L’anno 1998, il giorno 19 del mese di gennaio, presso la SIBEG di Catania V strada zona industriale,


 


L’anno 1998, il giorno 19 del mese di gennaio, presso la SIBEG di Catania V strada zona industriale, L’anno

 1998, il giorno 14 del mese di gennaio, presso la SIBEG SRL di Palermo sita in Viale R. Nicoletti 19,

tra

la SIBEG s.r.l. rappresentata dal Dott. Monacelli Ferdinando, Direttore Generale, assistito dall’ing. Macedonio Ferdinando, dirigente e dai sigg. Lizzio S. e Genovesi M., dipendenti

la SIBEG s.r.l. rappresentata dal Dott. Monacelli Ferdinando, Direttore Generale, assistito dall’ing. Macedonio Ferdinando, dirigente e dal Rag. Barone

 e

la R.S.U. aziendale in rappresentanza dei dipendenti della SIBEG di Catania, composta dai sigg. Doro G.,Leone M. e Navarra V., assistiti dai rappresentanti sindacali FAT-CISL e FLAI-CGIL. Sigg. Midollo e Stella, si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente.

la R.S.U. aziendale in rappresentanza dei dipendenti della SIBEG di Palermo, composta dai sigg.Cacioppo G., Campo P. e Castelluzzo G., assistiti dai rappresentanti sindacali FAT-CISL e FLAI-CGIL. Sigg. Vitale G. e Tripi S.,  si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente.

In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del protocollo d’intesa del 23/07/1993 sottoscritto da governo – confindustria – oo.ss.ll. e dell’accordo di settore del 13/01/1994 sottoscritto dalle associazioni delle industrie alimentari e dalla FAT-CISL, FLAI –CGIL e UILA-UIL.

A tali accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in questo accordo aziendale integrativo del C.C.N.L.

Art. 1 Diritti di informazione

In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l’azienda fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all’organizzazione del lavoro, due volte l’anno, di norma ad aprile e dicembre.

Art. 2 Formazione

L’azienda, conscia che ormai la formazione è divenuta un elemento imprescindibile per il successo e lo sviluppo dell’impresa, predisporrà, oltre i programmi di formazione normalmente effettuati per i nuovi assunti con contratto di formazione e lavoro, nuovi interventi mirati alla formazione e alla crescita professionale degli addetti in occasione della sostituzione di macchinari e tecnologia.

Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U.

Art. 3 Occupazione e pari opportunità

In riferimento alla richiesta sindacale sull’incremento dell’occupazione, l’azienda conferma che in atto non ha necessità di riduzione di personale ed assicura i livelli occupazionali esistenti.

Inoltre i periodi di maggior lavoro nel reparto produzione saranno affrontati, per un minor utilizzo del lavoro straordinario, con il ricorso al lavoro a tempe determinato, avendo cura di ottemperare alle disposizioni sulla pari opportunità.

Art. 4 Professionalità ed inquadramento

In ottemperanza a quanto previsto dell’art. 3 del precedente accordo integrativo del 16/11/1994, l’azienda informa di avere completato il progetto per la nuova organizzazione del lavoro relativamente alle isole di lavoro.

Tale progetto, già discusso con la R.S.U., sarà reso operativo con un successivo verbale d’incontro tra le parti per la definizione delle ricadute professionali.

Art. 5  Incrementi retributivi

In conformità al protocollo d’intesa del 23/07/1993 e all’accordo di settore del 13/01/1994 le parti concordano che gli unici incrementi retributivi  conseguiti sono riferiti al premio per obbiettivi (premio di produzione mobile) in atto goduto e che tali erogazioni, così concordate, dovranno essere reversibili e non consolidabili, in quanto legate alla produttività e redditività.

Tale premio, nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il TFR.

Per quanto riguarda la tecnica di calcolo la distribuzione e l’erogazione del premio, vale quanto già previsto nei precedenti accordi integrativi aziendali del 08/07/1988 e del 21/11/1994.

 Le parti, dopo ampio dibattito, concordano che le lire per litro prodotto finito ed imbottigliato, pagate dall’azienda, passeranno dalle attuali £ 3,50 per litro prodotto a £ 3,70 per l’anno 1998, a £ 3,80 per l’anno 1999, a £ 3,90 per l’anno 2000 a e a £4,00 per litro prodotto per l’anno 2001.

La frazione dell’unità di riferimento (milioni di lire) per litri prodotti ed imbottigliati dovrà essere considerata unità intera.

In caso di assunzione o licenziamento in corso di anno, saranno corrisposti gli importi calcolati secondo le modalità previste e per la frazione di anno lavorata.

Con riferimento al comma 2° dell’art. 4 del precedente accordo integrativo aziendale del 21/11/1994, le parti confermano quanto già espresso in attuazione dell’art. 55 comma 9, 10 e 11 del vigente C.C.N.L.

Le altre voci retribuite non menzionate in questo accordo, saranno erogate secondo le modalità in atto vigenti.

Art. 6 Ambiente di lavoro

Si riconferma quanto espresso dall’art. 5 del precedente accordo integrativo aziendale del 16/11/1994 nel rispetto delle normative vigenti con particolare riguardo al D. L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Pensione integrativa

In attesa che i fondi pensione complementare vengano resi operativi dalle leggi e dagli accordi tra le parti, l’azienda conferma la propria disponibilità ad un contributo del 20% sulla quota annua del premio che ciascun lavoratore avrà pagato ad una primaria compagnia di assicurazione per la stipula di una polizza assicurativa a fini previdenziali (Pensione integrativa), con un massimale annuo di premio di £ 2.000.000.

Il contributo sarà erogato ad avvenuta presentazione in azienda di un documento rilasciato dalla primaria compagnia di assicurazione, scelta liberamente dal dipendente, che attesti l’avvenuto pagamento. Tale contributo verrà erogato fino alla completa operatività del fondo pensione complementare per i lavoratori dell’industria alimentare (fonindal), che di fatto supererà ed annullerà l’art. 7 dell’accordo aziendale di cui in essere.

Art. 8 Validità dell’accordo

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2001. Tale accordo sarà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.