PIATTAFORMA PER IL RINNOVO


 

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL

Contratto Provinciale 

dei lavoratori agricoli e florovivaisti

della provincia di Caltanissetta

   

Gennaio 2004 - dicembre 2007

   

 

ART. 1

 Oggetto del contratto

 

Il presente Contratto Integrativo Provinciale regola, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque,associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse- comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato- e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti.

 

 

ART. 2

 Decorrenza e durata del contratto

 

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e andrà a scadere il 31.12.2007.

 

 

ART. 3

 Relazioni Sindacali

 

Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo.

L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 membri, designati  pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CPL.

 

 

ART. 4

 Assunzione e Riassunzione

 

L’assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:

 

· per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt. 19 e 20 del CCNL);

· per l’esecuzione di più lavori stagionali, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 19 e 20 del CCNL);

· di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 19 e 20 del CCNL)

 

L’assunzione viene effettuata con garanzia di occupazione per l’intera fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.

Al fine di regolare al meglio le assunzioni a tempo determinato, sarà allegato al presente CPL il modello contratto scritto per tutte le fattispecie.                                        

I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 10 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8 /bis della legge n. 79/83 e successive modifiche ed integrazioni.

 Nella riassunzione si terrà conto della professionalità, dell’anzianità di servizio e della situazione di famiglia.

 

ART. 5

Lavoratori Extracomunitari

 

Per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge vigenti.

 

 

ART. 6

 Contratti di Formazione e Lavoro

 

Le parti, in applicazione dell’art. 3 della legge 19.12.1984, n° 863, e art. 16 legge 451/94, e successive modifiche ed integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l’Accordo quadro allegato al CCNL del 10 luglio 2002.

Il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro è pari ad Euro 850,00.

 

 

ART. 7

 Pari opportunità

 

Valgono le norme e le disposizioni vigenti.

 

 

ART. 8

 Orario di lavoro

 

L’orario di lavoro è stabilito  in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.

Nel caso di lavoro distribuito in 5 giorni settimanali, l’orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.

 

 

ART. 9

 Riposo settimanale e ferie

 

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Se, per esigenze d’azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.

Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni essere assicurato un riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. 

 

   

ART. 10

 Classificazione operai agricoli

 

La classificazione degli operai agricoli è così definita:

 

Area 1a - declaratoria

  Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

Area 2a - declaratoria

 Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

 

Area 3a - declaratoria

          Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici  requisiti professionali.

 

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.

 Gli operai agricoli si classificano in:

 

Area 1a - declaratoria

 

        Livello “a” – ex specializzati super

Ibridatore-selezionatore

Conduttore-meccanico di macchine agricole complesse

Conduttore-meccanico di autotreni e autoarticolati

Aiutante di laboratorio

Potatore “artistico”

Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)

Giardiniere

Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione

Giardiniere artistico

Cantiniere

Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari

Responsabile attività sportive agrituristiche

Responsabile di scuderia con funzione di istruttore

Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione

Direzione e gestione aziende agrituristiche.

 

Livello “b” - ex specializzati

 

Vivaisti e addetti ai semenzai

 Potatore

Innestatori e ibridatori

Preparatori di miscele semplici per trattamenti antiparassitari

Selezionatori di piante innestate

Conduttori patentati di autotreni-automezzi-trattori e macchine agricole

Conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado

Meccanici

Elettricisti

Spedizionieri

Costruttori di serre

Mungitore con mezzi meccanici

Guardiano di riserva faunistica e venatoria

Selezionatori di prodotti ortofrutticoli

Impiantatori di vigneti e frutteti

Impiantatore di serre

Potatori e innestatori

Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)

Floricoltore specializzato

Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione

Pastorizzatore

Sterilizzatore di terreni

Addetto produzione burro

Casaro

Capo stalla

Mietitrebbiatore

Autista

Meccanico specializzato

Capo frantoiano

Autista di muletti

Frigorista elettricista addetto alle celle frigo

Addetto agli impianti antigrandine e antigelo

Capo irrigatore

Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana

Addetto alla costruzione di gallerie filtranti,apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e                                                    

      stradelle di servizio e muri a secco

Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati

Addetto ai lavori di ruspa

Cuoco aziende agrituristiche

Esperto coltivazioni biologiche.  

 

Area 2a - declaratoria

 

Livello “c” -  ex qualificati super

 

Addetti agli impianti termici

 Addetti all’irrigazione

Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

 

Livello “d” – ex  qualificato

 

Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”

Preparatori di acqua da irrorazioni

Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari

Imballatori

Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi

Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla

Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente

Addetto alla sorveglianza dell’azienda

Addetto alle coltivazioni orticole non classificato tra gli specializzati

Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche

Incassettatore di frutta ed ortaggi

Preparatore di mangimi

Giardiniere

Addetto alla manutenzione del verde pubblico e privato

Operatore addetto alla lavorazione delle olive (frantoi)

Aiuto addetto alle coltivazioni ortoflorovivaistiche

Aiuto esperto coltivazioni biologiche

Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie

Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche

Addetto alla coltivazione dei funghi

Addetto all’allevamento del pollame

Addetto alla potatura verde

Addetto alla raccolta dei carciofi

Addetto alla raccolta dei prodotti in serra.

 

Area 3a - declaratoria

 

Livello “e” ex Comuni

 

Operai addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori.

Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere.

 

 

         ART. 11

 Aumenti salariali e riparametrazione

 Le parti, in riferimento all’Accordo Nazionale del 23 luglio 1993, convengono un aumento salariale per ciascun livello professionale del 3% con decorrenza 1° gennaio 2004, a recupero del tasso di inflazione 2002-2003.

Per il biennio 2004-2005, l’aumento salariale sarà del 3,8%.

 In sede di trattativa, saranno definiti gli aumenti salariali relativi al premio per obiettivi.

 

 

         ART. 12

 Giorni festivi – Operai agricoli

 Sono considerati festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

 

1.      il primo dell’anno

2.      il 6 gennaio, Epifania del Signore

3.      il 25 aprile, Anniversario della Liberazione

4.      il giorno del lunedì dopo Pasqua

5.      il 1° maggio, festa del lavoro

6.      il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica

7.      il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria

8.      il1° novembre, giorno di Ognissanti

9.      il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale

10.  l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione

11.  il 25 dicembre, giorno di Natale

12.  il 26 dicembre, S. Stefano

13.  la festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.

 

 

 

ART. 13

 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli

 Si considera:

         a)      lavoro straordinario, quello esguito oltre l’orario ordinario di lavoro;

b)      lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 37 (CCNL);

c)      lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno, non potrà superare le 250 ore.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

 

·        lavoro straordinario                       25%

·        lavoro festivo                                35%

·        lavoro notturno                             40%

·        lavoro straordinario festivo           40%

·        lavoro festivo notturno                  45%

 

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito dall’art. 46 (CCNL). Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

  Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante           mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto paglia e fieno, e lavori svolti presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alla maggiorazione prevista.

 

 

        ART. 14

 Rapporto di lavoro a tempo parziale

   Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:

a)      volontarietà delle parti;

b)      priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;

c)      applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

* la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 12 dal CCNL;

* la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;

*l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della            prestazione;

* ogni altra modalità di impiego.

Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste dal presente articolo.

In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell’art. 65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell’anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto  tra le giornate di lavoro ad orario  ordinario rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente (cioè 270 giornate).

Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

1)      per prestazioni settimanali: 24 ore;

2)      per prestazioni mensili: 72 ore;

3)      per prestazioni annuali: 500 ore.

Le parti si riservano di individuare anche eventuali particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili e annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.

   

ART. 15

 Contratto di Apprendistato

 In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 della Legge 196/97, le parti fanno riferimento al contenuto dell’art. 16 del CCNL in vigore.

 

ART. 16

 Contratto di lavoro temporaneo

 L’applicazione del lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai agricoli e florovivaisti è disciplinata secondo i termini previsti dal Protocollo nazionale d’intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo. Le parti fanno riferimento al contenuto dell’art. 17 e relativo allegato del CCNL in vigore, e concordano che il suddetto contratto deve essere stipulato con l’assistenza della OO.SS. firmatarie del presente CPL.

   

ART. 17

 Diritti Sindacali, R.S.U. 

 Le parti fanno riferimento all’art. 77 del CCNL.

   

ART. 18

 Quote sindacali per delega

 L’Azienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell’ 1% per contributi sindacali ed a versarla all’Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che l’O.S. comunicherà.

   

ART. 19

 Contributo contrattuale

 I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo pari allo 0,50%, come da convenzione INPS del 20.03.1998, per giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.

   

ART. 20

 Indennità di percorso

 Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km di andata e ritorno complessivamente a partire  dal sito comunale.

   

ART. 21

 Rimborso spese

   I lavoratori che comandati a prestare servizio fuori dall’azienda, sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto

al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 20,00 per il vitto, e di Euro 50,00 per l’alloggio.

Per i lavoratori che sono comandati fuori dall’azienda, ad una distanza superiore ai 150 Km tra andata e ritorno, ma che rientrano per pernottare, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio e vitto) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 20,00 per il vitto.

   

ART. 22

 Attrezzi di lavoro

 Il datore di lavoro consegnerà all’OTD gli attrezzi necessari al  lavoro assegnatogli.

L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, ed utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

L’operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Agli operai agricoli che utilizzano propri mezzi sarà corrisposta, a titolo di indennità logorio attrezzi la somma di Euro 0.40 giornaliera.

   

ART. 23

 Cottimo  

 Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 25% in più della normale retribuzione.

 

ART. 24

Trattamento di fine rapporto

 Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato, le parti fanno riferimento alle disposizioni normative previste dal CCNL.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R. per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63% calcolato sul salario contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro.

   

ART. 25

 Raccolta dei prodotti sulla pianta    

Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell’azienda agricola.

 

 

         ART. 26

 Interruzioni- Recuperi- Operai agricoli 

 L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

 Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione.

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

 

ART. 27

 Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico

 I lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo  determinato che frequentano  corsi di addestramento professionale e/o  recupero scolastico di cui all’art. 36 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare:

1.       certificato di iscrizione rilasciato dall’Ente e/o dalla scuola;

2.       certificato trimestrale di frequenza.

ART. 28

 Permessi straordinari

 Ai donatori di sangue viene concessa una giornata permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.07.1967 n. 584.

Il permesso matrimoniale retribuito è di 15 giorni.

   

ART. 29

 Diritti sindacali

 Fermo restando quando previsto dall’art. 81 del CCNL, si conviene che nelle aziende che occupano almeno 5 operai, i lavoratori hanno diritto di effettuare 13 ore annue di assemblee retribuite, indette anche dalle OO.SS. firmatarie del presente CPL.

 

ART. 30

 Permessi sindacali provinciali

 Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, al fine di potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell’ambito provinciale, potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto pari a 700 ore per O.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili secondo le seguenti modalità:

1.      Il monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni singola Organizzazione firmataria;

2.      La comunicazione verrà fatta con espresso richiamo al presente articolo. Analogamente almeno 10 gg. prima rispetto alla data di fruizione, ogni OO.SS. interessata richiederà espressamente il permesso sindacale, indicando il nome del lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si intendono utilizzare e la struttura presso la quale verrà impiegato per svolgere detta attività.

3.      Le suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel limite massimo del monte ore, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di ore.

 

4.      Le comunicazioni di cui  ai commi precedenti verranno inoltrate, a firma del Segretario responsabile statutariamente della struttura provinciale dell’O.S. interessata, ai relativi datori di lavoro.

5.      A conclusione di ogni  periodo di fruizione dei permessi le OO.SS. beneficiare attesteranno, attraverso comunicazione scritta, che l’utilizzo del permesso nel periodo richiesto è avvenuto per lo svolgimento dell’attività sindacale.

   

ART. 31

 Lavori pesanti e nocivi

 Sono considerati lavori pesanti:

Scasso a mano , trasporto e maneggio di pesi superiori a 15 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.

Sono considerati lavori nocivi:

Preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.

   

ART. 32

 Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi

Va operata la riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per tutti i lavori pesanti e nocivi.

Agli operai, per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.

 

 ART. 33

 Sicurezza, ambiente di lavoro e salute

 Le parti entro la fase di trattativa per la stipula del presente contratto, si impegnano a costituire la Commissione Paritetica Provinciale, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 626/94, e di individuare i fondi per la formazione dei R.L.S.T.( Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) e dei R.S.P.T.(Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Territoriale).

   

ART. 34

 C.I.M.I.

   Le parti si impegnano a recepire e attuare le modifiche che verranno determinate a livello nazionale e di individuare i fondi per la formazione dei lavoratori agricoli.

   

ART. 35

 Disposizioni generali

 Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni normative del CCNL di categoria.

   

ART. 36

 Deposito del contratto

 Copia del presente contratto integrativo provinciale viene depositato presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta, il quale è tutore per l’osservanza delle norme in esso contenute.

   Le OO.SS. , si riservano in sede di trattativa di modificare, aggiungere ed integrare la piattaforma di cui sopra, in relazione alla variazione di norme legislative o accordi nazionali.