L’anno 1994, il giorno 16 del mese di novembre, presso la SIBEG di Catania V strada zona industriale,


 

la SIBEG s.r.l. rappresentata dal Dott. Monacelli, Direttore Generale, assistito dall’avv. Cappellani dell’associazione degli industriali di Catania, dell’ing. Macedonio, dirigente SIBEG e dai sigg. Genovesi e Lizzio, dipendenti SIBEG

e

la R.S.U. aziendale in rappresentanza dei dipendenti della SIBEG di Catania, composta dai sigg. Baudo, Botto, Moschetto, assistiti dai rappresentanti sindacali FAT-CISL e FLAI-CGIL. Sigg. Midollo e Stella, si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L. vigente.

In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del protocollo d’intesa del 23/07/1993 sottoscritto da governo – confindustria – osl e dell’accordo 13/01/1994 sottoscritto dalle associazioni delle industrie alimentari e dalla FAT-CISL, FLAI –CGIL e UILIA-UIL.

A tali accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in questo accordo aziendale integrativo del C.C.N.L.

Art. 1 Diritti di informazione

In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l’azienda fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all’organizzazione del lavoro, due volte l’anno, di norma e dicembre ed aprile.

Art. 2 Formazione

L’azienda, conscia che ormai la formazione è divenuta un elemento imprescindibile per il successo e lo sviluppo dell’impresa, predisporrà, oltre i programmi di formazione normalmente effettuati per i nuovi assunti con contratto di formazione e lavoro, nuovi interventi mirati alla formazione e alla crescita professionale degli addetti in occasione della sostituzione di macchinari e tecnologia.

Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U.

Art. 3 Professionalità, inquadramento, pari opportunità

Nell’intento di migliorare la professionalità degli addetti ai vari reparti, l’azienda si dichiara disponibile ad esaminare la possibilità di riorganizzare entro 12 mesi le proprie linee di produzione in “isole di lavoro” in modo da conseguire migliori risultati in termine di resa impianti ed organizzazione del lavoro, individuando, al conseguimento dei risultati, i profili professionali degli addetti che compongono “l’isola di produzione”.

A tale fine sarà istituito un gruppo di lavoro interno che opererà per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

In tema, poi, di pari opportunità, vale quanto previsto dal C.C.N.L.

Art. 4  Incrementi salariali

In conformità a quanto previsto dall’accordo del 23/07/1993 le parti concordano che gli unici incrementi salariali conseguiti sono riferiti al premio di produzione mobile in atto goduto e che tali erogazioni, così concordate, dovranno essere reversibili e non consolidabili, in quanto legate alla produttività e redditività. Il premio, mobile nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il TFR.

Tale contrattazione economica è esclusiva e sostituisce quella di cui all’art. 28 del C.C.N.L., il cui importo attualmente erogato rimane congelato in cifra fissa.

Per quanto riguarda la tecnica di calcolo del premio di produzione mobile, vale quanto già stabilito nel precedente accordo aziendale del 05/07/1988 con esclusione del calcolo delle ore di lavoro supplementare e straordinario con inclusione dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero per malattia o per infortunio non sul lavoro.

Le parti, dopo ampio dibattito, concordano che le lire per litro prodotto ed imbottigliato, pagate dall’azienda, passeranno da £ 2,82 per litro prodotto attuali a £ 3,30 per l’anno 1994 per i dipendenti in servizio alla data della presente stipula e a £ 3,30 per litro prodotto per l’anno 1995, e a £ 3,50 per litro prodotto per l’anno 1996 e 1997.

Per la distribuzione del premio così calcolato varranno i seguenti criteri:

  • le ore di presenza per base di calcolo dei dipendenti appartenenti ai reparti produzione e servizi, magazzino, servizi di stabilimento, saranno maggiorati del 50%.

  • le ore di presenza per base di calcolo degli impiegati amministrativi saranno maggiorate del 25%

  • le ore di presenza per base di calcolo degli impiegati commerciali non subiranno nessuna maggiorazione.

  La somma delle ore così ottenute formerà il monte ore che fungerà da divisore della cifra da distribuire annualmente e da corrispondere secondo il su indicato criterio agli aventi diritto.

Si stabilisce, di comune intesa, che una anticipazione di £ 500.000 lorde del premio di produzione mobile sarà erogata entro il 20 ottobre dell’anno di competenza.

Il premio di produzione mobile sarà erogato annualmente entro la seconda quindicina di gennaio dell’anno successivo a quello di competenza (01/01 – 31/12). In caso di assunzione o licenziamento in corso di anno di competenza saranno corrisposti i ratei che matureranno o maturati del premio di produzione mobile.

La frazione dell’unità di riferimento (milioni di lire) per litri prodotti ed imbottigliati dovrà essere considerata unità intera.

Le altre voci retribuite non menzionate in questo accordo, saranno erogate secondo le modalità in atto vigenti.

Art. 5 Ambiente di lavoro

Si stabilisce, di comune intesa, che saranno organizzati alcuni incontri tra il responsabile della  sicurezza e prevenzione ed i lavoratori in modo da fornire le informazioni necessarie per un corretto uso di macchinari ed attrezzature, uso dei mezzi di produzione individuali e collettivi, ambiente di lavoro. 

Art. 6 Pensione integrativa

L’azienda riconferma la propria disponibilità ad un contributo del 15% sulla quota annua del premio che ciascun lavoratore avrà pagato ad una primaria compagnia di assicurazione per la stipula di una polizza assicurativa a fini previdenziali (Pensione integrativa), con un massimale annuo di premio di £ 1.500.000.

Il contributo sarà erogato ad avvenuta presentazione in azienda di un documento rilasciato dalla primaria compagnia di assicurazione, scelta liberamente dal dipendente, che attesti l’avvenuto pagamento. Tale norma in caso di disposizioni legislative obbligatorie in materia di pensione integrativa sarà riconsiderata o riassorbita.

Art. 7 Corresponsione 50 ore di retribuzione.

Si riconferma quanto espresso dall’art. 7 del precedente accordo aziendale stipulato a Catania il 05/07/1988.

Art. 8 Validità dell’accordo

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/1997. tale accordo sarà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.