L’anno 2003, il giorno tredici del mese di giugno presso la S.I.BE.G. S.r.l. di Palermo


 



 la S.I.BE.G. S.r.l. rappresentata dall’Amministratore Delegato Busi Luca e assistita dai sigg. Lia Natale, Barone Giuseppe e Genovesi Mario

  e

  la R.S.U. aziendali in rappresentanza dei dipendenti della S.I.BE.G. S.r.l. di Catania composta dal sig. Privitera S. e di Palermo composta dai sigg. Cacioppo G. e Castelluzzo G., assistiti dai rappresentanti sindacali FAI-CISL sig. Vitale G. e FLAI CGIL sig. Ciulla V. e dalla FLAI CGIL regionale rappresentata dal sig. Lo Balbo S., Segretario Regionale,

 si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale.  

 In via preliminare l’Azienda dichiara di aver deciso di trasferire l’intera attività produttiva dello stabilimento di Palermo a Catania.

 Le OO.SS. prendono atto delle intenzioni dell’Azienda di trasferire la produzione attualmente presente nel sito di Palermo a Catania e dichiarano di dare primaria importanza allo sviluppo del piano industriale, di cui in allegato, posto a base di tale decisione ed accordo. Le scelte aziendali, secondo il sindacato, devono convergere su un’azione di ulteriore sviluppo del gruppo in Sicilia, e chiedono all’Azienda di aprire un ulteriore confronto al fine di definire il rafforzamento della S.I.BE.G. in Sicilia sia sull’apparato produttivo sia su quello commerciale.

 In riferimento alla decisione aziendale, le parti dopo ampia e approfondita discussione convengono quanto segue:  

a)      L’Azienda entro l’anno 2003 trasferirà la produzione da Palermo a Catania. Questo trasferimento non riguarderà i seguenti reparti della sede di Palermo:

·        reparto commerciale, con numero otto dipendenti;

·        reparto magazzino, con numero tre dipendenti;

·        reparto amministrativo, con numero due dipendenti;

·        reparto portineria, con numero due dipendenti;

·        reparto sicurezza, con numero uno dipendente.

I dipendenti relativi ai reparti suddetti sono quelli già impiegati a dette mansioni e per gli stessi verrà comunque considerato questo accordo nel caso di trasferimento da Palermo a Catania di uno dei suddetti reparti nei prossimi 36 mesi dal presente accordo. Le parti concordano la continuità dell’esistenza della R.S.U. a Palermo.  

b)      I rimanenti 28 dipendenti verranno trasferiti di norma nello stabilimento di Catania nei modi e nelle condizioni di seguito concordate;  

c)      L’Azienda valuterà l’idoneità di due lavoratori a svolgere un rapporto di lavoro autonomo come  collaboratore o agente. Nell’ipotesi di idoneità di uno o due unità operative a ricoprire le mansioni suddette l’Azienda si dichiara disponibile a sottoscrivere accordi individuali relativi alla definizione di tali rapporti;  

d)      Per i lavoratori che hanno i requisiti contributivi e anagrafici per andare in pensione, nell’ipotesi di dimissioni, l’Azienda si impegna ad erogare, oltre ai diritti contrattuali maturati, un bonus ad personam pari a 200,00 Euro netti moltiplicati gli anni di servizio in S.I.BE.G..

     A fronte di migliori accordi individuali il bonus indicato nel presente punto d) non verrà erogato;  

e)      Per  i lavoratori che decidano di non accettare il trasferimento e che comunicheranno le proprie dimissioni entro e non oltre il 30/09/2003, con esclusione del personale che ha i requisiti per la pensione, l’Azienda  si impegna ad erogare, oltre ai diritti contrattuali maturati, un importo fisso netto di Euro 10.000,00 

f)        Per i lavoratori che decidono di trasferirsi entro il 31/12/2003 stabilmente a Catania, l’Azienda si impegna ad erogare in unica soluzione l’importo di 6.000,00  Euro lordi più 250,00 euro lordi per 12 mesi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L..  

g)      Per i lavoratori che dal 01/01/2004 continueranno il loro rapporto di lavoro nel sito di Catania l’Azienda si impegna:

·        ad erogare ai lavoratori pendolari, oltre all’indennità di trasferimento prevista dal C.C.N.L., 250,00 Euro lordi mensili quale indennità di disagio dal primo mese di trasferimento fino ad un massimo di 36 mesi che verrà interrotta nel caso di trasferimento stabile a Catania.

·        Nel caso in cui il lavoratore decida di trasferirsi a Catania entro i primi 12 mesi di pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo di 6.000,00 Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui contemplati.

·        Nel caso in cui il lavoratore decida di trasferirsi a Catania dal 13° al 24° mese di pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo di 3.000,00 Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui contemplati.

Inoltre per i primi 12 mesi di pendolarismo l’Azienda s’impegna a fornire i mezzi di trasporto per il solo tragitto Palermo Catania e viceversa. Tali mezzi dovranno essere occupati da un minimo di quattro persone per ogni tratta.

L’Azienda si impegna a prendere contatti con un agenzia immobiliare per ricercare appositi dignitosi alloggi coprendone le spese di agenzia.

Per favorire la stipula dei contratti di locazione l’Azienda si rende disponibile a concedere, a chi lo richiedesse, un piccolo prestito a copertura delle spese di contratto ed eventuali cauzioni, ovviamente documentate, da rimborsare con la retribuzione mensile secondo le modalità previste dalla legge sui prestiti aziendali.  

h)      L’Azienda si impegna ad informare le OO.SS. e le R.S.U. sul futuro del sito di Palermo e dichiara che assumerà tutte le iniziative utili per consentire il rientro dei lavoratori che erano occupati nel sito di Palermo e che si trovano a lavorare nel sito di Catania.  

Le parti si impegnano a fare una verifica di questo accordo entro il mese di febbraio del 2004, al fine di una verifica sull’applicazione dell’accordo e sulla nuova organizzazione del lavoro derivante dalla messa a regime del sito di Catania come unico sito di produzione.

In tale direzione, l’Azienda presenterà alla R.S.U., entro il mese di dicembre 2003 la nuova proposta di organizzazione del lavoro e si renderà disponibile ad incontri per seguire la nuova fase.

Il presente accordo costa di n. 2 pagine compresa la presente.

Letto confermato e sottoscritto: