la S.I.BE.G. S.r.l.
rappresentata dall’Amministratore Delegato Busi Luca e assistita dai
sigg. Lia Natale, Barone Giuseppe e Genovesi Mario
a) L’Azienda entro l’anno 2003 trasferirà
la produzione da Palermo a Catania. Questo trasferimento non riguarderà
i seguenti reparti della sede di Palermo:
· reparto commerciale, con
numero otto dipendenti;
· reparto magazzino, con
numero tre dipendenti;
· reparto amministrativo, con
numero due dipendenti;
· reparto portineria, con
numero due dipendenti;
· reparto sicurezza, con
numero uno dipendente.
I dipendenti relativi ai reparti suddetti sono quelli già impiegati a
dette mansioni e per gli stessi verrà comunque considerato questo
accordo nel caso di trasferimento da Palermo a Catania di uno dei
suddetti reparti nei prossimi 36 mesi dal presente accordo. Le parti
concordano la continuità dell’esistenza della R.S.U. a Palermo.
b) I rimanenti 28 dipendenti verranno
trasferiti di norma nello stabilimento di Catania nei modi e nelle
condizioni di seguito concordate;
c) L’Azienda valuterà l’idoneità di due
lavoratori a svolgere un rapporto di lavoro autonomo come
collaboratore o agente. Nell’ipotesi di idoneità di uno o due unità
operative a ricoprire le mansioni suddette l’Azienda si dichiara
disponibile a sottoscrivere accordi individuali relativi alla
definizione di tali rapporti;
d) Per i lavoratori che hanno i requisiti
contributivi e anagrafici per andare in pensione, nell’ipotesi di
dimissioni, l’Azienda si impegna ad erogare, oltre ai diritti
contrattuali maturati, un bonus ad personam pari a 200,00 Euro netti
moltiplicati gli anni di servizio in S.I.BE.G..
A
fronte di migliori accordi individuali il bonus indicato nel presente
punto d) non verrà erogato;
e) Per i lavoratori che decidano di non accettare il trasferimento e che comunicheranno le proprie dimissioni entro e non oltre il 30/09/2003, con esclusione del personale che ha i requisiti per la pensione, l’Azienda si impegna ad erogare, oltre ai diritti contrattuali maturati, un importo fisso netto di Euro 10.000,00
f) Per i lavoratori che
decidono di trasferirsi entro il 31/12/2003 stabilmente a Catania,
l’Azienda si impegna ad erogare in unica soluzione l’importo di 6.000,00
Euro lordi più 250,00 euro lordi per 12 mesi oltre le spese di trasloco
e quant’altro previsto dal vigente C.C.N.L..
g) Per i lavoratori che dal 01/01/2004
continueranno il loro rapporto di lavoro nel sito di Catania l’Azienda
si impegna:
· ad erogare ai lavoratori
pendolari, oltre all’indennità di trasferimento prevista dal C.C.N.L.,
250,00 Euro lordi mensili quale indennità di disagio dal primo mese di
trasferimento fino ad un massimo di 36 mesi che verrà interrotta nel
caso di trasferimento stabile a Catania.
· Nel caso in cui il
lavoratore decida di trasferirsi a Catania entro i primi 12 mesi di
pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo di 6.000,00
Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente
C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel
caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui
contemplati.
· Nel caso in cui il
lavoratore decida di trasferirsi a Catania dal 13° al 24° mese di
pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo di 3.000,00
Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal vigente
C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel
caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui
contemplati.
Inoltre per i primi 12 mesi di pendolarismo l’Azienda s’impegna a
fornire i mezzi di trasporto per il solo tragitto Palermo Catania e
viceversa. Tali mezzi dovranno essere occupati da un minimo di quattro
persone per ogni tratta.
L’Azienda si impegna a prendere contatti con un agenzia immobiliare per
ricercare appositi dignitosi alloggi coprendone le spese di agenzia.
Per favorire la stipula dei contratti di locazione l’Azienda si rende
disponibile a concedere, a chi lo richiedesse, un piccolo prestito a
copertura delle spese di contratto ed eventuali cauzioni, ovviamente
documentate, da rimborsare con la retribuzione mensile secondo le
modalità previste dalla legge sui prestiti aziendali.
h) L’Azienda si impegna ad informare le
OO.SS. e le R.S.U. sul futuro del sito di Palermo e dichiara che
assumerà tutte le iniziative utili per consentire il rientro dei
lavoratori che erano occupati nel sito di Palermo e che si trovano a
lavorare nel sito di Catania.
Le parti si impegnano a fare una verifica di questo accordo entro il
mese di febbraio del 2004, al fine di una verifica sull’applicazione
dell’accordo e sulla nuova organizzazione del lavoro derivante dalla
messa a regime del sito di Catania come unico sito di produzione.
In tale direzione, l’Azienda presenterà alla R.S.U., entro il mese di
dicembre 2003 la nuova proposta di organizzazione del lavoro e si
renderà disponibile ad incontri per seguire la nuova fase.
Il presente accordo costa di n. 2 pagine compresa la presente.
Letto confermato e sottoscritto: