PER
IL RINNOVO DEL C.P.L.
OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA
PROVINCIA
DI PALERMO
1)
Premessa
2)
Decorrenza e durata
3)
Relazioni sindacali e bilateralità
4)
Mercato del lavoro
5)
Riassunzione
6)
Manodopera migrante
7)
Pari opportunità
8)
Classificazione del personale
9)
Retribuzione – Salario aggiuntivo – scatti anzianità
10)
Orario di lavoro
11)
Lavoro straordinario e notturno
12)
Riposo settimanale
13)
Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero
scolastico
14)
Interruzione recuperi
15)
Organizzazione del lavoro
16)
Obblighi tra le parti
17)
Impegno a verbale sull’extra-legem
18)
Indennità attrezzi
19)
Rimborso spese
20)
Cottimo
21)
Lavoratori immigrati
22)
Lavori pesanti e nocivi
23)
Riduzione orario per lavori pesanti e nocivi
24)
TFR
25)
Sicurezza ambiente lavoro e salute
26)
Libretto sindacale e sanitario
27)
RSU
28)
RLS
29)
Quote sindacali per delega
30)
Accordi aziendali
31)
Norme disciplinari
32)
Norme finali
33)
Norme di rinvio
Art. _________
In coerenza con la premessa e con
l’obiettivo di monitorare la filiera dell’agro-alimentare per meglio
contribuire a recuperare il settore a valenza economica tramite lo sviluppo
dell’impresa e la qualità del lavoro, si conviene di dare attuazione a tutti
gli strumenti bilaterali che contratti.
Art. ________
Art. _____
Gli
operai a tempo determinato che hanno lavorato nell’anno precedente hanno il
diritto alla riassunzione nella stessa azienda, almeno per la stessa durata del
rapporto di lavoro.
Art. ______
Ai
lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal CCNL,
dal presente CPL e dalle legge sul mercato del lavoro.
Art. _____
A
decorrere dal……………………….. la classificazione del personale
operaio, ad integrazione o modifica di quanto previsto all’art. 28 CCNL
10/07/02, è la seguente:
·
AREA 1
Livello A
(nuovo)
Parametro 200
Capo-cantiniere
Capo-viticoltore
Preparatore
di miscele per trattamenti con patentino
Fecondatore
artificiale
Responsabile
di frantoio e di molino meccanizzato
Livello B
(ex livello A)
Parametro 192
(vedi
precedente CPL livello A)
Ø
cancellare
Preparatore di miscele per trattamenti con patentino
Ø
cancellare
Fecondatore artificiale
Ø
inserire
Capo-casaro
Ø
inserire
Cuoco in possesso di diploma specifico Ist. Alberghiero
Livello C (ex livello B)
Parametro 180
(vedi
precedente CPL livello B)
Ø
correggere
MUNGITORE con mezzi meccanici
·
AREA 2
Livello D
Parametro 178
(vedi
precedente CPL livello C)
Ø
aggiungere
CUOCO (già previsto nel CPL 1996
e forse saltato in fase di stampa dall’ultimo)
Livello E
Parametro 170
(vedi
precedente CPL livello D)
Ø
correggere Raccoglitore
di uva da tavola (vedi
raccoglitore Area1
livello
B)
in raccoglitore di uva.
(in applicazione del
comma 2 norma transitoria art. 28 lettera A - CCNL 10/07/2002)
Livello
salariale da applicare esclusivamente al lavoratore, con qualifica o mansioni
dell’Area 2, il quale per effetto di vigenti accordi abbia percepito un
trattamento economico inferiore al minimo di Area di cui all’art. 46 del
vigente CCNL.
Decorsi
due anni dall’applicazione del presente CPL il lavoratore sarà retribuito con
il salario spettante per qualifica o mansione
·
AREA 3
Livello G
(Ex comune)
Parametro 155
(vedi
precedente CPL livello E)
Inoltre verranno inquadrati in
quest’Area i lavoratori ex art. 54 addetti alle operazioni di raccolta che non
superino le 80 giornate accorpati in unico livello economico.
Livello H
(ex Fascia A e Fascia B)
Parametro 122
Addetti alla raccolta di
olive da mensa, prodotti in serra e frutta e Addetti alla raccolta di uva,
limoni, mandarini e olive.
Livello
I (nuovo)
Parametro 100
(in applicazione del
comma 2 norma transitoria art. 28 lettera A - CCNL 10/07/2002)
Livello
salariale da applicare esclusivamente al lavoratore, con qualifica o mansioni
dell’Area 3, il quale per effetto di vigenti accordi abbia percepito un
trattamento economico inferiore al minimo di Area di cui all’art. 46 del
vigente CCNL.
Decorsi
due anni dall’applicazione del presente CPL il lavoratore sarà retribuito con
il salario spettante per mansione.
Rientrano
altresì in questo livello i lavoratori alla prima esperienza lavorativa, capaci
di eseguire mansioni generiche non richiedenti specifiche professionalità.
Ai
lavoratori in questione si applicheranno con priorità le disposizioni sulla
formazione continua in modo che lo stesso possa acquisire necessarie competenze.
La
condizione di prima esperienza lavorativa cessa dopo un biennio di attività
lavorativa e comunque superate le 180 giornate.
A
modifica di quanto previsto nelle declaratorie art.28 lettera B) operai vivaisti
CCNL 10/07/2002, il Preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti
antiparassitari viene inserito nel Livello A par.
dell’Area 1 a condizione sia provvisto del relativo patentino per
l’utilizzo di sostanze nocive.
Esclusivamente per i
livelli dell’Area 2 e dell’Area 3 di cui all’art. 28 lettera B) del CCNL
10/07/2002 si potrà, essendocene le condizioni, applicare quanto stabilito al
presente articolo lettera A “operai agricoli” Livelli F ed I.
Area 1:
livello
A
Parametro
(vedi CCNL livello A)
livello
B
Parametro
(vedi CCNL livello B)
Area 2:
livello
C
Parametro
(vedi CCNL livello C)
livello
D
Parametro
(vedi CCNL livello D)
livello
E
Parametro
(nuovo CPL)
Area 3:
livello
F
Parametro
(vedi CCNL livello E)
livello
G
Parametro
100
(nuovo CPL)
All’operaio agricolo o florovivaista cui
viene conferito l’incarico di Capo spetta una maggiorazione salariale del 5%.
Art. _____
Scatti di
anzianità
Gli scatti di anzianità di cui
all’art. 50 vengono integrati in misura fissa secondo l’allegata tabella.
Area 1
Livello A
12,00 €
Livello B
11,62 €
Livello C
11,36 €
Area 2
Livello D
10,85 €
Livello E
10,33 €
Livello F
9,27 €
Area 3
Livelli G ed I
8,99 €
Art.
_____
Orario
di lavoro
L’orario di lavoro stabilito in 39 ore
settimanali in linea di massima viene articolato in ore 6,30 giornaliere se
distribuito in 6 giorni.
Art. ______
Il limite massimo di lavoro straordinario
ammesso è di 7 ore settimanali in caso di settimana lunga e di 6 ore in caso di
settimana corta.
Art. _______
Per gli operai addetti al governo del
bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, il giorno di riposo potrà
essere variato se concordato almeno 48 ore prima.
Art. ______
Art.
_____
Si ripropone allo stato la medesima
dizione di cui all’art. 13 CPL 10/07/2000
Art.
______
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
Si ripropone allo stato la medesima
dizione di cui all’art. 14 CPL 10/07/2000
Art. ____
La
corresponsione della paga per gli O.T.I. e gli OTD con rapporto continuo, avverrà
entro il 27 di ogni mese di scadenza, e con la consegna della busta in cui siano
riportati in modo chiaro ed intelligibile le voci della retribuzione.
Art. _____
Le Parti, per quanto di loro competenza sì
adopereranno affinché la CILA estenda tutti i benefici concessi ai lavoratori
anche a quelli assunti con contratto di apprendistato.
Art. ____
Al
lavoratore cui l’azienda non fornisca gli
attrezzi ed utensili di lavoro e mette a disposizione i propri verrà
riconosciuta una indennità giornaliera pari ad € 0,50.
Art. _____
I
lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'Azienda sono costretti
a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno
diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa
presentazione di regolari giustificativi.
Qualora
il lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve essere corrisposta
una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super
per l'andata e ritorno, tale indennità è da considerare un mero rimborso
spese, e soggetta alle procedure che regolamentano i rimborsi.
COTTIMO
Le
parti convengono di scoraggiare questa forma di ricorso al lavoro.
Tuttavia
e limitatamente ai Comuni dove per uso o necessità occorre ricorrere al
cottimo, gli interessati si incontreranno a richiesta di una delle parti per
definire specifici accordi.
Art. ______
Tenuto conto delle particolari condizioni
sociali ed ambientali che caratterizzano l’immigrazione, si conviene che non
sono ammessi contratti individuali in deroga nella parte economica e normativa
al CCNL, al presente CPL ed alle norme sulla legislazione sociale.
Art. _____
Per
lavori pesanti sì considerano:
1.
Trasporto
a spalla o sulla testa di pesi;
2.
Abbattimento
di alberi ad alto fusto con mezzi non meccanici;
Per
lavori nocivi sì considerano:
1.
Trattamenti
antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1a e 2a
classe;
2.
Spargimento
manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e le
calciocianamidi;
3.
Pulitura
interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in
concimaia;
4.
Lavori
svolti nei silos, nei pozzi neri, nelle serre e negli oleifici.
Art. _____
Per
le altre mansioni pesanti e/o nocive la riduzione sarà di 1 ora e 20.
Per
i lavori pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una maggiorazione del
5%.
I
lavoratori esposti a fattori di nocività, vanno sottoposti a visita di
controllo semestralmente.
Nel
caso di lavoratori con periodi di lavoro inferiori a sei mesi, la visita dovrà
essere effettuata entro l’ultima settimana di lavoro.
Così
come previsto dal C.C.N.L., per il tempo necessario in cui il lavoratore sarà
sottoposto a visita gli verrà regolarmente corrisposto il salario.
Art. ______
Ai
fini dell’applicazione di quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 66
del CCNL 10/07/2002, le Parti concordano di realizzare percorsi formativi
utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione comunitaria,
nazionale e regionale per la formazione e quelli attivabili dalla Cassa
extra-legem.
Art. ______
Le
parti convengono di adottare il “libretto sindacale e sanitario” in
conformità all’allegato 11 del CCNL 10/07/2002.
Art.
____
Si propone che nelle aziende con almeno 15
dipendenti, ovvero che dichiarino almeno 4.050 giornate occupazionali, entro 60
giorni dalla stipula del presente CPL si proceda alla elezione delle RSU secondo
le modalità previste nel protocollo d’intesa di cui al CCNL.
Le parti convengono altresì di dare
attuazione al verbale di accordo sul rappresentante per la sicurezza ed i
comitati paritetici.
Art. ______
Si propone la medesima dizione di cui
all’art. 23 CPL 10/07/2000, sostituendo FISBA con FAI.
Art.
_____
Accordi
aziendali
Le materie
oggetto di possibili accordi aziendali sono:
-
Assunzioni, riassunzioni e convenzioni.
-
Gestione orari.
-
Sicurezza sul lavoro.
-
Processi di formazione continua e formazione per transitare da OTD
a OTI
Norme disciplinari
Fermo
restando le procedure previste dalla L. 300/70, le infrazioni disciplinari e la
misura delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 74 CCNL sono le seguenti:
Art. _____
NORME FINALI
Qualora le controversie individuali
attivate in sede sindacale non dovessero concludersi positivamente, si conviene
che le stesse potranno essere demandate per un ulteriore tentativo bonario
all’Osservatorio provinciale di cui all’art. ……… presente CPL.
Per tutto quanto
non previsto dal presente CPL e fatte salve le condizioni di miglior favore si
rinvia alle disposizioni del CCNL 1.1.2002/31.12.2005.