1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio
di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione
di cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e
le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall’art. 22;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l’espletamento della sua funzione, al documento di cui
all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni
sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o).