1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art.
16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all’art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti
di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all’art. 15;
m) collabora all’attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all’art. 16, comma 2, esprima un
giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale
del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l’imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli
assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l’attività di medico competente qualora
esplichi attività di vigilanza.