CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLIE FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELLA PROVINCIA DITRAPANI
DEC. 01/01/1996
L'anno 1996 il giorno 20 del mese di novembre nei locali dellU.P.L.M.O. di Trapani
tra
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lUnione Provinciale Agricoltori, rappresentata da |
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la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata da |
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la Confederazione Italiana degli Agricoltori, rappresentata da |
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e |
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la FLAI-CGIL (Federazione Lavoratori dellAgro-Industria), rappresentata da Bertini Giovanna, Segretaria Provinciale, e Favara Giuseppe, Componente della Segreteria; |
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la FISBA-CISL (Federazione Italiana Salariati, Braccianti, impiegati e tecnici Agricoli) |
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la UILA-UIL (Unione Italiana Lavoratori Agroindustria), rappresentata da Tallarita Sebastiano, Segretario provinciale, |
si conviene il seguente Contratto Provinciale di Lavoro.
PREMESSA
Il rinnovo del Contratto Provinciale di Trapani deve rappresentare una proficua occasione, tenendo conto dei nuovi contenuti del Contratto Nazionale, per lavvio di una nuova fase nelle relazioni sindacali per il rilancio e lo sviluppo dellagricoltura trapanese.
Il Contratto nazionale affida alla Contrattazione Provinciale la definizione dei salari contrattuali, la difesa del potere dacquisto dei salari dei lavoratori agricoli nel rispetto dellAccordo di Luglio '93 nonché la riforma dellinquadramento per il riconoscimento dei valori della professionalità.
La forte crisi dellagricoltura trapanese e delle sue produzioni (vitivinicola, olivicola, cerealicola, produzioni in serra , etc...) sono determinati a parere delle OO.SS. FLAI-FISBA-UILA dalluso non produttivo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, dallassenza di un apparato efficiente di orientamento delle produzioni e dalla mancanza di un razionale sistema di commercializzazione.
Una agricoltura moderna e competitiva si costruisce sfruttando fino in fondo le occasioni poste dal mercato unico europeo e dalla riforma della PAC.
Un forte impegno comune va portato avanti per combattere levasione contributiva ed i fenomeni di caporalato esistenti in provincia
Per il 1994 risultano accertate e/o dichiarate n. 762.958 giornate di OTD, n. 58.815 giornate di OTI, n. 208.440 giornate di Piccola Colonia.
Mettendo a raffronto detti dati, la superficie agraria, lordinamento colturale della provincia di Trapani, appare evidente una consistente evasione ed elusione contributiva.
Da qui la necessità di attivare ogni organismo possibile per fare emergere il lavoro nero, per combattere ogni forma di caporalato, per debellare ogni eventuale organizzazione illecita che regola ed organizza rapporti di lavoro in difformità delle norme vigenti.
Ciò è necessario se si vuole assicurare agli operai agricoli il diritto ad una pensione dignitosa, se si vuole evitare che le aziende agricole incorrano in pesanti sanzioni, amministrative e civili, perdendo il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed ai contributi per miglioramenti fondiari ed altro.
Le richieste contenute nella presente piattaforma tengono conto, nella individuazione dei costi contrattuali, degli spazi economici e non, e delle problematiche di cui sopra.
ART. 1
Decorrenza e durata
Il presente Contratto Provinciale decorre dal 01-01-96 e scadrà il 21-12-1999. Esso pertanto avrà durata quadriennale.
Resta espressamente inteso, che a far data 01-01-98 i salari contrattuali provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari stabiliti dal CCNL per le due aree (1° biennio del nuovo CCNL).
Qualora non disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza si intenderà prorogato per un anno e cosi di anno in anno.
La parte che darà disdetta deve comunicare allaltra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.
Le trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.
ART. 2
RELAZIONI SINDACALI
In applicazione del CCNL e dei nuovi accordi intercorsi in materia di relazioni sindacali si chiede di istituire a livello provinciale un tavolo di confronto su temi di comune interesse con particolare riferimento allo sviluppo dellagricoltura ed allincremento delloccupazione.
Tale livello di confronto verrà realizzato attraverso listituzione di una commissione paritetica provinciale.
Detta commissione si riunisce di norma due volte lanno (gennaio e luglio) ed in via eccezionale dietro richiesta avanzata da almeno due delle organizzazioni firmatarie.
La Commissione sarà composta da sei rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e da sei rappresentanti delle Organizzazioni Professionali firmatarie del presente contratto.
La nomina dei componenti la Commissione è contestuale alla stipula del presente Contratto provinciale.
ART. 3
MERCATO DEL LAVORO-ASSUNZIONI PER FASE LAVORATIVE
Le assunzioni degli Operai a tempo determinato debbono essere fatte per una o più fasi lavorative con garanzia di occupazione per la durata delle stesse.
ART.4
MANODOPERA MIGRANTE
Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nellanno precedente per almeno una fase lavorativa, hanno diritto di riassunzione, su richiesta degli stessi, nella stessa azienda.
Nella riassunzione, in caso di contrazione delloccupazione, si terrà conto delle seguenti priorità:
- Anzianità di servizio
- Professionalità;
- Situazione di famiglia.
In caso al nuova legislazione le parti si incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.
Ai fini del calcolo della riserva si fa riferimento alle norme di legge.
ART. 5
ASSUNZIONE IN CONVENZIONE
Al fine di favorire lincontro tra la domanda e lofferta di manodopera le parti decidono di applicare listituto della convenzione prevista dallart.17 della Legge 56/87 e dalla Legge Reg.le 36/90.
ART. 6
MANODOPERA MIGRANTE
Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste dal presente Contratto Provinciale e dal CCNL e dalle leggi sul collocamento.
Al fine di facilitare il trasporto dei lavoratori le parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici. Il costo del trasporto sarà a totale carico del datore di lavoro.
In mancanza di mezzi pubblici o di quelli messi a disposizione dellazienda, questultima è tenuta a corrispondere al lavoratore un indennizzo per ogni Km percorso pari a 1/5 del costo della benzina super, fatta salva la franchigia di Km.8.
Le aziende si impegnano altresì a garantire lalloggio e la mensa, se trattasi di lavoratori che si spostano da una provincia allaltra con esclusione dei Comuni limitrofi.
ART.7
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le OO.SS. propongono di assumere tutte le iniziative idonee alla piena attuazione delle leggi che ne garantiscono la permanenza sottraendo gli stessi lavoratori alle aree di sfruttamento.
Impegno a facilitare la partecipazione ai corsi 150 ore.
ART.8
PARI OPPORTUNITA
Nellambito delle norme vigenti nazionali, regionale comunitarie, occorre ladozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, rimuovendo ostacoli e pregiudizi che relegano le donne a mansioni marginali e di scarsa importanza; nonché di promuovere campagne di informazione contro le molestie sessuali e la dignità della persona.
In particolare si richiedono misure che favoriscano:
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accesso ai corsi di riqualificazione e possibilità di freguentarli; |
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flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne, tenendo conto della loro posizione in seno alla famiglia; |
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perseguimento, a parità di requisiti professionali, di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali e retributive. |
ART. 9
FASI LAVORATIVE
Le fasi lavorative rilevanti per il comparti produttivi della provincia sono:
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nella olivicoltura: impianto, trattamenti fito-sanitari, aratura e/o fresatura, raccolta, irrigazione; |
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nellagrumicoltura: impianto, trattamenti fito-sanitari, fresatura e/o aratura, potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta; |
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nella serricoltura: messa a dimora piantine, trattamenti fito-sanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, sfogliamento, pacciamatura; |
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nella orticoltura: messa a dimora delle piantine, scerbatura, raccolta, irrigazione, trattamenti fito-sanitari; |
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nei magazzini sociali: operazioni di ammasso e confezionamento; |
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nelle coltivazioni di meloni e angurie: messa a dimora delle piantine, trattamenti fito-sanitari, selezione e/o confezionamento, raccolta, zappatura, fresatura e pacciamatura. |
ART. 10
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti concordano di incontrarsi di volta in volta in funzione delle esigenze aziendali, per lottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali ( ferie, riposi, riduzione orario di lavoro ecc.) e a tal fine concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro, sostituzioni, integrazione manodopera ecc.).
Nei casi di ristrutturazioni aziendali che, dovesse comportare riduzione della forza lavoro, lazienda dovrà informare le OO.SS.
Per comprovate esigenze familiari si propone di concedere, ai lavoratori a tempo indeterminato, una aspettativa non retribuita di 30 giorni lavorativi annui.
Per quanto riguarda particolari modalità di assunzione di manodopera da parte delle imprese plurifamiliari aventi in comune attività lavorative, le parti si impegnano a definire la regolamentazione previo intese con gli istituti preposti agli accertamenti e alla vigilanza nei rapporti di lavoro.
ART. 11
RICHIESTE SALARIALI PER GLI OPERAI AGRICOLI
Come da tabella "A" allegata al presente Contratto Provinciale.
ART. 12
SALARIO PER OBIETTIVI
Occorre definire le modalità applicative della quota di salario variabile legato ad obiettivi di qualità, produttività e redditività del lavoro.
Le parti si rincontreranno per fissarne le modalità.
ART. 13
ATTREZZI DI LAVORO
Di norma gli attrezzi vengono forniti dallazienda. In caso diverso verrà corrisposto ai lavoratori un equo indennizzo.
ART. 14
ORARIO DI LAVORO
Lorario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere se lorario è distribuito in sei giorni.
Nel caso lorario di lavoro venga distribuito in cinque giorni lavorativi settimanali, lorario giornaliero sarà di otto ore per quattro giorni e sette per il quinto giorno.
Durante il periodo della campagna di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione e attività nei campi sperimentali e in serricoltura, potranno essere concordate fra le parti, nei limiti dellart. 28 del CCNL orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e lallargamento della base occupazionale.
ART. 15
LAVORO STRAODINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Si considera
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lavoro straordinario quello eseguito oltre lorario ordinario di lavoro; |
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lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato. |
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Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00. |
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Lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dieci ore settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni. |
Per quanto riguarda lo
straordinario per i lavoratori a tempo
indeterminato le Organizzazioni datoriali si
impegnano a sensibilizzare le Aziende associate
affinché non vengano superate le 100 ore annue. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
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lavoro straordinario |
25% |
lavoro straord. Festivo |
40% |
lavoro festivo |
35% |
lavoro notturno |
40% |
lavoro festivo notturno |
45% |
le maggiorazioni di cui sopra opereranno sul salario contrattuale.
Nel caso in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne ma nella misura in atto per le ordinarie.
ART. 16
COMPENSI PARTICOLARI
A tutti gli operai a tempo indeterminato, al termine di ogni annata agraria, tenuto conto della particolare natura del loro rapporto di lavoro, sarà corrisposto un particolare compenso di £ 100.000 (centomila lire ).
ART. 17
RIMBORSO SPESE
I lavoratori, che comandati a prestare servizio fuori dallazienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso spese effettuato ( viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione delle ricevute per le spese sostenute.
Qualora il lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve essere corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso sommando i percorsi di andata e ritorno.
ART. 18
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, loperaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto di lavoro che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore allimporto della retribuzione dovuta per lanno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° Giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29 Maggio 1982, n° 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1° Giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dei contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti ( per ultimo vedi art.48 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del Giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in allegato).
In caso di morte delloperaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati dallart. 2122 del codice civile.
Ove loperaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nelluso di essa o di altra corrispondente come degli eventuali annessi ( pollaio, porcile, orto ) per un periodo di tempo di sei mesi.
Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
Alloperaio a tempo determinato compete il T.F.R. per leffettivo lavoro ordinario svolto, pari all8.63% calcolato sul salario contrattuale.
Per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore.
TABELLA "INDENNITA DI ANZIANITA"
(allegata allart. 54)
Disposizioni previste dai Patti Collettivi nazionali di lavoro per i salariati fissi e operai agricoli, precedenti alla data del 16 Agosto 1976, da applicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dai contratti collettivi provinciali e regionali previsti.
Patti Collettivi |
n° Giornate |
Decorrenza |
P.C.N.L.31/7/51 (art.27 e 31) |
5 |
Dallinizio della annata agraria in corso al 31/7/51 |
P.C.N.L. 23/3/60 |
7 |
Dallinizio della annata agraria in corso al 26/3/60 o dal 1/7/1960 |
P.C.N.L.8/3/63 (art.20 - 30 e norma transitoria punto 3) |
10 |
Dallinizio della annata agraria in corso all8/3/1963 |
P.C.N.L. 5/7/67 ( art.31 e 39) |
12 gg. sino a 3 anni di anzianità 14 gg. da 3 a 6 anni di anzianità 16 gg. da 6 anni di anzianità in poi |
Dall11/11/1967 |
P.C.N.L. 29/1/70 (art.34 - 48 e norma transitoria) |
14 gg. sino a 3 anni di anzianità; 16 gg. da 3 a 6 anni di anzianità 18 gg. da 6 a 10 anni di anzianità; 20 gg. oltre i 10 anni di anzianità |
Dall11/11/1969 o dall1/6/1970 |
P.C.N.L. 26/4/73 (art.38 e norma transitoria C) |
18 |
Dal 9/8/1972 |
P.C.N.L. 11/10/74 (art.41 e norma transitoria C) |
25 |
Dal 12/7/1974 |
C.C.N.L. 20/1/77(art.41 e norma transitoria D) |
26 |
Dal 16/8/1976 |
ART. 19
COTTIMO
Per quanto riguarda il cottimo, oltre alla registrazione delle giornate, il datore di lavoro dovrà garantire per ogni giornata di lavoro di sei ore e trenta minuti un maggiorazione del 20%.
Le parti, inoltre, nei periodi in cui si manifesterà grave disoccupazione in coincidenza delle grandi campagne di raccolta orienteranno i propri associati ad evitare il cottimo.
ART. 20
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative di norma corrispondenti con la giornata di domenica.
Per gli operai addetti al governo degli animali e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.
ART. 21
INTERRUZIONI E RECUPERI
Nelleventualità di interruzioni per cause di intemperie, per gli O.T.I il recupero dovrà effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dellorario giornaliero.
In tal caso il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dellevento.
ART. 22
VENDITA DI PRODOTTI SULLA PIANTA
Verificando si in provincia di Trapani e per alcune produzioni la vendita sulla pianta ad imprese commerciali, al fine di regolamentare tale rapporto si concorda che il titolare dellazienda, al momento di stipulare il contratto di vendita con lacquirente, deve darne comunicazione agli organismi competenti.
Si concorda, altresì, che i lavoratori assunti dallazienda acquirente dei prodotti, sono inquadrati nel settore agricolo ed agli stessi si applica lart. 4 del presente Contratto Provinciale in tema di riassunzione.
ART. 23
CLASSIFICAZIONE
In applicazione del CCNL 01/01/94 rientrano nella prima aria professionale le seguenti qualifiche:
OPERAI SPECIALIZZATO SUPER | PARAMETRO 178 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | PARAMETRO 169 |
OPERAIO QUALIFICATO SUPER | PARAMETRO 159 |
Nella seconda area professionale:
OPERAIO QUALIFICATO |
PARAMETRO 158 |
OPERAIO COMUNE |
PARAMETRO 142 |
OPERAIO COMUNE "A" |
PARAMETRO 110 |
I lavoratori hanno diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale e/o le effettive mansioni da svolgere.
1° LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER
Appartengono a questa livello i lavoratori altamente specializzati che, sulla base delle indicazioni generali del datore di lavoro o di chi ne fa le veci è in condizioni di autonomia operativa, svolge lattività per lesecuzione delle quali occorrono conoscere ed esperienze tecniche - professionali inerenti la tecnologia dei processi produttivi e funzionali.
PROFILI ESMPLIFICATIVI:
Ibridatore; Cond. Mecc. Agr. Operatrici superiori a 200 HP; Innestatore capace di eseguire tutti gli innesti; Capo squadra addetto ai lavori cianitici; Capo squadra montatori di serre; Addetto direzione per il montaggio dei tendoni nei vigneti; Capo centro nelle aziende avicole; Capo squadra potatori tendoni; Capo squadra potatori di olivi; Meccanico; Responsabile di frantoio; Fecondatore artificiale; conduttore di mietitrebbia; Giardiniere di ville e giardini privati.
2°LIVELLO - OPERAI SPECIALIZZATI
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie degli operai qualificati.
PROFILI ESEMPLIFICATIVI:
Capo squadra o curatolo; Innestatore; Potatore con macchine meccaniche; Rimondatore; Cuoco; qualifica specifica; Carrellista; Casaro; Sterilizzatore di terreni con sterilizzanti di 1° e 2° classe; Mungitore con macchina per mungere; Trattorista conduttore capace di eseguire piccole manutenzioni; Ortolano specializzato (preparatore di orti); Cantiniere.
3° LIVELLO - OPERAI QUALIFICATI SUPER
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di una buona capacità professionale superiore a quella dei qualificati.
PROFILI PROFESSIONALI:
Vivaista selezionatore di piantine; Aiuto cantiniere; Artiere; Magazziniere.
4° LIVELLO - OPERAI QUALIFICATI
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di conoscenze e capacità, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire mansioni inerenti la produzione e la valorizzazione della stessa.
PROFILI PROFESSIONALI:
Addetti alla semina meccanica; addetti allaratura e fresatura meccanica; addetto alle coltivazioni orticole; Cameriere (agriturismo); Addetto apicoltura.
5° LIVELLO - OPERAI COMUNI
Sono operai comuni i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
6° LIVELLO - OPERAI COMUNI "A"
Appartengono a questo livello gli operai addetti alla raccolta dei prodotti agricoli.
Qualora si riscontrasse lutilizzo di figure professionali non previste nella presente classificazione si farà riferimento al CCNL 01/01/94.
ART. 24
CONDIZIONI DI LAVORO
Sono lavori pesanti e/o nocivi quei lavori individuati dalla norma vigente.
ART. 25
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORI PESANTI E NOCIVI
La riduzione dellorario di lavoro è di due ore e venti minuti per tutti i lavori pesanti e nocivi.
La riduzione dellorario di lavoro di due ore e trenta minuti per le mansioni nocive previste dal presente CCNL, sarà applicata a tutte le operazioni connesse al trattamento fitosanitario e alle operazioni di manipolazione e/o spandimento di sostanze chimiche che presentino un elevato grado di tossicità.
ART. 26
SICUREZZA AMBIENTALE DI LAVORO E SALUTE
Fermo restando quanto verrà definito in sede nazionale in attuazione del Decreto Legislativo n° 626/94, si propone che la tutela della salute e lambiente di lavoro devono essere posti al centro delle trattative della Commissione Paritetica Provinciale anche attraverso il coinvolgimento delle USL e delle OO.SS., con la stipula di convenzioni tra le parti interessate per una politica efficiente di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si propongono momenti di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori al fine di evitare rischi per la salute.
Attuazione di specifici corsi con costo a carico della cassa extra-legem.
Alle donne in stato di gravidanza verranno accordati permessi retribuiti per le visite specialistiche.
Tutto ciò entro i tempi stabiliti dal D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche nonché dagli accordi tra le parti.
ART. 27
MODALITA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione agli operai a tempo determinato deve essere corrisposta mediante busta paga.
Ai lavoratori a tempo indeterminato verrà erogata la retribuzione entro il 5° giorno del mese successivo.
ART. 28
CASSE EXTRA - LEGEM
Le parti concordano la necessità di ripristinare la riscossione della quota relativa alla cassa Extra - Legem.
Le parti concordano, altresì, di adeguare lIstituto della Cassa Extra-Legem rivedendo compiti e funzioni.
Si fissa la quota per ogni giornata di lavoro da destinare alla Cassa Extra-Legem in £ 500 giornaliere a carico del datore di lavoro.
Compiti e funzioni della Cassa Extra-Legem saranno definiti entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
ART. 29
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto, dietro presentazione di delega sottoscritta dal lavoratore interessato, a riscuotere la trattenuta per contributi sindacali pari all1% su paga base e contingenza.
La delega per trattenuta sindacale sarà consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza. La delega sarà operante dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione e potrà essere disdettata tramite comunicazione del lavoratore medesimo con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima dalla scadenza dellanno solare:
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul C/C bancario o secondo le modalità che lOrganizzazione Sindacale indicherà.
ART. 30
PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Alloperaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per addestramento professionale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti , e concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 150 ore nellarco del triennio, con facoltà di cumularlo in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, è determinata nei limiti di una ora giornaliera cumulabile con tutte le aziende in cui presta servizio.
ART. 31
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
Alloperaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nellarco di un triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi di partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Le modalità pratiche per il godimento di pali permessi, in quanto compatibili con la particola natura del rapporto, è determinata nei limiti di una ora giornaliera cumulabile con tutte le aziende in cui presta servizio.
ART. 32
ACCORDI DI GRADUALITA
E possibile stipulare accordi di gradualità per le aziende agricole singole e associate che conducono terreni di loro proprietà o ad altro titolo coltivati e che liberamente vi vorranno aderire.
Detti accordi dovranno contenere condizioni di reciproca concessione come da protocollo di intesa, che sarà redatto secondo lapposito allegato che fa parte integrante del presente Contratto Provinciale.
Gli accordi di gradualità dovranno essere sottoscritti alla presenza delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Provinciale.
Dichiarazione a verbale:
Le Organizzazioni dei datori di lavoro, firmatarie del presente Contratto, stabiliscono che per quanto riguarda lapplicazione dellart. 32 la presenza si riferisce allOrganizzazione che rappresenta la ditta che stipula laccordo in oggetto.
ART. 33
CLASSIFICAZIONE OPERAI FLOROVIVAISTI
In applicazione del C.C.N.L. 01/01/94 rientrano nella prima area professionale le seguenti qualifiche:
OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER |
PARAMETRO 160 |
OPERAIO SPECIALIZZATO |
PARAMETRO 155 |
OPERAIO QUALIFICATO SUPER |
PARAMETRO 150 |
Nella seconda aria professionale:
OPERAIO QUALIFICATO |
PARAMETRO 143 |
OPERAIO COMUNE |
PARAMETRO 130 |
OPERAIO COMUNE "A" |
PARAMETRO 100 |
I lavoratori hanno diritto alla qualifica secondo il grado di capacità professionale e/o alle effettive mansioni da svolgere.
Conseguentemente la classificazione degli operai Florovivaisti è così stabilita:
Area 1 - Declaratoria: Appartengono a questarea i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
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1° Livello - Specializzato Super |
Ibridatore - selezionatore: loperaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1° generazione selezionati, assicurando unattività lavorativa polivalente ( come ibridatore e selezionatore ) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.
Conduttore - Meccanico di macchine agricole operatrici complesse: loperai che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e alluso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo unattività lavorativa polivalente ( come conduttore e come meccanico ).
Capo Operaio.
Conduttore - Meccanico di autotreni o articolati: Loperaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di potenza superiori a 75 q.li provvede alla loro manutenzione o riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda, svolgono unattività lavorativa polivalente.
Aiutante di laboratorio: Loperaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle culture in vitro o ai test sanitari sulle piante.
Potatore "artistico" di piante: Loperaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico - figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.
Giardiniere: loperaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e le eventuale cure delle malattie delle stesse, forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese dacqua nonché i relativi tempi nella esecuzione, inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed a necessarie riparazioni ordinarie, svolgono una attività lavorativa polivalente.
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2° livello - Specializzati |
Vivaisti; potatore; innestatori e ibridatori; preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari; selezionatori di piantine innestate; conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori; conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado; meccanici; elettricisti; spedizionieri; costruttori di serre.
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3° livello - Qualificati Super |
Addetto agli impianti termici; aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Area 2 - Declaratoria: appartengono a questarea i lavoratori che svolgono lavori generici semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Questarea è delimitata da un parametro minimo pari a 100 è da un parametro massimo entro i valori pari a 143.
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4° Livello - Qualificati |
Tutti gli aiuti di cui al livello "2"; preparatori di acqua da irrigazioni; Irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari; imballatori; conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi.
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5° Livello - Comuni |
Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
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6° Livello - Comuni "A" |
Operai addetti alle operazioni di raccolta.
ART. 34
RETRIBUZIONE OPERAI FLOROVIVAISTI
Come da tabella "B" allegata al presente Contratto Provinciale
ART. 35
NUOVE ASSUNZIONI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Per le aziende che, entro la scadenza del presente contratto provinciale, trasformino rapporti di lavoro da tempo determinato a rapporti di lavoro a tempo indeterminato si applicano tabelle salariali di accesso pari al 70% del salario contrattuale fino al 31/12/1997, pari all80% dall01/02/1998 al 31/12/1998, pari al 90% dall01/01/1999 al 21/12/1999.
La stessa normativa si applicherà alle aziende che andranno ad assumere nuovi lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 36
DIRITTI SINDACALI
Tenuto conto dellAccordo Governativo - Parti Sociali del 23 Luglio 1993 le parti si incontreranno entro sei mesi per stipulare apposita intesa per la costituzione delle R.S.U. e trasferire alle stesse diritti, permessi, libertà sindacali, tutela, poteri e funzioni già attribuiti alle - Rappresentanze Sindacali Aziendali ( R.S.A.).
Le parti si danno atto sin dora che, la costituzione delle R.S.U. non comporterà aumento degli oneri per le imprese rispetto a quelli già previsti dalle norme contrattuali vigenti.
ART. 37
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti nonché quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
PROTOCOLLO DI INTESA SUGLI ACCORDI DI GRADUALITA
NELLA PROVINCIA DI TRAPANI ALLEGATO AL CONTRATTO
PROVINCIALE 01/01/1996
Giorno 30 del mese di Ottobre dellanno 1996 presso la sede della Unione Provinciale Agricoltori di Trapani
tra
la Unione Provinciale Agricoltori, la Fed. Prov.le Coltivatori Diretti, la Confederazione Italiana Coltivatori.
e
la FLAI-CGIL, la FISBA-CISL, la UILA-UIL
si è stipulato il seguente protocollo di intesa sugli accordi di gradualità di cui allart. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro del 01/01/1996
Gli accordi di gradualità potranno riguardare le aziende agricole di cui allart. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro del 01/01/1996 che si impegneranno:
1) a mantenere i livelli occupazionali dellanno precedente a quello di stipula dellAccordo di Gradualità;
2) al rispetto delle norme contrattuali previste nei CPL e nei CCNL dai Lavoratori Agricoli e Florovivaisti;
3) ad assumere tutta la manodopera occorrente tramite gli Uffici di Collocamento e nel rispetto della legislazione vigente;
4) ad applicare lart. 4 del CPL 01/01/1996 in tema di riassunzioni, per le stesse fasi colturali, degli operai agricoli che hanno prestato nellanno precedente attività lavorativa nellazienda.
Gli Accordi di Gradualità del presente protocollo di intesa e previsti allart. 32 del CPL 01/01/1996 avranno durata annuale e sarà possibile rinnovarli con le modalità negli stessi previsti e con lobiettivo comune delle parti di armonizzare i salari in tutta la realtà agricola provinciale.
Si conviene che il processo di omogeneizzazione dei trattamenti salariali, oggetto degli accordi di gradualità, avverrà in trascrizioni, e cioè:
1) nessuna gradualità riguarderà loperaio comune "A" :
2) per le rimanenti qualifiche la gradualità sarà corrisposta inizialmente dall01/11/96 al 31/12/97 con una percentuale del 70% del salario tabellare e comunque non inferiore a lire 60.000;
3) la rimanente parte sarà corrisposta aumentando la retribuzione della somma mancante alle scadenze così fissate:
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dal 01/01/96 al 31/12/98 80% della retribuzione; |
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dal 01/01/99 al 21/12/99 90% della retribuzione; |
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dal 22/12/99 retribuzione a regime tabellare. |
Entro trenta giorni dalla data di proposta, da parte dellazienda, di adesione allo Accordo di Gradualità, le parti interessate si incontreranno per sottoscrivere il verbale di azienda secondo il modulo allegato che fa parte integrale del presente Protocollo di intesa.
Trascorso tale termine laccordo di gradualità si intende applicato.
Dal che il presente protocollo che dopo lettura viene sottoscritto dalle parti.
FLAI - CGIL----------------------- UPA --------------------------
FISBA - CISL---------------------- CIA ---------------------------
UILA - UIL------------------------- COLDIRETTI----------------------
VERBALE DI AZIENDA
Azienda----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sita nel Comune di--------------------Prov.----------- estesa Ha-------------------------------------
con le seguenti colture------------------------------------------------------------------------------------------
sottoscrive il presente Accordo di Gradualità dal----------------------------al---------------------------
previsto dal CPL del 01/01/1996 art. ------------- e si impegna a rispettare quanto previsto dallo stesso e dal Protocollo di intesa.
LAzienda fornisce lelenco dei lavoratori con le qualifiche e le giornate lavorative espletate lanno precedente.
Per gli accordi stipulati entro il 1997 lelenco di riferimento è quello dellanno 1996
Lelenco sopra specificato è parte integrante del presente verbale.
Alla fine del presente accordo lAzienda si impegna a comunicare i nominativi dei lavoratori al quale è stato applicato laccordo di gradualità.
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LAzienda Le OO.SS. Le Org. Professionali
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