SEGRETERIE PROVINCIALI DI SIRACUSA


SEGRETERIE PROVINCIALI DI SIRACUSA

 

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA.

PREMESSA

 L’agricoltura Siracusana rimane un importante settore e/o comparto dell’economia della nostra Provincia che si colloca a livello medio alto sul piano Regionale, sia per quantità di produzione lorda vendibile (PLV), sia per qualità delle produzioni creando opportunità di lavoro e reddito a circa 10.000 operai agricoli, florovivaisti e ortofrutticoli, prevalentemente a tempo determinato, di cui l’80% 101/unisti e 151/unisti e un 20% di 51/unisti, ma anche a tempo indeterminato.

Purtroppo, rarissimamente tale importanza risulta al centro del dibattito politico e sindacale; e quando se ne parla viene fatto per rivendicare qualche provvedimento da parte dei Governi Nazionali e Regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche e climatiche e/o di altri eventi calamitosi, ovvero per denunciare fenomeni speculativi nella dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli ed alimentari.

Questa è la prima contraddizione politica che l’occasione del rinnovo del C.P.L. deve porsi l’obiettivo di superare cercando di fare riconquistare quell’attenzione che merita.

L’altra grande contraddizione consiste nella permanenza all’interno dello stesso comparto agricolo di condizioni di arretratezza strutturale,determinate anche dalla permanenza di una accentuata parcellizzazione delle aziende, cattiva commercializzazione e scarsa industrializzazione dei prodotti agricoli e condizioni di forte dinamismo e vivacità imprenditoriale sia nel segmento del settore primario sia nel segmento della commercializzazione.Tali ultime condizioni però,perché possano prevalere sulle prime,non possono essere lasciate allo spontaneismo e volontarismo di singoli Imprenditori illuminati, ma vanno incoraggiate ed accompagnate con grande determinazione dalle scelte politiche Comunitarie e dei Governi Nazionale e Regionale con finanziamenti mirati e selettivi utili e capaci di determinare una alta e diffusa innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, tecnologici e di ricerca per aumentare la produttività del sistema delle imprese agricole, il tutto finalizzato alla conquista e mantenimento di quote di mercato perduti.

Per superare tali contraddizioni il Contratto Provinciale deve essere non solo un importante ed insostituibile strumento per migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende agricole ma altresì un formidabile strumento di lotta per sconfiggere l’assistenzialismo fine a se stesso e fare avanzare un processo di forte ammodernamento del sistema delle imprese finalizzato alla qualità e sicurezza alimentare e alla qualità del lavoro in agricoltura unico incentivo per bloccare gli abbandoni e incentivare il ritorno di giovani qualificati.

Per fare questo, ed in coerenza con gli obiettivi sindacali prima richiamati, il nuovo Contratto Provinciale degli operai agricoli e florovivaisti deve essere uno strumento moderno ed adeguato a rappresentare un punto di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro tra tutti i lavoratori agricoli e tutte le aziende capace anche di sollecitare una diffusa contrattazione in tutto il territorio provinciale.

Per questo FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, ritengono necessario intervenire su tutte le materie oggetto di rinvio alla contrattazione provinciale così come previsto proceduralmente dall’art. 2 del CCNL  e per le materie elencate negli articoli 88 e 89 del vigente Contratto Nazionale, rivedendo e sistemando in maniera più organica ed efficace tutta la struttura del C.P.L.  creando i presupposti per ridurre la precarietà eliminare il lavoro nero e rafforzare la stabilità occupazionale degli addetti.

L’obiettivo dei Sindacati dei lavoratori è quello di arrivare alla stipula del nuovo C.P.L  entro i tempi previsti. Qualora si dovesse determinare una carenza contrattuale, richiediamo l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale così come previsto dallìart. 2 del CCNL vigente.

 

OSSERVATORIO PROVINCIALE

 ART. 6

L’istituendo Osservatorio Provinciale, che sostituisce la vecchia Commissione Sindacale Provinciale della quale rileva anche i compiti, dovrà programmare ed avviare in tempi ravvicinati il suo programma di lav0oro in relazione ai compiti e funzioni previsti dall’art. 6 del CCNL.

 

ASSUNZIONE

 ART. 10

L?assunzione degli operari agricoli, florovivaisti e ortofrutticoli, sarà per fase lavorativa o per più fasi lavorative. Si propone altresì una rivisitazione delle attuali fasi lavorative e la individuazione di altre non previste o nuove.Si propone la  predisposizione del modello di contratto scritto individuale per la stipula dei rapporti di lavoro a tempo determinato che dovranno essere stipulati con l’assistenza delle rispettive organizzazioni.

 

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 ART. 14

Al fine di incoraggiare l’ingresso di giovani e tecnici e di specializzarli sempre di più le parti convengono di dare attuazione alla disciplina dei C.F.L.  in coerenza all’accordo quadro allegatola vigente CCNL individuando anche le qualifiche e specializzazioni. Il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà uguale al 90% del salario della qualifica che si dovrà acquisire.

 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

ART. 15

In coerenza ed in attuazione dell’art. 15 si richiede la predisposizione di una bozza scritta per la sottoscrizione degli accordi sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

 ART. 16

Al fine di incoraggiare e incentivare l’ingresso di giovani in agricoltura, le parti convengono di dare attuazione ai contratti di apprendistato individuando le qualifiche e le specializzazioni necessarie ai nuovi processi produttivi.

 

RIASSUNZIONE

 ART. 18

Si ribadisce e conferma la richiesta del diritto di precedenza nella riassunzione presso le stesse aziende e per le medesime fasi lavorative dei lavoratori e lavoratrici. A tale proposito le aziende agricole, florovivaiste ed ortofrutticole, riceveranno l’opzione  per iscritto solamente  da parte di quei  lavoratori che non  intendono avvalersi di tale diritto. Ciò al fine di consentire all’azienda di programmare per tempo la successiva fase lavorativa e garantire ai lavoratori una maggiore sicurezza occupazionale e previdenziale.

Le parti convengono sulla predisposizione di uno stampato da utilizzare per l’esercizio di tale opzione negativa che dovrà essere comunicata da parte dei lavoratori all’azienda e per conoscenza alle R.S.U. e/o Segreterie Provinciali.

 

LAVORATORI MIGRANTI

 ART. 23

Per i lavoratori migranti, intendendo per tali anche quelli della Provincia di Siracusa, la cui prestazione lavorativa è richiesta ad una distanza superiore ai 40 kilometri dal proprio comune di residenza, si richiede il mezzo di trasporto a carico dell’azienda; in mancanza di ciò un rimborso giornaliero in base ai kilometri di andata e ritorno  in base alle tariffe ACI. In caso di permanenza sul luogo di lavoro si richiede a carico dell’azienda una sistemazione logistica con servizi di mensa ed igienico sanitari dignitosi.Per i soli lavoratori immigrati si chiede di concordare la individuazione di misure atte a facilitare una effettiva integrazione nel posto di lavoro e nel territorio.

 

CLASSIFICAZIONE

 ART. 28

Si propone una rivisitazione generale della classificazione attuale dei lavoratori agricoli,florovivaisti, ortofrutticoli e dell’acquacoltura realizzando una  ricollocazione e  redistribuzione all’interno delle attuali aree più rispondente alle specializzazioni esistenti evitando di mortificare le  professionalità esistenti.In questo contesto per quanto riguarda l’acquacoltura si ripropone la  specifica classificazione dei profili professionali già presentata dalle OO.SS. in occasione dell’accordo sulla norma transitoria per gli operai dipendenti da aziende dell’acquacoltura di mare e di acque dolci. Inoltre ed in coerenza con quanto sopra vanno superati ricollocandole al livello più alto gli attuali livelli Bis creati per i lavoratori dei magazzini.

Per i lavoratori che all’interno del processo produttivo, in campagna come nei magazzini, svolgono mansioni di coordinamento e/o di capisquadra o capiciurma, oltre alla retribuzione del livello di appartenenza si richiede una maggiorazione del 10%. Si propone ancora un monitoraggio delle qualifiche per superare quelle in disuso e individuare le nuove a seguito degli ammodernamenti anche tecnologici.

 

 

ORARIO DI LAVORO

 ART. 31

Fermo restando il limite di orario di lavo9ro di cui all’art. 31 del CCNL, un diverso svolgimento del calendario orario settimanale o mensile potrà essere concordato a livello aziendale con accordi scritti.

 

RIPOSO SETTIMANALE

 ART. 32

Quando per particolari esigenze dell’azienda non fosse possibile il godimento del riposo settimanale vanno individuate e concordate tempi e modalità di godimento effettivo a livello aziendale.

 

PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA

 ART. 34

Al fine di rendere effettiva la formazione continua, non solo per gli O.T.I. ma anche per gli O.T.D. , necessaria ed indispensabile per migliorare il livello professionale dei lavoratori, sia per le qualifiche esistenti ma soprattutto per le nuove figure professionali scaturenti dalle innovazioni tecnologiche, le parti concordano programmi e percorsi formativi specifici nonché tempi e modalità di svolgimento.

 

PERMESSI CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO

 ART. 36

Al fine di elevare il livello culturale generale degli addetti le parti concordano le modalità per rendere effettivi i permessi per corsi di recupero scolastico non solo per gli O.T.I. ma anche per gli O.T.D.

 

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

ART. 39

Fermo restando il limite allo svolgimento del lavoro straordinario, festivo e notturno, qualora particolari e contingenti esigenze del processo produttivo delle aziende agricole, florovivaiste e di commercializzazione, richiedono prestazioni lavorative oltre al normale calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, ciò dovrà essere concordato tra l’azienda e i lavoratori con l’assistenza delle rispettive organizzazioni.

 

INTERRUZIONI E RECUPERI

 ART. 41

Quando non è possibile attivare le procedure di C.I.G. previste dalla legge, le ore non lavorate per causa di forza maggiore saranno regolarmente retribuite.

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 44

Le parti concorderanno a livello aziendale modalità e tempi di godimento dei diritti previsti dagli istituti contrattuali, mantenendo al contempo una efficiente organizzazione del lavoro, facendo tesoro anche di eventuali studi e proposte dell’Osservatorio Provinciale.

Inoltre le parti concordano di individuare tempi e modalità anche con incontri finalizzati con quelle imprese interessate a stipulare convenzioni per l’assunzione di manodopera nelle imprese plurifamiliari e non costituite nella forma di società di persone per garantire l’esercizio effettivo ed in comune delle attività produttive.

 

 

 

RETRIBUZIONE SALARIO CONTRATTUALE PROVINCIALE

ART. 46

Si richiede un aumento del salario provinciale del 7,5% sugli attuali minimi salariali nazionali di area in vigore dal 1 gennaio 2003. Le parti concordano altresì modalità e forme di individuazione di ulteriori erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali aventi come obiettivo incrementi di produttività e/o in alternativa una specifica quota di trattamento economico aggiuntiva rispetto al salario contrattuale di qualifica come salario integrativo aziendale.

Si richiede altresì la predisposizione periodica e concordata delle tabelle paga per area e livelli professionali, articolata per paga oraria e giornaliera, lorda e netta.

L’importo degli scatti di anzianità per gli O.T.I. sarà rapportato al livello di appartenenza.

 

OBBLIGHI PARTICOLARI  TRA LE PARTI

 ART. 51

Al tavolo delle trattative sarà presentata una proposta.

 

RIMBORSO SPESE

 ART. 52

Le parti concordano di prevedere un rimborso spese aggiuntivo da quantificarsi nel caso di lavoratori comandati fuori dal territorio provinciale e regionale e dal territorio nazionale.

 

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’

ART. 53

Al tavolo delle trattative sarà presentata una proposta.

 

COTTIMO

ART. 54

Data la specificità del rapporto di lavoro a cottimo, le parti concordano di disciplinare anche a livello aziendale, le modalità di esecuzione del lavoro a cottimo tenendo conto del tipo di azienda ed impianti e del settore merceologico.

In ogni caso l’azienda che richiede prestazioni lavorative a cottimo dovrà garantire il minimo salariale contrattuale di qualifica rapportato e proporzionato alle effettive ore di lavoro effettuate.

 

INTEGRAZIONE TRATTAMENTO MALATTIA ED INFORTUNIO

ART. 60

Le parti concordano di rendere effettivo ed esigibile l’integrazione delle indennità di malattia ed infortunio a tutti gli operai agricoli, florovivaisti e dei magazzini, fino a concorrenza del 100% del salario di qualifica al lordo delle integrazioni di legge vigenti.

Per rendere effettivi ed esigibili tali diritti, le parti convengono di dare immediata attivazione del fondo previsto dalla CASSA EXTRA-LEGEM già costituita e a tal proposito si impegnano:

1)       All’aggiornamento ed adeguamento del vecchio accordo e di tutti gli atti conseguenti e necessari a renderlo attivo;

2)       Al rinnovo del C.D.A.  e degli altri organismi previsti dalla legge della CASSA EXTRA-LEGEM necessari per la gestione trasparente del Fondo;

3)       Alla predisposizione del rendiconto della Cassa;

4)       All’aggiornamento e adeguamento dei contributi necessari a garantire l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 60.

5)       Ampliamento delle competenze per la gestione di alcuni diritti previsti dal Dlgs.626/94 e diritti sindacali.

 

LAVORI PESANTI O NOCIVI

ART. 65

Le parti concordano un monitoraggio complessivo al fine di individuare con precisione tutte quelle attività lavorative pesanti o nocive alla salute dei lavoratori.

Le parti inoltre convengono, in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa vigente, di quantificare le limitazioni di orario e le eventuali maggiorazioni per gli addetti ai tali attività.

 

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  COMM, PROV. PAR

ART.66

Fermo restando quanto sancito dal dlgs 626/94, dall’art. 66 del CCNL nonché dal Protocollo di intesa allegato al CCNL, all. 10, le parti si impegnano a rendere effettivi ed esigibili tutte le prescrizioni per tutti i lavoratori delle aziende agricole, florovivaiste e di commercializzazione dei prodotti agricoli con appositi incontri a livello aziendale data la specificità delle aziende e dei settori merceologici.

Le parti concordano altresì specifici programmi di informazione e formazione dei lavoratori e la quantificazione delle ore di permessi retribuiti.

 

NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI

ART. 74

In coerenza alle norme vigenti le parti concordano che le contestazioni devono risultare da atto scritto comunicato all’interessato che potrà farsi assistere dalla propria organizzazione sindacale.

Le parti convengono l’individuazione della natura delle infrazioni e la griglia di sanzioni.

Prima di procedere alle sanzioni disciplinari occorre comunque espletare tutti i passaggi proceduralmente previsti dalle legge e dall’art. 85 con l’assistenza delle rispettive organizzazioni.

 

DELEGATO D’AZIENDA

ART. 77

Le parti concordano che per l’esercizio di tale diritto da parte dei lavoratori per l’elezione delle R.S.U. e R.L.S., gli stessi possono avvalersi della iniziativa ed assistenza procedurale delle rispettive organizzazioni sindacali che avranno il compito di promuovere e attivare la procedura prevista dall’accordo per l’elezione delle R.S.U. e R.L.S. e comunicare tempestivamente alle aziende i nominativi degli eletti.

 

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

ART. 84

Si conferma quanto stabilito dall’art. 84 del CCNL

 

RIFORMA DEGLI STRUMENTI DELLE ATTIVITA’ BILATERALI

ART. 90

Le parti concordano di riattivare in tempi ravvicinati la CASSA EXTRA-LEGEM realizzando tutti gli atti necessari ed indispensabili al suo funzionamento effettivo.

 

Le Organizzazioni Sindacali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, della provincia di Siracusa, con la presentazione della presente piattaforma alle Organizzazioni datoriali , nel chiedere l’apertura ufficiale delle trattative e l’attivazione del tavolo permanente, anticipano sin da ora che le proposte e rivendicazioni già presenti in piattaforma saranno oggetto di ulteriore esplicitazione anche scritta su ogni materia oggetto della contrattazione provinciale e presentate nel corso ed al tavolo delle trattative.

 

SIRACUSA,Li 06/08/2003

 I SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI

FLAI-CGIL FAI-CISL UILA-UIL
PAOLO CENSABELA GIUSEPPE LINZITTO FRANCESCO BARTOLO