di nocività, vanno sottoposti a visita di controllo semestralmente.

Nel caso di lavoratori con periodi di lavoro inferiori a sei mesi, la visita dovrà essere effettuata entro l’ultima settimana di lavoro.

Così come previsto dal C.C.N.L., per il tempo necessario in cui il lavoratore sarà sottoposto a visita gli verrà regolarmente corrisposto il salario.

 

 

Art. ______

 T.F.R.

 

Nell’ipotesi di cui al 5° comma art. 55 CCNL, l’operaio deceduto benefici dell’abitazione e di eventuali annessi, la famiglia continuerà a beneficiarne per non meno di 18 mesi, che verranno elevati a 24 nel caso in cui il decesso sia dovuto ad infortunio o malattia per causa di servizio, ovvero se nel nucleo familiare si registrano minori.

 Nel caso in cui il decesso sia stato causato da mancata osservanza da parte del datore di lavoro della 626/94 detti limiti vengono elevati a 36 mesi.

 Gli stessi benefici vengono altresì attribuiti agli operai riconosciuti inabili.

 

 

Art. ______

 SICUREZZA AMBIENTE LAVORO E SALUTE

 

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 66 del CCNL 10/07/2002, le Parti concordano di realizzare percorsi formativi  utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale per la formazione e quelli attivabili dalla Cassa extra-legem.

   

 

Art. ______

 LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO

 

Le parti convengono di adottare il “libretto sindacale e sanitario” in conformità all’allegato 11 del CCNL 10/07/2002.

 Verrà avanzata alla CILA la proposta di curarne la stampa, mentre la diffusione avverrà tramite le O.O.S.S. Prov.li dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 Alle aziende è fatto obbligo nell’utilizzazione del libretto sindacale e sanitario per tutti i lavoratori assunti garantire le norme sulla privacy.

 

   

Art. ____

 R.S.U.

 

Si propone che nelle aziende con almeno 15 dipendenti, ovvero che dichiarino almeno 4.050 giornate occupazionali, entro 60 giorni dalla stipula del presente CPL si proceda alla elezione delle RSU secondo le modalità previste nel protocollo d’intesa di cui al CCNL.

 Le elezioni avverranno in azienda nell’arco di tempo compreso un’ora prima l’inizio dell’attività lavorativa e fino a 2 ore dopo la cessazione dell’orario di lavoro.

 L’azienda si impegna a mettere a disposizione un locale idoneo anche ad  assicurare la segretezza del voto.

 

   

Art. ______

 R.L.S.

 

Le parti convengono altresì di dare attuazione al verbale di accordo sul rappresentante per la sicurezza ed i comitati paritetici.

 Per la funzionalità della RLS in esse comprese le attività formative le aziende verseranno in un fondo convenzionato presso la CILA un contributo di 0,20 € per ogni giornata.

 Le Parti, condividendo la difficoltà di giungere in tempi accettabili all’elezione del RLS su tutto il territorio provinciale ed in particolare nelle piccole imprese, si impegnano a definire con separato documento un Accordo sugli RLS Territoriali. 

   

Art. ______

 QUOTE SINDACALI PER DELEGA

 

 

Si propone la medesima dizione di cui all’art. 23 CPL 10/07/2000, sostituendo FISBA con FAI.

 

   

 Art. _____

Accordi aziendali

 

Le materie oggetto di possibili accordi aziendali sono:

 -                      Definizione salario per obiettivi

-                      Assunzioni, riassunzioni e convenzioni.

 

-                      Gestione orari.

 

-                      Sicurezza sul lavoro.

 

-                      Processi di formazione continua e formazione per transitare da OTD a OTI

 

   Art. _____

Norme disciplinari

 

Fermo restando le procedure previste dalla L. 300/70, le infrazioni disciplinari e la misura delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 74 CCNL sono le seguenti:

 1)                   Mancata presentazione al lavoro o abbandono del posto senza giusta causa o giustificato motivo: 2 ore di multa. In caso di recidiva un giorno di sospensione dal lavoro.

 2)                    Mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute o eseguirlo con negligenza: 1 ora di multa.

 3)                   Diverbi senza vie di fatto: ammonizione verbale. In caso di recidiva ammonizione scritta.

 4)                   Danni alle macchine, agli impianti ovvero ai materiali per grave disattenzione: 2 ore di multa.

 Si potrà ricorrere al licenziamento solo nei casi di danneggiamento volontario di impianti, rissa sul posto di lavoro con passaggio alle vie di fatto, gravi offese ai compagni di lavoro ed a recidiva che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi precedenti.

 Gli importi delle multe verranno versati alla sede Inps.

 

 

Art. _____

NORME FINALI

 

Qualora le controversie individuali attivate in sede sindacale non dovessero concludersi positivamente, si conviene che le stesse potranno essere demandate per un ulteriore tentativo bonario all’Osservatorio provinciale di cui all’art. ……… presente CPL.

   

 

Art. _____

NORMA DI RINVIO

 

Per tutto quanto non previsto dal presente CPL e fatte salve le condizioni di miglior favore si rinvia alle disposizioni del CCNL 1.1.2002/31.12.2005.