Gennaio
2004 - dicembre 2007
ART. 1
Oggetto del contratto
Il presente Contratto Integrativo Provinciale regola, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque,associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse- comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato- e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti.
ART. 2
Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 e andrà a scadere il 31.12.2007.
ART. 3
Relazioni Sindacali
Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro e sullo sviluppo del settore agricolo.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 6 membri, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CPL.
ART. 4
Assunzione e Riassunzione
L’assunzione degli operai agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione
a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
· per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt. 19 e 20 del CCNL);
· per l’esecuzione di più lavori stagionali, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 19 e 20 del CCNL);
· di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 19 e 20 del CCNL)
L’assunzione viene effettuata con garanzia di occupazione per l’intera fase lavorativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato.
Al fine di regolare al meglio le assunzioni a tempo determinato, sarà allegato al presente CPL il modello contratto scritto per tutte le fattispecie.
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 10 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8 /bis della legge n. 79/83 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 5
Lavoratori Extracomunitari
Per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge vigenti.
ART. 6
Contratti di Formazione e Lavoro
Le parti, in applicazione dell’art. 3 della legge 19.12.1984, n° 863, e art. 16 legge 451/94, e successive modifiche ed integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l’Accordo quadro allegato al CCNL del 10 luglio 2002.
Il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro è pari ad Euro 850,00.
ART. 7
Pari opportunità
Valgono le norme e le disposizioni vigenti.
ART. 8
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Nel caso di lavoro distribuito in 5 giorni settimanali, l’orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e di 7 ore per il quinto giorno.
ART. 9
Riposo
settimanale e ferie
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, si ritiene necessaria la prestazione di lavoro in coincidenza con la domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni essere assicurato un riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.
ART. 10
Classificazione operai agricoli
La classificazione degli operai agricoli è così definita:
Area 1a -
declaratoria
Area 2a
- declaratoria
Area 3a -
declaratoria
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo, viene determinata una maggiorazione salariale del 5% su paga base.
Area 1a -
declaratoria
Livello “a” – ex specializzati super
Ibridatore-selezionatore
Conduttore-meccanico di macchine agricole complesse
Conduttore-meccanico di autotreni e autoarticolati
Aiutante di laboratorio
Potatore “artistico”
Innestatore (capace di eseguire tutti i tipi di innesto)
Giardiniere
Conduttore di caldaie a vapore con certificato di abilitazione
Giardiniere artistico
Cantiniere
Preparatore di miscele per trattamenti antiparassitari
Responsabile attività sportive agrituristiche
Responsabile di scuderia con funzione di istruttore
Responsabile tecnico nello scavo di pozzi e vasche di irrigazione
Direzione e gestione aziende agrituristiche.
Livello
“b” - ex specializzati
Vivaisti e addetti ai semenzai
Innestatori e ibridatori
Preparatori di miscele semplici per trattamenti antiparassitari
Selezionatori di piante innestate
Conduttori patentati di autotreni-automezzi-trattori e macchine agricole
Conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado
Meccanici
Elettricisti
Spedizionieri
Costruttori di serre
Mungitore con mezzi meccanici
Guardiano di riserva faunistica e venatoria
Selezionatori di prodotti ortofrutticoli
Impiantatori di vigneti e frutteti
Impiantatore di serre
Potatori e innestatori
Addetto alle colture in serra e orticole pregiate (carciofeti, etc.)
Floricoltore specializzato
Responsabile funzionamento impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
Responsabile della selezione e confezione dei prodotti agricoli per la commercializzazione
Pastorizzatore
Sterilizzatore di terreni
Addetto produzione burro
Casaro
Capo stalla
Mietitrebbiatore
Autista
Meccanico specializzato
Capo frantoiano
Autista di muletti
Frigorista elettricista addetto alle celle frigo
Addetto agli impianti antigrandine e antigelo
Capo irrigatore
Responsabile dei lavori idraulico forestali e di bonifica montana
Addetto alla costruzione di gallerie filtranti,apertura di pozzi o canali di scolo sagomati, gradoni e
stradelle di servizio e muri a secco
Addetto agli allevamenti e alla trasformazione dei derivati
Addetto ai lavori di ruspa
Cuoco aziende agrituristiche
Esperto coltivazioni
biologiche.
Area 2a - declaratoria
Livello “c” -
ex qualificati super
Addetti agli impianti termici
Aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Livello “d” – ex qualificato
Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”
Preparatori di acqua da irrorazioni
Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
Imballatori
Conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi
Trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla
Conduttore di automezzi leggeri fornito di patente
Addetto alla sorveglianza dell’azienda
Addetto alle coltivazioni orticole non classificato tra gli specializzati
Addetto al governo e custodia del bestiame anche nelle aziende agrituristiche
Incassettatore di frutta ed ortaggi
Preparatore di mangimi
Giardiniere
Addetto alla manutenzione del verde pubblico e privato
Operatore addetto alla lavorazione delle olive (frantoi)
Aiuto addetto alle coltivazioni ortoflorovivaistiche
Aiuto esperto coltivazioni biologiche
Aiuto addetto aziende faunistiche venatorie
Aiuto addetto alla foresteria delle aziende agrituristiche
Addetto alla coltivazione dei funghi
Addetto all’allevamento del pollame
Addetto alla potatura verde
Addetto alla raccolta dei carciofi
Addetto alla raccolta dei prodotti in serra.
Area 3a - declaratoria
Livello “e” ex
Comuni
Operai addetti a lavorazioni agricole generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non comprese nelle qualifiche superiori.
Addetti alla raccolta di tutti i prodotti agricoli e zootecnici in genere.
ART. 11
Aumenti
salariali e riparametrazione
Per il biennio 2004-2005, l’aumento salariale sarà del 3,8%.
ART. 12
Giorni
festivi – Operai agricoli
1. il primo dell’anno
2. il 6 gennaio, Epifania del Signore
3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4. il giorno del lunedì dopo Pasqua
5. il 1° maggio, festa del lavoro
6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7. il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria
8. il1° novembre, giorno di Ognissanti
9. il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale
10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione
11. il 25 dicembre, giorno di Natale
12. il 26 dicembre, S. Stefano
13. la festa del Patrono del luogo.
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.
ART. 13
Lavoro straordinario, festivo,
notturno Operai agricoli
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 37 (CCNL);
c) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno, non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
· lavoro straordinario 25%
· lavoro festivo 35%
· lavoro notturno 40%
· lavoro straordinario festivo 40%
· lavoro festivo notturno 45%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito dall’art. 46 (CCNL). Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori eseguiti di notte (raccolta uva e frantoi aziendali; raccolta prodotti ortofrutticoli; raccolta, pressa, imballatura e trasporto paglia e fieno, e lavori svolti presso aziende agrituristiche) viene stabilito che non si farà luogo alla maggiorazione prevista.
ART. 14
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
* la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 12 dal CCNL;
* la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
*l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione;
* ogni altra modalità di impiego.
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste dal presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell’art. 65 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell’anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente (cioè 270 giornate).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
1) per prestazioni settimanali: 24 ore;
2) per prestazioni mensili: 72 ore;
3) per prestazioni annuali: 500 ore.
Le parti si riservano di individuare anche eventuali particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili e annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
ART. 15
Contratto di Apprendistato
ART. 16
Contratto di lavoro temporaneo
ART. 17
Diritti Sindacali, R.S.U.
ART. 18
Quote sindacali per delega
ART. 19
Contributo contrattuale
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
ART. 20
Indennità di percorso
Qualora il lavoratore non può servirsi di mezzi pubblici e il datore di lavoro non può mettere a disposizione un mezzo di trasporto, al lavoratore verrà corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina, dopo i 4 Km di andata e ritorno complessivamente a partire dal sito comunale.
ART. 21
Rimborso spese
al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 20,00 per il vitto, e di Euro 50,00 per l’alloggio.
Per i lavoratori che sono comandati fuori dall’azienda, ad una distanza superiore ai 150 Km tra andata e ritorno, ma che rientrano per pernottare, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio e vitto) previa presentazione di regolari giustificativi di spesa, per un ammontare massimo di Euro 20,00 per il vitto.
ART. 22
Attrezzi
di lavoro
L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, ed utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
L’operaio agricolo risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.
Agli operai agricoli che utilizzano propri mezzi sarà corrisposta, a titolo di indennità logorio attrezzi la somma di Euro 0.40 giornaliera.
ART. 23
Cottimo
Trattamento
di fine rapporto
Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato compete il T.F.R. per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63% calcolato sul salario contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro.
ART. 25
Raccolta dei prodotti sulla
pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell’azienda agricola.
ART. 26
Interruzioni-
Recuperi- Operai agricoli
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art.8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
ART. 27
Permessi per corsi di
addestramento professionale e recupero scolastico
1. certificato di iscrizione rilasciato dall’Ente e/o dalla scuola;
2. certificato trimestrale di frequenza.
Permessi
straordinari
Il permesso matrimoniale retribuito è di 15 giorni.
ART. 29
Diritti sindacali
ART. 30
Permessi sindacali provinciali
1. Il monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni singola Organizzazione firmataria;
2. La comunicazione verrà fatta con espresso richiamo al presente articolo. Analogamente almeno 10 gg. prima rispetto alla data di fruizione, ogni OO.SS. interessata richiederà espressamente il permesso sindacale, indicando il nome del lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si intendono utilizzare e la struttura presso la quale verrà impiegato per svolgere detta attività.
3. Le suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel limite massimo del monte ore, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di ore.
4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno inoltrate, a firma del Segretario responsabile statutariamente della struttura provinciale dell’O.S. interessata, ai relativi datori di lavoro.
5. A conclusione di ogni periodo di fruizione dei permessi le OO.SS. beneficiare attesteranno, attraverso comunicazione scritta, che l’utilizzo del permesso nel periodo richiesto è avvenuto per lo svolgimento dell’attività sindacale.
ART. 31
Lavori pesanti e nocivi
Scasso a mano , trasporto e maneggio di pesi superiori a 15 Kg., abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, abbacchiatura e lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
Preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nelle serre.
ART. 32
Riduzione orario di lavoro per
lavori pesanti e nocivi
Va operata la riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per tutti i lavori pesanti e nocivi.
Agli operai, per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.
Sicurezza, ambiente di lavoro e
salute
ART. 34
C.I.M.I.
ART. 35
Disposizioni generali
ART. 36
Deposito del contratto