1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi
previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal
medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.