CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI ENNA.
ACCORDO SIGLATO IL 24/11/2004
tra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Enna, rappresentata dal Dirigente sig. Moncada Gerlando, assistito dalla Funzionaria sig.ra Vicari Rita Maria. la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Costa Alessandro assistito dalla Funzionaria sig.ra Sabina Giovanna. e dalla Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Gamuzza Lorenzo assistito dal Direttore Marsolo Giuseppe. la Federazione provinciale FLAI-CGIL (Federazione lavoratori Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig.Lupo Angelo assistito dal Segretario Generale C.G.I.L. sig. Pagliaro Michele. la Federazione Agroalimentere Italiana (FAI-CISL) rappresentata dal Segretario Sig. Massimo Bubbo assistito dal Segretario Generale sig. Aleo Giuseppe. la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal Segretario Sig. Vincenzo Savarino assistito dal Segretario Generale U.I.L. sig. Mudaro Vincenzo e dal sig. Campisi Paolo. ad
integrazione del C.C.N.L. si e’ stipulato il presente Contratto Provinciale
di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il
territorio della Provincia di Enna. OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto Collettivo Nazionale del 10/07/2002, che è ovviamente valido per gli articoli o comma di articoli non richiamati nel presente C.P.L., e per quanto previsto dell’attuale stesura dell’art. 2135 del Codice Civile, regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Enna. DICHIARAZIONE A VERBALE DECORRENZA DEL CONTRATTO Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2006. Il presente C.P.L. conserverà la sua
efficacia fino all’entrata in vigore del successivo così come previsto
dall’art. 88 del CCNL. RELAZIONI SINDACALI Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza 01/01/2004, dell’Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 e dell’allegato 4 del CCNL 10/07/2002. L’osservatorio ha come scopi principali: a) studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di Enna; b) monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli RLS. Al fine di consentire le funzionalità dell’Osservatorio si rinvia all’art. 6 e all’allegato 4 del CCNL. delle produzioni aziendali , all'innovazione
degli assetti produttivi e della ricerca in azienda in rapporto coi Centri
di Formazione Agricola , nonché al complessivo sviluppo della qualità del
lavoro ed alla professionalità del lavoratore ed in particolare delle
lavoratrici . COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE Ai sensi del d.leg. 626/94 al fine di dare piena attuazione al decreto per la sicurezza sul lavoro le parti entro tre mesi dalla approvazione del presente CPL istituiranno la commissione paritetica prov,le, e per le piccole e medie imprese saranno istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Territoriali.
CHIAMATA NOMINATIVA CONVENZIONI ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI L'assunzione degli operai agricoli OTD va effettuata per una o più fasi lavorative. Di seguito s'individuano le seguenti fasi lavorative inerenti alle principali colture presenti in provincia di Enna:
AGRUMICOLTURA Aratura, zappatura, concimazione, potatura, trattamenti fito - sanitari, irrigazione, raccolta, trasformazione, lavorazione.
VITICOLO Lavori colturali del terreno, concimazione, potatura verde, raccolta sarmenti, trattamenti fito – sanitari, potatura estiva, legatura tralci, irrigazione, raccolta, trasporto.
ORTICOLTURA Sistemazione del terreno impianto coltura, irrigazione, trattamenti fito-sanitari, raccolta lavorazione e trasformazione, trasporto.
CEREALICOLTURA E FORAGGICOLTURA Aratura, semina, trattamenti fito-sanitari, raccolta trasporto e sistemazione dei prodotti.
OLIVICOLTURA Aratura, concimazione potatura raccolta legna, trattamenti fito-sanitari, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione.
MANDORLICOLTURA Aratura, concimazione, potatura e raccolta legna, raccolta, trasporto, lavorazione e trasformazione .
FRUTTICOLTURA Aratura, concimazione, potatura, trattamento antiparassitario e fito-sanitario, raccolta, trasporto e sistemazione del prodotto;
AGRITURISMO Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività stagionali.
ACQUICOLTURA Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività stagionali ZOOTECNIA Tutte le fasi lavorative dei vari periodi delle attività
DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si impegnano che per aziende che svolgono attività lavorative di difficile classificazione, di comune accordo , possono essere intraprese iniziative contrattuali specifiche ma solo alla presenza delle R.S.A. e delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.
RIASSUNZIONE
Le aziende Agricole si impegnano ad applicare l’Istituto della riassunzione secondo le disposizioni di legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori impegnati nella precedente annata agraria , compatibilmente con le esigenze aziendali , salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione. La disponibilità del lavoratore è da intendersi riconfermata di anno in anno, attraverso la richiesta presentata tramite le OO.SS. firmatarie del presente contratto. Al fine del calcolo della riserva , la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.
CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI In aggiunta all’art. 19 del CCNL, sono
confermati i seguenti comma: ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. In caso di ripartizione dell'orario di lavoro in 5 giornate settimanali, derivante da particolari esigenze aziendali, l'orario è fissato in 7,48 per ogni giorno. Nel secondo caso le aziende, in base alle attuali norme legislative dovranno comunicare all'INPS sei giorni previdenziali. Le possibilità previste del CCNL per una maggiorazione di orario di lavoro scaturite da oggettive esigenze produttive aziendali, dovrà essere concordato preventivamente tra azienda RSA o RSU con le OO.SS. firmatarie. Le eventuali maggiorazioni di orario di cui sopra verranno recuperate in altri periodi dell'anno sempre tramite apposito accordo aziendale.
RIPOSO SETTIMANALE In sostituzione dell’art. 32 del CCNL, è
confermato il seguente: In caso di mancato godimento il riposo settimanale dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 50% su paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza e generi in natura. Per gli addetti al bestiame o per lavoratori aventi particolari mansioni anche a regolari turni , tale giornata di riposo, per esigenze aziendali può cadere anche in giornata non festiva, ma in regolare cadenza settimanale . A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, ed in mancanza, le OO. SS. provinciali, adotterà soluzioni idonee.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI Dopo
il 4 comma dell’art.39 del CCNL sono confermati i seguenti: Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i delegati sindacali di azienda o, in mancanza con le OO. SS. Provinciali - E’ inoltre aggiunto il seguente comma: “agli operai occupati in regolari turni periodici, di oltre sei ore continuative è concessa una pausa intermedia retribuita di mezz’ora”. LAVORO A TURNI EROGAZIONE DEL SALARIO In riferimento all’Art 46 del CCNL si riconferma l’erogazione mensile del salario di competenza.
INTEGRAZIONE DI MALATTIA ED INFORTUNI0 SUL LAVORO In relazione all’art. 59 del CCNL , nella provincia di Enna, la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.M.I.L.A.), è disciplinata dal Regolamento apposito (v. allegato n.1) ed è parte integrante del presente C.P.L. In applicazione dell’art. 59 del CCNL,
l’operaio a tempo indeterminato ha diritto, in caso di infortunio, al
salario per 15 giorni dedotta l’indennità spettante per legge, dal
sedicesimo giorno e per tutte le altre integrazioni dovute agli operai
agricoli, per malattia ed infortunio, vale quanto previsto dall’allegato
regolamento della cassa extra-legem. Le parti concordano che anche per gli
assunti con contratto di apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita
una quota di retribuzione giornaliera così come previsto dal citato
regolamento. INDENNITA’ DI MENSA L’indennità sostitutiva di mensa viene concessa agli operai e agli impiegati agricoli in sostituzione di un servizio di mensa o buoni pasto che il datore di lavoro , per sue esigenze produttive ed economiche, non ritiene di adottare. Pertanto nelle aziende con almeno 10 unità lavorative nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto, verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di £. €uro 6.50 giornaliere.
CASSA INTEGRAZIONE SALARI In sostituzione del 2° comma dell’art. 61
del CCNL, si conferma: L’azienda corrisponderà la differenza
suddetta ad ogni periodo di paga salvo eventuale conguaglio da farsi al
momento della corresponsione dell’integrazione da parte dell’INPS." TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI Le parti convengono di dare piena attuazione
a quanto previsto dal punto b) degli ambiti di intervento dell’osservatorio
provinciale. Le parti convengono inoltre di rincontrarsi in caso di
modifiche legislative concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro per facilitarne la corretta applicazione. In relazione alla lettera b) dell’art. 65 e
66 del CCNL è confermato il comma seguente: In applicazione del 2° e 3° comma dell’art.
66 del CCNL si conviene quanto segue: Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della visita. Allo scopo di valutare l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, si applicano le norme di legge. A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso impegneranno i componenti la Commissione Provinciale. Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le USL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro. La richiesta per l’intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta dal datore di lavoro. In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale di azienda. Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.), nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore (guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore, occhiali antischeggia, etc). Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di convincimento affinché le aziende provvedano a mettere a disposizione dei lavoratori carrellisti addetti al frigor o alle celle frigorifere, mezzi forniti di cabine climatizzate. Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà a conoscenza dei lavoratori stessi i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali presidi e doterà gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma. I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti quando l’usura ne pregiudichi l’efficacia. Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o nel corso della settimana. Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente
dalle aziende agricole fino ad usura e nel numero massimo indicato all’anno:
alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o mammografico. Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n. 1204/71, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. Le interessate devono dimostrare all’azienda di avere effettuato la visita o l’esame per cui hanno ottenuto il permesso. In applicazione del quarto comma dell’art. 66 del CCNL si conviene che le parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno. Durante tale incontro le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, programmati per l’anno in corso.
In sostituzione del penultimo comma
dell’art. 71 del CCNL è confermato il seguente: In aggiunta all’art. 71 del CCNL sono
confermati i seguente commi: - la sostanziale riduzione della superficie
aziendale o degli allevamenti; COMUNICAZIONE SCRITTA DI INTERRUZIONE
DI RAPPORTO La comunicazione
scritta per l’interruzione del rapporto di lavoro dovrà essere inviata al
lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e agli operai a tempo
determinato (Legge 108) assunti per periodi superiori ai cinquanta giorni
e/o assunti con garanzie occupazionali. DELEGATI DI AZIENDA In sostituzione
del 1° comma dell’art. 77 del CCNL sono confermati i seguenti comma: Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque essere nominato più di un delegato. Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere nominati due delegati: in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno essere nominati fino a 3 delegati”. In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell’art. 77 del CCNL si conferma la seguente: esaminare con i dirigenti aziendali l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire l’effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo settimanale e le eventuali sostituzioni”. In aggiunta
all’art. 77 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti comma: I rapporti fra i
dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere improntati a reciproco
rispetto. L’assolvimento dei compiti fissati come sopra dovrà di regola
svolgersi in azienda." RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI AZIENDA In aggiunta
all’art. 81del CCNL sono confermati i seguenti comma: Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell’art. 81 del CCNL. A norma dell’art. 81 del CCNL si precisa che l’operaio non può usufruire di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la propria attività presso più aziende. Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale, è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure previste dal 2 comma dell’art. 81 del CCNL, una riunione da effettuarsi soltanto una volta all’anno durante l’orario di lavoro e di durata non superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di azienda. Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1° comma dell’art. 81 del CCNL. Nelle stesse aziende saranno altresì
consentite n° 12 assemblee, non retribuite, all’anno fuori dall’orario di
lavoro”. PERMESSI SINDACALI In sostituzione del 3° comma dell’art. 82
del CCNL è confermato il seguente: In aggiunta all’art. 82 del CCNL sono
confermati i seguenti comma: Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano nella stessa persona, questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili retribuite. Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare ai Corsi Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più di 6 giorni all’anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio”. QUOTE SINDACALI PER DELEGA In applicazione dell’art. 84 del CCNL è
confermato il seguente: CONTROVERSIE INDIVIDUALI In sostituzione dell’art. 85 del CCNL è
confermato il seguente: In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse all’esame delle rispettive Organizzazioni Provinciali. Non conciliandosi le parti nemmeno in questa
Sede, le vertenze dovranno essere demandate all’Ufficio Provinciale del
Lavoro e della M.O. per un ulteriore tentativo di componimento prima di
adire alla Magistratura." Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione. A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione di contratti aggiuntivi a tempo determinato. Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto, il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di 179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell’anno. Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate lavorate. Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all’operaio un premio di rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento). La procedura per l’applicazione del presente articolo è la seguente: tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato l’impegno contemplato dal presente articolo, L’impegno reciproco deve risultare da atto scritto; Per l’applicazione del presente articolo, le parti debbono richiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente CPL; nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l’esame di possibilità effettive di procedere all’applicazione del presente articolo per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per favorire l’accordo fra le parti. PREMI DI PRODUTTIVITA’ - All’operaio OTD è OTI è riconosciuto un premio di produttività pari al 2% della retribuzione SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI Le parti
convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 10/07/2002 per
istituire un salario provinciale per obiettivi, collegato al raggiungimento
di risultati economici.
- €uro 50 lorde
per i comuni A e B in aggiunta al salario contrattuale mensile. Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il salario variabile. CASSETTA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione di infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta di pronto soccorso.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le norme contenute nel presente Contratto
Provinciale di Lavoro non modificano le condizioni di miglior favore per i
lavoratori. CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall’art. 129 e richiamato Titolo V del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.92., non sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n° 142 comma 9, n° 173, n.°186 e n° 187 il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore stesso a lavori o a mansioni all’interno dell’azienda che non abbisognano della patente. Il lavoratore conserverà la qualifica posseduta all’atto dell’incidente per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente. Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio dipendente mezzi, anche meccanici, in regola con le norme dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato e (il nuovo codice della strada patente a punti) e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale. Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o venisse condannato per motivi imputabili al datore di lavoro saranno a carico dello stesso datore di lavoro.
Aumento salario contrattuale
2,2% recupero tasso inflazione 2003 2,6 % tasso inflazione 2004 2,2 % aumento contrattuale dal 01/01/05
Inoltre si
liquiderà, in unica soluzione, una tantum nella misura del 1% sulla
retribuzione percepita negli anni 2002/2003 come recupero tasso
inflazionistico. Capo operaioViene istituito presso le aziende con presenza di almeno tre operai la figura del capo operaio al quale spetta oltre la retribuzione del livello superiore anche il 10% in più sulla retribuzione percepita quale indennità di funzione.
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di recupero scolastico di addestramento professionale , debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente o dalla scuola. Tali permessi saranno concessi per periodi strettamente necessario alla partecipazione dei corsi Le ore impiegate dai lavoratori per corsi di formazione e aggiornamento, concordate con l’Azienda e che si svolgono durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro. Il diritto al godimento dei permessi per la recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Classificazione.
A) Operai agricoli.
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
Area 1a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area 2a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Area 3a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, i contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
B) Operai florovivaisti.
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:
Area 1a - Declaratoria:
- appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello "a" - ex specializzato super:
- ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli; - conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolge un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico). - conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a q. 75, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente. - aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante. - potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto. - giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli. - conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione e alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
Livello "b" - ex specializzati.
- vivaisti; - potatore; - innestatori e ibridatori; - preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari; - selezionatori di piante innestate; - conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori; - conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado; - meccanici; - elettricisti; - spedizionieri; - costruttori di serre.
Area 2a - Declaratoria:
appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Livello "c" - ex qualificati super:
- addetti agli impianti termici - aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Livello "d" - ex qualificati:
- tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"; - preparatori di acqua da irrorazioni; - irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari; - imballatori; - conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi; - trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area 3a - Declaratoria:
- appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello "e" - ex comuni.
L'individuazione di eventuali e ulteriori profili professionali rispetto a quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali, l'attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti e l'inquadramento dei "giardinieri" il cui profilo professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.
Anticipi
Trattamenti previdenziali:
FORMAZIONE PROFESSIONALECostituire ai sensi dell’art.7 del CC.N.L. i Centri di formazione agricola, al fine di sviluppare la crescita professionale degli addetti e alla stabilizzazione dell’occupazione.
MERCATO DEL LAVORO E AZIONI BILATERALI Le parti si impegnano per la costituzione degli organismi bilaterali a quanto previsto dall’art. 9 e art. 90 del CCNL. OO.SS. OO.PP
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