ART. 18 Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino
a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende
che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali, cosi` come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione
del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui
al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all’art. 22, comma 7.