CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLIE FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI

TRAPANI

DEC. 01/01/1996

L'anno 1996 il giorno 20 del mese di novembre nei locali dell’U.P.L.M.O. di Trapani

tra

 

l’Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata da
la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata da
la Confederazione Italiana degli Agricoltori, rappresentata da
e
la FLAI-CGIL (Federazione Lavoratori dell’Agro-Industria), rappresentata da Bertini Giovanna, Segretaria Provinciale, e Favara Giuseppe, Componente della Segreteria;
la FISBA-CISL (Federazione Italiana Salariati, Braccianti, impiegati e tecnici Agricoli)
la UILA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Agroindustria), rappresentata da Tallarita Sebastiano, Segretario provinciale,

si conviene il seguente Contratto Provinciale di Lavoro.

PREMESSA

Il rinnovo del Contratto Provinciale di Trapani deve rappresentare una proficua occasione, tenendo conto dei nuovi contenuti del Contratto Nazionale, per l’avvio di una nuova fase nelle relazioni sindacali per il rilancio e lo sviluppo dell’agricoltura trapanese.

Il Contratto nazionale affida alla Contrattazione Provinciale la definizione dei salari contrattuali, la difesa del potere d’acquisto dei salari dei lavoratori agricoli nel rispetto dell’Accordo di Luglio '93 nonché la riforma dell’inquadramento per il riconoscimento dei valori della professionalità.

La forte crisi dell’agricoltura trapanese e delle sue produzioni (vitivinicola, olivicola, cerealicola, produzioni in serra , etc...) sono determinati a parere delle OO.SS. FLAI-FISBA-UILA dall’uso non produttivo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, dall’assenza di un apparato efficiente di orientamento delle produzioni e dalla mancanza di un razionale sistema di commercializzazione.

Una agricoltura moderna e competitiva si costruisce sfruttando fino in fondo le occasioni poste dal mercato unico europeo e dalla riforma della PAC.

Un forte impegno comune va portato avanti per combattere l’evasione contributiva ed i fenomeni di caporalato esistenti in provincia

Per il 1994 risultano accertate e/o dichiarate n. 762.958 giornate di OTD, n. 58.815 giornate di OTI, n. 208.440 giornate di Piccola Colonia.

Mettendo a raffronto detti dati, la superficie agraria, l’ordinamento colturale della provincia di Trapani, appare evidente una consistente evasione ed elusione contributiva.

Da qui la necessità di attivare ogni organismo possibile per fare emergere il lavoro nero, per combattere ogni forma di caporalato, per debellare ogni eventuale organizzazione illecita che regola ed organizza rapporti di lavoro in difformità delle norme vigenti.

Ciò è necessario se si vuole assicurare agli operai agricoli il diritto ad una pensione dignitosa, se si vuole evitare che le aziende agricole incorrano in pesanti sanzioni, amministrative e civili, perdendo il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed ai contributi per miglioramenti fondiari ed altro.

Le richieste contenute nella presente piattaforma tengono conto, nella individuazione dei costi contrattuali, degli spazi economici e non, e delle problematiche di cui sopra.

ART. 1

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Provinciale decorre dal 01-01-96 e scadrà il 21-12-1999. Esso pertanto avrà durata quadriennale.

Resta espressamente inteso, che a far data 01-01-98 i salari contrattuali provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari stabiliti dal CCNL per le due aree (1° biennio del nuovo CCNL).

Qualora non disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza si intenderà prorogato per un anno e cosi di anno in anno.

La parte che darà disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.

Le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.

ART. 2

RELAZIONI SINDACALI

In applicazione del CCNL e dei nuovi accordi intercorsi in materia di relazioni sindacali si chiede di istituire a livello provinciale un tavolo di confronto su temi di comune interesse con particolare riferimento allo sviluppo dell’agricoltura ed all’incremento dell’occupazione.

Tale livello di confronto verrà realizzato attraverso l’istituzione di una commissione paritetica provinciale.

Detta commissione si riunisce di norma due volte l’anno (gennaio e luglio) ed in via eccezionale dietro richiesta avanzata da almeno due delle organizzazioni firmatarie.

La Commissione sarà composta da sei rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e da sei rappresentanti delle Organizzazioni Professionali firmatarie del presente contratto.

La nomina dei componenti la Commissione è contestuale alla stipula del presente Contratto provinciale.

ART. 3

MERCATO DEL LAVORO-ASSUNZIONI PER FASE LAVORATIVE

Le assunzioni degli Operai a tempo determinato debbono essere fatte per una o più fasi lavorative con garanzia di occupazione per la durata delle stesse.

ART.4

MANODOPERA MIGRANTE

Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell’anno precedente per almeno una fase lavorativa, hanno diritto di riassunzione, su richiesta degli stessi, nella stessa azienda.

Nella riassunzione, in caso di contrazione dell’occupazione, si terrà conto delle seguenti priorità:

- Anzianità di servizio

- Professionalità;

- Situazione di famiglia.

In caso al nuova legislazione le parti si incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.

Ai fini del calcolo della riserva si fa riferimento alle norme di legge.

ART. 5

ASSUNZIONE IN CONVENZIONE

Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di manodopera le parti decidono di applicare l’istituto della convenzione prevista dall’art.17 della Legge 56/87 e dalla Legge Reg.le 36/90.

ART. 6

MANODOPERA MIGRANTE

Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal presente Contratto Provinciale e dal CCNL e dalle leggi sul collocamento.

Al fine di facilitare il trasporto dei lavoratori le parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici. Il costo del trasporto sarà a totale carico del datore di lavoro.

In mancanza di mezzi pubblici o di quelli messi a disposizione dell’azienda, quest’ultima è tenuta a corrispondere al lavoratore un indennizzo per ogni Km percorso pari a 1/5 del costo della benzina super, fatta salva la franchigia di Km.8.

Le aziende si impegnano altresì a garantire l’alloggio e la mensa, se trattasi di lavoratori che si spostano da una provincia all’altra con esclusione dei Comuni limitrofi.

ART.7

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le OO.SS. propongono di assumere tutte le iniziative idonee alla piena attuazione delle leggi che ne garantiscono la permanenza sottraendo gli stessi lavoratori alle aree di sfruttamento.

Impegno a facilitare la partecipazione ai corsi 150 ore.

ART.8

PARI OPPORTUNITA’

Nell’ambito delle norme vigenti nazionali, regionale comunitarie, occorre l’adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, rimuovendo ostacoli e pregiudizi che relegano le donne a mansioni marginali e di scarsa importanza; nonché di promuovere campagne di informazione contro le molestie sessuali e la dignità della persona.

In particolare si richiedono misure che favoriscano:

 

accesso ai corsi di riqualificazione e possibilità di freguentarli;
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne, tenendo conto della loro posizione in seno alla famiglia;
perseguimento, a parità di requisiti professionali, di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali e retributive.

ART. 9

FASI LAVORATIVE

Le fasi lavorative rilevanti per il comparti produttivi della provincia sono:

 

nella olivicoltura: impianto, trattamenti fito-sanitari, aratura e/o fresatura, raccolta, irrigazione;
nell’agrumicoltura: impianto, trattamenti fito-sanitari, fresatura e/o aratura, potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta;
nella serricoltura: messa a dimora piantine, trattamenti fito-sanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, sfogliamento, pacciamatura;
nella orticoltura: messa a dimora delle piantine, scerbatura, raccolta, irrigazione, trattamenti fito-sanitari;
nei magazzini sociali: operazioni di ammasso e confezionamento;
nelle coltivazioni di meloni e angurie: messa a dimora delle piantine, trattamenti fito-sanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, zappatura, fresatura e pacciamatura.

ART. 10

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per l’ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali ( ferie, riposi, riduzione orario di lavoro ecc.) e a tal fine concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituzioni, integrazione manodopera ecc.).

Nei casi di ristrutturazioni aziendali che, dovesse comportare riduzione della forza lavoro, l’azienda dovrà informare le OO.SS.

Per comprovate esigenze familiari si propone di concedere, ai lavoratori a tempo indeterminato, una aspettativa non retribuita di 30 giorni lavorativi annui.

Per quanto riguarda particolari modalità di assunzione di manodopera da parte delle imprese plurifamiliari aventi in comune attività lavorative, le parti si impegnano a definire la regolamentazione previo intese con gli istituti preposti agli accertamenti e alla vigilanza nei rapporti di lavoro.

ART. 11

RICHIESTE SALARIALI PER GLI OPERAI AGRICOLI

Come da tabella "A" allegata al presente Contratto Provinciale.

ART. 12

SALARIO PER OBIETTIVI

Occorre definire le modalità applicative della quota di salario variabile legato ad obiettivi di qualità, produttività e redditività del lavoro.

Le parti si rincontreranno per fissarne le modalità.

ART. 13

ATTREZZI DI LAVORO

Di norma gli attrezzi vengono forniti dall’azienda. In caso diverso verrà corrisposto ai lavoratori un equo indennizzo.

ART. 14

ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere se l’orario è distribuito in sei giorni.

Nel caso l’orario di lavoro venga distribuito in cinque giorni lavorativi settimanali, l’orario giornaliero sarà di otto ore per quattro giorni e sette per il quinto giorno.

Durante il periodo della campagna di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione e attività nei campi sperimentali e in serricoltura, potranno essere concordate fra le parti, nei limiti dell’art. 28 del CCNL orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l’allargamento della base occupazionale.

ART. 15

LAVORO STRAODINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera

 

lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00.
Lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dieci ore settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni.

 

Per quanto riguarda lo straordinario per i lavoratori a tempo indeterminato le Organizzazioni datoriali si impegnano a sensibilizzare le Aziende associate affinché non vengano superate le 100 ore annue.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

 

lavoro straordinario

25%

lavoro straord. Festivo

40%

lavoro festivo

35%

lavoro notturno

40%

lavoro festivo notturno

45%

 

le maggiorazioni di cui sopra opereranno sul salario contrattuale.

Nel caso in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne ma nella misura in atto per le ordinarie.

ART. 16

COMPENSI PARTICOLARI

A tutti gli operai a tempo indeterminato, al termine di ogni annata agraria, tenuto conto della particolare natura del loro rapporto di lavoro, sarà corrisposto un particolare compenso di £ 100.000 (centomila lire ).

ART. 17

RIMBORSO SPESE

I lavoratori, che comandati a prestare servizio fuori dall’azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso spese effettuato ( viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione delle ricevute per le spese sostenute.

Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso sommando i percorsi di andata e ritorno.

ART. 18

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto di lavoro che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° Giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29 Maggio 1982, n° 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.

Per il servizio prestato anteriormente al 1° Giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dei contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti ( per ultimo vedi art.48 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del Giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in allegato).

In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati dall’art. 2122 del codice civile.

Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa o di altra corrispondente come degli eventuali annessi ( pollaio, porcile, orto ) per un periodo di tempo di sei mesi.

Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

All’operaio a tempo determinato compete il T.F.R. per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8.63% calcolato sul salario contrattuale.

Per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore.

TABELLA "INDENNITA’ DI ANZIANITA’"

(allegata all’art. 54)

Disposizioni previste dai Patti Collettivi nazionali di lavoro per i salariati fissi e operai agricoli, precedenti alla data del 16 Agosto 1976, da applicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dai contratti collettivi provinciali e regionali previsti.

Patti Collettivi

n° Giornate

Decorrenza

P.C.N.L.31/7/51 (art.27 e 31)

5

Dall’inizio della annata agraria in corso al 31/7/51

P.C.N.L. 23/3/60

7

Dall’inizio della annata agraria in corso al 26/3/60 o dal 1/7/1960

P.C.N.L.8/3/63 (art.20 - 30 e norma transitoria punto 3)

10

Dall’inizio della annata agraria in corso all’8/3/1963

P.C.N.L. 5/7/67 ( art.31 e 39)

12 gg. sino a 3 anni di anzianità 14 gg. da 3 a 6 anni di anzianità

16 gg. da 6 anni di anzianità in poi

Dall’11/11/1967

P.C.N.L. 29/1/70 (art.34 - 48 e norma transitoria)

14 gg. sino a 3 anni di anzianità;

16 gg. da 3 a 6 anni di anzianità

18 gg. da 6 a 10 anni di anzianità;

20 gg. oltre i 10 anni di anzianità

Dall’11/11/1969 o dall’1/6/1970

P.C.N.L. 26/4/73

(art.38 e norma transitoria C)

18

Dal 9/8/1972

P.C.N.L. 11/10/74 (art.41 e norma transitoria C)

25

Dal 12/7/1974

C.C.N.L. 20/1/77(art.41 e norma transitoria D)

26

Dal 16/8/1976

ART. 19

COTTIMO

Per quanto riguarda il cottimo, oltre alla registrazione delle giornate, il datore di lavoro dovrà garantire per ogni giornata di lavoro di sei ore e trenta minuti un maggiorazione del 20%.

Le parti, inoltre, nei periodi in cui si manifesterà grave disoccupazione in coincidenza delle grandi campagne di raccolta orienteranno i propri associati ad evitare il cottimo.

ART. 20

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative di norma corrispondenti con la giornata di domenica.

Per gli operai addetti al governo degli animali e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

ART. 21

INTERRUZIONI E RECUPERI

Nell’eventualità di interruzioni per cause di intemperie, per gli O.T.I il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell’orario giornaliero.

In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.

ART. 22

VENDITA DI PRODOTTI SULLA PIANTA

Verificando si in provincia di Trapani e per alcune produzioni la vendita sulla pianta ad imprese commerciali, al fine di regolamentare tale rapporto si concorda che il titolare dell’azienda, al momento di stipulare il contratto di vendita con l’acquirente, deve darne comunicazione agli organismi competenti.

Si concorda, altresì, che i lavoratori assunti dall’azienda acquirente dei prodotti, sono inquadrati nel settore agricolo ed agli stessi si applica l’art. 4 del presente Contratto Provinciale in tema di riassunzione.

ART. 23

CLASSIFICAZIONE

In applicazione del CCNL 01/01/94 rientrano nella prima aria professionale le seguenti qualifiche:

OPERAI SPECIALIZZATO SUPER PARAMETRO 178
OPERAIO SPECIALIZZATO

PARAMETRO 169

OPERAIO QUALIFICATO SUPER

PARAMETRO 159

 

Nella seconda area professionale:

 

OPERAIO QUALIFICATO

PARAMETRO 158

OPERAIO COMUNE

PARAMETRO 142

OPERAIO COMUNE "A"

PARAMETRO 110

 

I lavoratori hanno diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale e/o le effettive mansioni da svolgere.

1° LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER

Appartengono a questa livello i lavoratori altamente specializzati che, sulla base delle indicazioni generali del datore di lavoro o di chi ne fa le veci è in condizioni di autonomia operativa, svolge l’attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscere ed esperienze tecniche - professionali inerenti la tecnologia dei processi produttivi e funzionali.

PROFILI ESMPLIFICATIVI:

Ibridatore; Cond. Mecc. Agr. Operatrici superiori a 200 HP; Innestatore capace di eseguire tutti gli innesti; Capo squadra addetto ai lavori cianitici; Capo squadra montatori di serre; Addetto direzione per il montaggio dei tendoni nei vigneti; Capo centro nelle aziende avicole; Capo squadra potatori tendoni; Capo squadra potatori di olivi; Meccanico; Responsabile di frantoio; Fecondatore artificiale; conduttore di mietitrebbia; Giardiniere di ville e giardini privati.

2°LIVELLO - OPERAI SPECIALIZZATI

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie degli operai qualificati.

PROFILI ESEMPLIFICATIVI:

Capo squadra o curatolo; Innestatore; Potatore con macchine meccaniche; Rimondatore; Cuoco; qualifica specifica; Carrellista; Casaro; Sterilizzatore di terreni con sterilizzanti di 1° e 2° classe; Mungitore con macchina per mungere; Trattorista conduttore capace di eseguire piccole manutenzioni; Ortolano specializzato (preparatore di orti); Cantiniere.

3° LIVELLO - OPERAI QUALIFICATI SUPER

Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di una buona capacità professionale superiore a quella dei qualificati.

PROFILI PROFESSIONALI:

Vivaista selezionatore di piantine; Aiuto cantiniere; Artiere; Magazziniere.

4° LIVELLO - OPERAI QUALIFICATI

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di conoscenze e capacità, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire mansioni inerenti la produzione e la valorizzazione della stessa.

PROFILI PROFESSIONALI:

Addetti alla semina meccanica; addetti all’aratura e fresatura meccanica; addetto alle coltivazioni orticole; Cameriere (agriturismo); Addetto apicoltura.

5° LIVELLO - OPERAI COMUNI

Sono operai comuni i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.

6° LIVELLO - OPERAI COMUNI "A"

Appartengono a questo livello gli operai addetti alla raccolta dei prodotti agricoli.

Qualora si riscontrasse l’utilizzo di figure professionali non previste nella presente classificazione si farà riferimento al CCNL 01/01/94.

ART. 24

CONDIZIONI DI LAVORO

Sono lavori pesanti e/o nocivi quei lavori individuati dalla norma vigente.

ART. 25

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORI PESANTI E NOCIVI

La riduzione dell’orario di lavoro è di due ore e venti minuti per tutti i lavori pesanti e nocivi.

La riduzione dell’orario di lavoro di due ore e trenta minuti per le mansioni nocive previste dal presente CCNL, sarà applicata a tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario e alle operazioni di manipolazione e/o spandimento di sostanze chimiche che presentino un elevato grado di tossicità.

ART. 26

SICUREZZA AMBIENTALE DI LAVORO E SALUTE

Fermo restando quanto verrà definito in sede nazionale in attuazione del Decreto Legislativo n° 626/94, si propone che la tutela della salute e l’ambiente di lavoro devono essere posti al centro delle trattative della Commissione Paritetica Provinciale anche attraverso il coinvolgimento delle USL e delle OO.SS., con la stipula di convenzioni tra le parti interessate per una politica efficiente di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si propongono momenti di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori al fine di evitare rischi per la salute.

Attuazione di specifici corsi con costo a carico della cassa extra-legem.

Alle donne in stato di gravidanza verranno accordati permessi retribuiti per le visite specialistiche.

Tutto ciò entro i tempi stabiliti dal D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche nonché dagli accordi tra le parti.

ART. 27

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione agli operai a tempo determinato deve essere corrisposta mediante busta paga.

Ai lavoratori a tempo indeterminato verrà erogata la retribuzione entro il 5° giorno del mese successivo.

ART. 28

CASSE EXTRA - LEGEM

Le parti concordano la necessità di ripristinare la riscossione della quota relativa alla cassa Extra - Legem.

Le parti concordano, altresì, di adeguare l’Istituto della Cassa Extra-Legem rivedendo compiti e funzioni.

Si fissa la quota per ogni giornata di lavoro da destinare alla Cassa Extra-Legem in £ 500 giornaliere a carico del datore di lavoro.

Compiti e funzioni della Cassa Extra-Legem saranno definiti entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.

ART. 29

QUOTE SINDACALI PER DELEGA

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto, dietro presentazione di delega sottoscritta dal lavoratore interessato, a riscuotere la trattenuta per contributi sindacali pari all’1% su paga base e contingenza.

La delega per trattenuta sindacale sarà consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza. La delega sarà operante dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione e potrà essere disdettata tramite comunicazione del lavoratore medesimo con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima dalla scadenza dell’anno solare:

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul C/C bancario o secondo le modalità che l’Organizzazione Sindacale indicherà.

ART. 30

PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

All’operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per addestramento professionale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti , e concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.

Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco del triennio, con facoltà di cumularlo in un solo anno.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, è determinata nei limiti di una ora giornaliera cumulabile con tutte le aziende in cui presta servizio.

ART. 31

PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO

All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.

Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.

Il diritto al godimento dei permessi di partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.

Le modalità pratiche per il godimento di pali permessi, in quanto compatibili con la particola natura del rapporto, è determinata nei limiti di una ora giornaliera cumulabile con tutte le aziende in cui presta servizio.

ART. 32

ACCORDI DI GRADUALITA’

E’ possibile stipulare accordi di gradualità per le aziende agricole singole e associate che conducono terreni di loro proprietà o ad altro titolo coltivati e che liberamente vi vorranno aderire.

Detti accordi dovranno contenere condizioni di reciproca concessione come da protocollo di intesa, che sarà redatto secondo l’apposito allegato che fa parte integrante del presente Contratto Provinciale.

Gli accordi di gradualità dovranno essere sottoscritti alla presenza delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Provinciale.

Dichiarazione a verbale:

Le Organizzazioni dei datori di lavoro, firmatarie del presente Contratto, stabiliscono che per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 32 la presenza si riferisce all’Organizzazione che rappresenta la ditta che stipula l’accordo in oggetto.

ART. 33

CLASSIFICAZIONE OPERAI FLOROVIVAISTI

In applicazione del C.C.N.L. 01/01/94 rientrano nella prima area professionale le seguenti qualifiche:

OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER

PARAMETRO 160

OPERAIO SPECIALIZZATO

PARAMETRO 155

OPERAIO QUALIFICATO SUPER

PARAMETRO 150

 

Nella seconda aria professionale:

 

OPERAIO QUALIFICATO

PARAMETRO 143

OPERAIO COMUNE

PARAMETRO 130

OPERAIO COMUNE "A"

PARAMETRO 100

 

I lavoratori hanno diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale e/o alle effettive mansioni da svolgere.

Conseguentemente la classificazione degli operai Florovivaisti è così stabilita:

Area 1 - Declaratoria: Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

1° Livello - Specializzato Super

Ibridatore - selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1° generazione selezionati, assicurando un’attività lavorativa polivalente ( come ibridatore e selezionatore ) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

Conduttore - Meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l’operai che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo un’attività lavorativa polivalente ( come conduttore e come meccanico ).

Capo Operaio.

Conduttore - Meccanico di autotreni o articolati: L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di potenza superiori a 75 q.li provvede alla loro manutenzione o riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda, svolgono un’attività lavorativa polivalente.

Aiutante di laboratorio: L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle culture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

Potatore "artistico" di piante: L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico - figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.

Giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e le eventuale cure delle malattie delle stesse, forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese d’acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione, inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed a necessarie riparazioni ordinarie, svolgono una attività lavorativa polivalente.

 

2° livello - Specializzati

Vivaisti; potatore; innestatori e ibridatori; preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari; selezionatori di piantine innestate; conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori; conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado; meccanici; elettricisti; spedizionieri; costruttori di serre.

 

3° livello - Qualificati Super

 

Addetto agli impianti termici; aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.

Area 2 - Declaratoria: appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono lavori generici semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Quest’area è delimitata da un parametro minimo pari a 100 è da un parametro massimo entro i valori pari a 143.

 

4° Livello - Qualificati

Tutti gli aiuti di cui al livello "2"; preparatori di acqua da irrigazioni; Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari; imballatori; conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi.

 

5° Livello - Comuni

 

Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

6° Livello - Comuni "A"

 

Operai addetti alle operazioni di raccolta.

ART. 34

RETRIBUZIONE OPERAI FLOROVIVAISTI

Come da tabella "B" allegata al presente Contratto Provinciale

ART. 35

NUOVE ASSUNZIONI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Per le aziende che, entro la scadenza del presente contratto provinciale, trasformino rapporti di lavoro da tempo determinato a rapporti di lavoro a tempo indeterminato si applicano tabelle salariali di accesso pari al 70% del salario contrattuale fino al 31/12/1997, pari all’80% dall’01/02/1998 al 31/12/1998, pari al 90% dall’01/01/1999 al 21/12/1999.

La stessa normativa si applicherà alle aziende che andranno ad assumere nuovi lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 36

DIRITTI SINDACALI

Tenuto conto dell’Accordo Governativo - Parti Sociali del 23 Luglio 1993 le parti si incontreranno entro sei mesi per stipulare apposita intesa per la costituzione delle R.S.U. e trasferire alle stesse diritti, permessi, libertà sindacali, tutela, poteri e funzioni già attribuiti alle - Rappresentanze Sindacali Aziendali ( R.S.A.).

Le parti si danno atto sin d’ora che, la costituzione delle R.S.U. non comporterà aumento degli oneri per le imprese rispetto a quelli già previsti dalle norme contrattuali vigenti.

ART. 37

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti nonché quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

PROTOCOLLO DI INTESA SUGLI ACCORDI DI GRADUALITA’

NELLA PROVINCIA DI TRAPANI ALLEGATO AL CONTRATTO

PROVINCIALE 01/01/1996

Giorno 30 del mese di Ottobre dell’anno 1996 presso la sede della Unione Provinciale Agricoltori di Trapani

tra

la Unione Provinciale Agricoltori, la Fed. Prov.le Coltivatori Diretti, la Confederazione Italiana Coltivatori.

e

la FLAI-CGIL, la FISBA-CISL, la UILA-UIL

si è stipulato il seguente protocollo di intesa sugli accordi di gradualità di cui all’art. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro del 01/01/1996

Gli accordi di gradualità potranno riguardare le aziende agricole di cui all’art. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro del 01/01/1996 che si impegneranno:

1) a mantenere i livelli occupazionali dell’anno precedente a quello di stipula dell’Accordo di Gradualità;

2) al rispetto delle norme contrattuali previste nei CPL e nei CCNL dai Lavoratori Agricoli e Florovivaisti;

3) ad assumere tutta la manodopera occorrente tramite gli Uffici di Collocamento e nel rispetto della legislazione vigente;

4) ad applicare l’art. 4 del CPL 01/01/1996 in tema di riassunzioni, per le stesse fasi colturali, degli operai agricoli che hanno prestato nell’anno precedente attività lavorativa nell’azienda.

Gli Accordi di Gradualità del presente protocollo di intesa e previsti all’art. 32 del CPL 01/01/1996 avranno durata annuale e sarà possibile rinnovarli con le modalità negli stessi previsti e con l’obiettivo comune delle parti di armonizzare i salari in tutta la realtà agricola provinciale.

Si conviene che il processo di omogeneizzazione dei trattamenti salariali, oggetto degli accordi di gradualità, avverrà in trascrizioni, e cioè:

1) nessuna gradualità riguarderà l’operaio comune "A" :

2) per le rimanenti qualifiche la gradualità sarà corrisposta inizialmente dall’01/11/96 al 31/12/97 con una percentuale del 70% del salario tabellare e comunque non inferiore a lire 60.000;

3) la rimanente parte sarà corrisposta aumentando la retribuzione della somma mancante alle scadenze così fissate:

 

dal 01/01/96 al 31/12/98 80% della retribuzione;
dal 01/01/99 al 21/12/99 90% della retribuzione;
dal 22/12/99 retribuzione a regime tabellare.

Entro trenta giorni dalla data di proposta, da parte dell’azienda, di adesione allo Accordo di Gradualità, le parti interessate si incontreranno per sottoscrivere il verbale di azienda secondo il modulo allegato che fa parte integrale del presente Protocollo di intesa.

Trascorso tale termine l’accordo di gradualità si intende applicato.

Dal che il presente protocollo che dopo lettura viene sottoscritto dalle parti.

FLAI - CGIL----------------------- UPA --------------------------

FISBA - CISL---------------------- CIA ---------------------------

UILA - UIL------------------------- COLDIRETTI----------------------

VERBALE DI AZIENDA

Azienda----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sita nel Comune di--------------------Prov.----------- estesa Ha-------------------------------------

con le seguenti colture------------------------------------------------------------------------------------------

sottoscrive il presente Accordo di Gradualità dal----------------------------al---------------------------

previsto dal CPL del 01/01/1996 art. ------------- e si impegna a rispettare quanto previsto dallo stesso e dal Protocollo di intesa.

L’Azienda fornisce l’elenco dei lavoratori con le qualifiche e le giornate lavorative espletate l’anno precedente.

Per gli accordi stipulati entro il 1997 l’elenco di riferimento è quello dell’anno 1996

L’elenco sopra specificato è parte integrante del presente verbale.

Alla fine del presente accordo l’Azienda si impegna a comunicare i nominativi dei lavoratori al  quale è stato applicato l’accordo di gradualità.

-------------------------li--------------------------

L’Azienda Le OO.SS. Le Org. Professionali

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