1. A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.