SEGRETERIE
PROVINCIALI DI SIRACUSA
PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA.
PREMESSA
Purtroppo, rarissimamente tale importanza risulta al
centro del dibattito politico e sindacale; e quando se ne parla viene fatto per
rivendicare qualche provvedimento da parte dei Governi Nazionali e Regionali a
seguito di eccezionali avversità atmosferiche e climatiche e/o di altri eventi
calamitosi, ovvero per denunciare fenomeni speculativi nella dinamica dei prezzi
dei prodotti agricoli ed alimentari.
Questa è la prima contraddizione politica che
l’occasione del rinnovo del C.P.L. deve porsi l’obiettivo di superare
cercando di fare riconquistare quell’attenzione che merita.
L’altra grande contraddizione consiste nella
permanenza all’interno dello stesso comparto agricolo di condizioni di
arretratezza strutturale,determinate anche dalla permanenza di una accentuata
parcellizzazione delle aziende, cattiva commercializzazione e scarsa
industrializzazione dei prodotti agricoli e condizioni di forte dinamismo e
vivacità imprenditoriale sia nel segmento del settore primario sia nel segmento
della commercializzazione.Tali ultime condizioni però,perché possano prevalere
sulle prime,non possono essere lasciate allo spontaneismo e volontarismo di
singoli Imprenditori illuminati, ma vanno incoraggiate ed accompagnate con
grande determinazione dalle scelte politiche Comunitarie e dei Governi Nazionale
e Regionale con finanziamenti mirati e selettivi utili e capaci di determinare
una alta e diffusa innovazione dei prodotti e dei processi produttivi,
tecnologici e di ricerca per aumentare la produttività del sistema delle
imprese agricole, il tutto finalizzato alla conquista e mantenimento di quote di
mercato perduti.
Per superare tali contraddizioni il Contratto
Provinciale deve essere non solo un importante ed insostituibile strumento per
migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende agricole ma altresì un
formidabile strumento di lotta per sconfiggere l’assistenzialismo fine a se
stesso e fare avanzare un processo di forte ammodernamento del sistema delle
imprese finalizzato alla qualità e sicurezza alimentare e alla qualità del
lavoro in agricoltura unico incentivo per bloccare gli abbandoni e incentivare
il ritorno di giovani qualificati.
Per fare questo, ed in coerenza con gli obiettivi
sindacali prima richiamati, il nuovo Contratto Provinciale degli operai agricoli
e florovivaisti deve essere uno strumento moderno ed adeguato a rappresentare un
punto di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro tra tutti i
lavoratori agricoli e tutte le aziende capace anche di sollecitare una diffusa
contrattazione in tutto il territorio provinciale.
Per questo FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, ritengono
necessario intervenire su tutte le materie oggetto di rinvio alla contrattazione
provinciale così come previsto proceduralmente dall’art. 2 del CCNL
e per le materie elencate negli articoli 88 e 89 del vigente Contratto
Nazionale, rivedendo e sistemando in maniera più organica ed efficace tutta la
struttura del C.P.L. creando i
presupposti per ridurre la precarietà eliminare il lavoro nero e rafforzare la
stabilità occupazionale degli addetti.
L’obiettivo dei Sindacati dei lavoratori è quello
di arrivare alla stipula del nuovo C.P.L entro
i tempi previsti. Qualora si dovesse determinare una carenza contrattuale,
richiediamo l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale così come
previsto dallìart. 2 del CCNL vigente.
OSSERVATORIO PROVINCIALE
ART. 6
L’istituendo Osservatorio Provinciale, che
sostituisce la vecchia Commissione Sindacale Provinciale della quale rileva
anche i compiti, dovrà programmare ed avviare in tempi ravvicinati il suo
programma di lav0oro in relazione ai compiti e funzioni previsti dall’art. 6
del CCNL.
ASSUNZIONE
ART. 10
L?assunzione degli operari agricoli, florovivaisti e
ortofrutticoli, sarà per fase lavorativa o per più fasi lavorative. Si propone
altresì una rivisitazione delle attuali fasi lavorative e la individuazione di
altre non previste o nuove.Si propone la predisposizione
del modello di contratto scritto individuale per la stipula dei rapporti di
lavoro a tempo determinato che dovranno essere stipulati con l’assistenza
delle rispettive organizzazioni.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ART. 14
Al fine di incoraggiare l’ingresso di giovani e
tecnici e di specializzarli sempre di più le parti convengono di dare
attuazione alla disciplina dei C.F.L. in
coerenza all’accordo quadro allegatola vigente CCNL individuando anche le
qualifiche e specializzazioni. Il trattamento economico dei lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro sarà uguale al 90% del salario della
qualifica che si dovrà acquisire.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 15
In coerenza ed in attuazione dell’art. 15 si
richiede la predisposizione di una bozza scritta per la sottoscrizione degli
accordi sul rapporto di lavoro a tempo parziale.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
ART. 16
Al fine di incoraggiare e incentivare l’ingresso di
giovani in agricoltura, le parti convengono di dare attuazione ai contratti di
apprendistato individuando le qualifiche e le specializzazioni necessarie ai
nuovi processi produttivi.
RIASSUNZIONE
ART. 18
Si ribadisce e conferma la richiesta del diritto di
precedenza nella riassunzione presso le stesse aziende e per le medesime fasi
lavorative dei lavoratori e lavoratrici. A tale proposito le aziende agricole,
florovivaiste ed ortofrutticole, riceveranno l’opzione
per iscritto solamente da
parte di quei lavoratori che non
intendono avvalersi di tale diritto. Ciò al fine di consentire
all’azienda di programmare per tempo la successiva fase lavorativa e garantire
ai lavoratori una maggiore sicurezza occupazionale e previdenziale.
Le parti convengono sulla predisposizione di uno
stampato da utilizzare per l’esercizio di tale opzione negativa che dovrà
essere comunicata da parte dei lavoratori all’azienda e per conoscenza alle
R.S.U. e/o Segreterie Provinciali.
LAVORATORI MIGRANTI
ART. 23
Per i lavoratori migranti, intendendo per tali anche
quelli della Provincia di Siracusa, la cui prestazione lavorativa è richiesta
ad una distanza superiore ai 40 kilometri dal proprio comune di residenza, si
richiede il mezzo di trasporto a carico dell’azienda; in mancanza di ciò un
rimborso giornaliero in base ai kilometri di andata e ritorno
in base alle tariffe ACI. In caso di permanenza sul luogo di lavoro si
richiede a carico dell’azienda una sistemazione logistica con servizi di mensa
ed igienico sanitari dignitosi.Per i soli lavoratori immigrati si chiede di
concordare la individuazione di misure atte a facilitare una effettiva
integrazione nel posto di lavoro e nel territorio.
CLASSIFICAZIONE
ART. 28
Si propone una rivisitazione generale della
classificazione attuale dei lavoratori agricoli,florovivaisti, ortofrutticoli e
dell’acquacoltura realizzando una ricollocazione
e redistribuzione all’interno
delle attuali aree più rispondente alle specializzazioni esistenti evitando di
mortificare le professionalità
esistenti.In questo contesto per quanto riguarda l’acquacoltura si ripropone
la specifica classificazione dei
profili professionali già presentata dalle OO.SS. in occasione dell’accordo
sulla norma transitoria per gli operai dipendenti da aziende dell’acquacoltura
di mare e di acque dolci. Inoltre ed in coerenza con quanto sopra vanno superati
ricollocandole al livello più alto gli attuali livelli Bis creati per i
lavoratori dei magazzini.
Per i lavoratori che all’interno del processo
produttivo, in campagna come nei magazzini, svolgono mansioni di coordinamento
e/o di capisquadra o capiciurma, oltre alla retribuzione del livello di
appartenenza si richiede una maggiorazione del 10%. Si propone ancora un
monitoraggio delle qualifiche per superare quelle in disuso e individuare le
nuove a seguito degli ammodernamenti anche tecnologici.
ORARIO DI LAVORO
ART. 31
Fermo restando il limite di orario di lavo9ro di cui
all’art. 31 del CCNL, un diverso svolgimento del calendario orario settimanale
o mensile potrà essere concordato a livello aziendale con accordi scritti.
RIPOSO SETTIMANALE
ART. 32
Quando per particolari esigenze dell’azienda non
fosse possibile il godimento del riposo settimanale vanno individuate e
concordate tempi e modalità di godimento effettivo a livello aziendale.
PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA
ART. 34
Al fine di rendere effettiva la formazione continua,
non solo per gli O.T.I. ma anche per gli O.T.D. , necessaria ed indispensabile
per migliorare il livello professionale dei lavoratori, sia per le qualifiche
esistenti ma soprattutto per le nuove figure professionali scaturenti dalle
innovazioni tecnologiche, le parti concordano programmi e percorsi formativi
specifici nonché tempi e modalità di svolgimento.
PERMESSI CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
ART. 36
Al fine di elevare il livello culturale generale
degli addetti le parti concordano le modalità per rendere effettivi i permessi
per corsi di recupero scolastico non solo per gli O.T.I. ma anche per gli O.T.D.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
ART. 39
Fermo restando il limite allo svolgimento del lavoro
straordinario, festivo e notturno, qualora particolari e contingenti esigenze
del processo produttivo delle aziende agricole, florovivaiste e di
commercializzazione, richiedono prestazioni lavorative oltre al normale
calendario orario giornaliero, settimanale o mensile, ciò dovrà essere
concordato tra l’azienda e i lavoratori con l’assistenza delle rispettive
organizzazioni.
INTERRUZIONI E RECUPERI
ART. 41
Quando non è possibile attivare le procedure di
C.I.G. previste dalla legge, le ore non lavorate per causa di forza maggiore
saranno regolarmente retribuite.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ART. 44
Le parti concorderanno a livello aziendale modalità
e tempi di godimento dei diritti previsti dagli istituti contrattuali,
mantenendo al contempo una efficiente organizzazione del lavoro, facendo tesoro
anche di eventuali studi e proposte dell’Osservatorio Provinciale.
Inoltre le parti concordano di individuare tempi e
modalità anche con incontri finalizzati con quelle imprese interessate a
stipulare convenzioni per l’assunzione di manodopera nelle imprese
plurifamiliari e non costituite nella forma di società di persone per garantire
l’esercizio effettivo ed in comune delle attività produttive.
RETRIBUZIONE SALARIO CONTRATTUALE PROVINCIALE
ART. 46
Si richiede un aumento del salario provinciale del
7,5% sugli attuali minimi salariali nazionali di area in vigore dal 1 gennaio
2003. Le parti concordano altresì modalità e forme di individuazione di
ulteriori erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi aziendali aventi come obiettivo incrementi di
produttività e/o in alternativa una specifica quota di trattamento economico
aggiuntiva rispetto al salario contrattuale di qualifica come salario
integrativo aziendale.
Si richiede altresì la predisposizione periodica e
concordata delle tabelle paga per area e livelli professionali, articolata per
paga oraria e giornaliera, lorda e netta.
L’importo degli scatti di anzianità per gli O.T.I.
sarà rapportato al livello di appartenenza.
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
ART. 51
Al tavolo delle trattative sarà presentata una
proposta.
RIMBORSO SPESE
ART. 52
Le parti concordano di prevedere un rimborso spese
aggiuntivo da quantificarsi nel caso di lavoratori comandati fuori dal
territorio provinciale e regionale e dal territorio nazionale.
CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’
ART. 53
Al tavolo delle trattative sarà presentata una
proposta.
COTTIMO
ART. 54
Data la specificità del rapporto di lavoro a
cottimo, le parti concordano di disciplinare anche a livello aziendale, le
modalità di esecuzione del lavoro a cottimo tenendo conto del tipo di azienda
ed impianti e del settore merceologico.
In ogni caso l’azienda che richiede prestazioni
lavorative a cottimo dovrà garantire il minimo salariale contrattuale di
qualifica rapportato e proporzionato alle effettive ore di lavoro effettuate.
INTEGRAZIONE TRATTAMENTO MALATTIA ED INFORTUNIO
ART. 60
Le parti concordano di rendere effettivo ed esigibile
l’integrazione delle indennità di malattia ed infortunio a tutti gli operai
agricoli, florovivaisti e dei magazzini, fino a concorrenza del 100% del salario
di qualifica al lordo delle integrazioni di legge vigenti.
Per rendere effettivi ed esigibili tali diritti, le
parti convengono di dare immediata attivazione del fondo previsto dalla CASSA
EXTRA-LEGEM già costituita e a tal proposito si impegnano:
1)
All’aggiornamento
ed adeguamento del vecchio accordo e di tutti gli atti conseguenti e necessari a
renderlo attivo;
2)
Al
rinnovo del C.D.A. e degli altri
organismi previsti dalla legge della CASSA EXTRA-LEGEM necessari per la gestione
trasparente del Fondo;
3)
Alla
predisposizione del rendiconto della Cassa;
4)
All’aggiornamento
e adeguamento dei contributi necessari a garantire l’applicazione del
trattamento previsto dall’art. 60.
5)
Ampliamento
delle competenze per la gestione di alcuni diritti previsti dal Dlgs.626/94 e
diritti sindacali.
LAVORI PESANTI O NOCIVI
ART. 65
Le parti concordano un monitoraggio complessivo al
fine di individuare con precisione tutte quelle attività lavorative pesanti o
nocive alla salute dei lavoratori.
Le parti inoltre convengono, in aggiunta a quanto
stabilito dalla normativa vigente, di quantificare le limitazioni di orario e le
eventuali maggiorazioni per gli addetti ai tali attività.
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI COMM, PROV. PAR
ART.66
Fermo restando quanto sancito dal dlgs 626/94,
dall’art. 66 del CCNL nonché dal Protocollo di intesa allegato al CCNL, all.
10, le parti si impegnano a rendere effettivi ed esigibili tutte le prescrizioni
per tutti i lavoratori delle aziende agricole, florovivaiste e di
commercializzazione dei prodotti agricoli con appositi incontri a livello
aziendale data la specificità delle aziende e dei settori merceologici.
Le parti concordano altresì specifici programmi di
informazione e formazione dei lavoratori e la quantificazione delle ore di
permessi retribuiti.
NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI
ART. 74
In coerenza alle norme vigenti le parti concordano
che le contestazioni devono risultare da atto scritto comunicato
all’interessato che potrà farsi assistere dalla propria organizzazione
sindacale.
Le parti convengono l’individuazione della natura
delle infrazioni e la griglia di sanzioni.
Prima di procedere alle sanzioni disciplinari occorre
comunque espletare tutti i passaggi proceduralmente previsti dalle legge e
dall’art. 85 con l’assistenza delle rispettive organizzazioni.
DELEGATO D’AZIENDA
ART. 77
Le parti concordano che per l’esercizio di tale
diritto da parte dei lavoratori per l’elezione delle R.S.U. e R.L.S., gli
stessi possono avvalersi della iniziativa ed assistenza procedurale delle
rispettive organizzazioni sindacali che avranno il compito di promuovere e
attivare la procedura prevista dall’accordo per l’elezione delle R.S.U. e
R.L.S. e comunicare tempestivamente alle aziende i nominativi degli eletti.
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
ART. 84
Si conferma quanto stabilito dall’art. 84 del CCNL
RIFORMA DEGLI STRUMENTI DELLE ATTIVITA’ BILATERALI
ART. 90
Le parti concordano di riattivare in tempi
ravvicinati la CASSA EXTRA-LEGEM realizzando tutti gli atti necessari ed
indispensabili al suo funzionamento effettivo.
Le Organizzazioni Sindacali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e
UILA-UIL, della provincia di Siracusa, con la presentazione della presente
piattaforma alle Organizzazioni datoriali , nel chiedere l’apertura ufficiale
delle trattative e l’attivazione del tavolo permanente, anticipano sin da ora
che le proposte e rivendicazioni già presenti in piattaforma saranno oggetto di
ulteriore esplicitazione anche scritta su ogni materia oggetto della
contrattazione provinciale e presentate nel corso ed al tavolo delle trattative.
SIRACUSA,Li 06/08/2003
FLAI-CGIL | FAI-CISL | UILA-UIL |
PAOLO CENSABELA | GIUSEPPE LINZITTO | FRANCESCO BARTOLO |