VERBALE DI ACCORDO
SINDACALE
L'anno millenovecentonovantotto il giorno
ventotto del mese di Febbraio in Mazara del Vallo.
tra la POIATTI S.P.A.
rappresentata dai Sigg. Poiatti Giovanni e Poiatti Maurizio –
Amministratori delegati
e
i lavoratori interessati …… ASSISTITI dai sigg.
Macaddino Giorgio e Macaddino Tommaso della UILA-UIL e dalla
Signora Parrinelo Giacoma della FLAI-CGIL.
Oggetto dell'incontro è la regolamentazione
pattizia, ai sensi della prima nota a verbale dell'art.59 dei Contratto di
lavoro,dell'indennità di trasferta e della predeterminazione del compenso
per eventuale lavoro supplementare prestato dal personale addetto ai
trasporti ed alle operazioni conseguenti.
Si premette, a tal proposito, che per prassi
aziendale, al personale addetto ai trasporti per la provincia di_Messina,
Catania Siracusa e Ragusa è stato riconosciuto il pagamento di tre ore di
lavoro supplementare con la maggiorazione del 45% a quelli che effettuano la
medesima attività con destinazione le province di Enna e Caltanissetta di
due ore di lavoro supplementare con la relativa maggiorazione del 45%,
mentre il compenso per le trasferte era stato regolamentato dal1'accordo
plurimo sottoscritto tra azienda e dipendenti in data 28 Ottobre 1994.
Dopo ampia discussione e al fine anche di
prevenire questioni le parti, anche ai sensi dell'art.411 .C.p.C., stipulano
e convengono quanto appresso:
I-a) Per il personale addetto alle
motrici per i viaggi effettuati nelle città di Cefalù, Petraia Soprana,
Castelbuono, Castellana Sicula,Caltavuturro, Lercara Freddi, Licata,
Cànicatti, Ravanusa, San Giovanni Gemini e Cammarata viene riconosciuta
l'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 ( lire ventimila) per
ogni viaggio anche in presenza di un solo scarico, mentre per gli altri
comuni della provincia di Palermo e
Agrigento compresi i capoluoghi viene riconosciuta l’indennità di trasferta
di £. 20.000 in presenza di più scarichi.
b) per i viaggi effettuati nella
provincia di Enna e Caltanissetta viene riconosciuta l'indennità di
trasferta nella misura di £. 20.000 a prescindere dal numero degli
scarichi;
c) per i viaggi effettuati nelle province
di Catania, Messina Ragusa e Siracusa viene riconosciuta l’indennità di
trasferta nella misura di £ 35.000 (lire trentacinquemila).
II-a) Per il personale addetto agli
articolati per i viaggi effettuati nelle province di Palermo e Agrigento
viene riconosciuta l’indennità di trasferta nella misura di £ 20.000
(ventimila) solo in presenza di più scarichi;
b) per i viaggi effettuati nelle province di
Enna e Caltanissetta viene :riconosciuta 1'indennità di trasferta nella
misura di £. 20.000 ( lire ventimila).
c) per i viaggi effettuati nelle province di
Catania, Messina, Ragusa e Siracusa viene riconosciuta l'indennità di
trasferta nella misura di £. 35.000 ( trentacinquemila)
III- Tenuto conto, altresì, che
l'attività dei lavoratori per i quali si stipula il presente accordo rientra
nella previsione del R.D.6/12/1923 n.2657 e che però, certamente, coloro che
vengono comandati ad effettuare trasporti nelle province di Catania,
Messina, Ragusa e Siracusa svolgono attività più impegnativa di coloro che
svolgono lo stesso lavoro per le province di Trapani, Palermo, Agrigento,
Caltanissetta ed Enna, si conviene e si stipula, e ciò al fine di prevenire
eventuale conflittualità, anche ai sensi dell'art.1965 C.C., di riconoscere
agli autisti e addetti alle operazioni conseguenti che verranno comandati
ad operare nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa un compenso
pari a tre ore di lavoro maggiorato del 45% per ogni viaggio.
Per i conducenti di motrici comandati ad operare
nelle province di Enna e Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a
due ore di lavoro con la maggiorazione del 45% solo in presenza di più
scarichi.
Per il personale, addetto agli articolati
comandati ad operare nelle province di Enna e Caltanissetta viene
riconosciuto un compenso pari a due ore di retribuzione con la maggiorazione
del 45% per ogni viaggio a prescindere dal numero degli scarichi.
Per il personale comandato ad operare nelle
regione Calabria viene riconosciuta una trasferta di £60.000 (lire
sessantamila) ed un compenso pari a sei ore di retribuzione con la
maggiorazione del 45% per ogni viaggio.
IV- A transazione e stralcio di ogni e
qualsiasi pretesa e diritto dei singoli lavoratori, per i titoli, oggetto
del presente accordo, per ciascun mese dì. servizio dal 01/02/93, viene
corrisposta la somma di £. 20.000 ( lire ventimila) e i lavoratori
interessati sottoscrivono il presente accordo ai fini e per g1i effetti di
cui all'art.411.C.p.C. e 2113 C.C.
V- Le OO.SS. stipulanti si impegnano a
depositare. all'.U.P.L.M.O di Trapani il presente verbale
Letto, Confermato, sottoscritto. |