PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL C.I.P.L.


 

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL C.I.P.L.

DELLA PROV. DI RAGUSA

 

Sfera di applicazione

 

A tutte le aziende agricole che hanno terra, alle aziende florovivaistiche ed a quelle che producono beni o alimenti, alle aziende che raccolgono e condizionano prodotti agricoli, alle manutenzioni del verde pubblico, alle attività agrituristiche, alle aziende di servizi e di ricerca in agricoltura gestiti da enti pubblici o privati, aziende agricole addette alla viticoltura.

 

Osservatorio Provinciale

 

Si chiede la costituzione dell'osservatorio provinciale con competenze specifiche su: osservazione sull’andamento di sviluppo, analisi dei profili professionali, controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi e delle leggi sociali, tracciabilità dei prodotti (O.G.M.).

 

Aumenti salariali

 

Premesso che il CCNL ha riconfermato il ruolo di regolazione retributiva e professionale dei C.P.L., considerato che esistono differenze tra inflazione programmata e reale per il biennio pregresso e che si ritiene trattare una quota di ."salario variabile" per obiettivi, una specifica quota di trattamento economico, si propone un aumento economico pari al 7 %.

Nel dare piena attuazione dei principi di crescita e di miglioramento produttivo, tenuto conto delle tutele individuali e collettive dei lavoratori, si deve rafforzare, oltre al livello provinciale anche al livello di contrattazione aziendale, l’obiettivo di trattare le seguenti materie: convenzioni, art.25 CCNL, riassunzione, trasformazioni dei rapporti di lavoro, salario aziendale variabile che assorbe il salario provinciale, gestione degli orari straordinari, classificazione, RSA / RSU, formazione continua, RLS/626.

 

Orario di lavoro

 

Si propone un orario di lavoro settimanale di 39 ore con la possibilità di articolazione dello stesso su 5 o 6 giorni settimanali da concordarsi a livello aziendale.

 

Lavoro straordinario

 

Vista la specificità delle lavorazioni delta nostra provincia e tenendo conto delle esigenze aziendali, si ritiene di regolamentare il lavoro straordinario secondo il seguente criterio: da corrispondersi dopo le 39 ore settimanali se si sono effettuati almeno 5 giorni di lavoro nel corso della settimana; nei casi diversi ( con meno di 5 gg. lavorativi nel corso della settimana ) lo straordinario dovrà corrispondersi dopo l’ottava ora di lavoro.

 

 

Lavoro discontinuo

 

Qualora per esigenze aziendali si dovessero determinare dei periodi di attesa nello svolgimento delta giornata di lavoro, si propone la corresponsione del 50% della retribuzione per il periodo di attesa.

 

Classificazione

 

In aggiunta a quanto già previsto dal contratto, attuale art. 3, si propongono le Seguenti integrazioni:

 

Operai specializzati

Elettricisti, Addetti agli impianti di irrigazione, Costruttori di serre, Coordinatori di produzione e/o lavorazioni di prodotti, Capi-squadra, Autisti, Potatori-Innestatori;

 Operai qualificati

Mulettisti e conduttori di mezzi meccanici semoventi;

Operaio prima esperienza lavorativa

Per detta figura si chiede la seguente riformulazione:

“I lavoratori alla prima esperienza lavorativa in agricoltura, capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.

Si chiarisce che non possono essere inquadrati in detto parametro lavoratori che ancorché assunti per la prima volta in un’azienda possono fare valere un precedente lavorativo in agricoltura di almeno 51 gg. Lavorative.

Inoltre si specifica che nei periodi di permanenza in detto parametro si debbono prendere periodi di formazione in modo da consentire al lavoratore di acquisire le necessarie competenze.”

 

 

Permessi straordinari

 

Si propone che al lavoratore a tempo determinato in caso di decesso di parenti di 1° grado venga concesso un permesso retribuito di giorni tre.

In caso di, il lavoratore a tempo determinato ha diritto ad usufruire di un permesso straordinario non retribuito, di giorni 15

 

 

Lavoratori immigrati di religione musulmana

 

E' fatto divieto di ogni qualsiasi azione discriminatoria sul posto di lavoro.

Vista la peculiare presenza di lavoratori immigrati di religione musulmana nel territorio provinciale, premesso che durante il periodo del " Ramadan " i lavoratori musulmani praticanti non assumono cibo nel corso della giornata, al fine di non compromettere la produttività del lavoratore, durante il periodo del " Ramadan " si propone per i lavoratori che praticano lo stesso il diritto di usufruire di 2 ore di assenza giornaliera che verranno recuperate in un periodo successivo.

 

Indennità di mensa

 

Si propone di concedere un'indennità pari a Euro 2,50 per i lavoratori occupati in aziende medio/grandi.

Ciò qualora le aziende sopra indicate non si trovino nelle condizioni di garantire un servizio di mensa.

 

Indennità di percorso

 

Ai lavoratori ai quali non viene garantito il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda e/o il posto di lavoro, si chiede che venga riconosciuta un’indennità chilometrica così come sotto specificato:

a)     fino a 10 Km complessivi giornalieri euro 1,00

b)    da 11 a 30 Km complessivi giornalieri 3,00

c)     oltre i 30 Km complessivi giornalieri euro 3,00.

 

Il computo dei chilometri effettuati dal lavoratore viene effettuato dalla distanza esistente tra la residenza del lavoratore e l’ubicazione dell’azienda e/o nel posto di lavoro.

 

Costituzione Organismo per Gestione Bilaterale

 

Si richiede la costituzione di un organismo bilaterale provinciale al fine di attivare:

 

1)Politiche attive del lavoro

 

2)Integrazioni trattamento economico malattia ed infortunio.

 

Per il trattamento economico previsto dall’art.60 del C.C.N.L. a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, è dovuto all’ente bilaterale che si chiede di costituire, per ogni giornata contributiva una quota di euro 0,24 (zero/ventiquattro).

Detta somma è così finalizzata:

 

1)Euro 0,15 (zero/quindici) al funzionamento del fondo integrazioni malattia ed infortunio.

2)Euro 0,9 (zero/nove) al fondo assistenza contrattuale.

 

La predetta somma dovuta da tutte le aziende agricole c florovivaistiche è interamente corrisposta dalle stesse.

Viene cosi ripartita:

 

a) 1/3 a carico del lavoratore

 

b) 2/3 a carico dell'azienda.

 

Durata del contratto

 

Dal 1/1/2004 al 31/1/2007

Per gli attuali articoli 1, 4, 6,7,9,11,12 si chiede la conferma.

 Per gli attuali articoli 2, 5, 10, 16, 19 si chiede la soppressione.

 Ragusa 1ì, 28 agosto 20