Modello di adesione al progeamma di riallineamento | ![]() |
Tabella salariale |
Accordo per il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli della provincia di
SIRACUSA
Gennaio
2000 - Dicembre 2003
Verbale di Riunione
L'anno
2000 il giorno del
mese di
in Siracusa presso la sede della Unione
Provinciale degli Agricoltori in Viale Montedoro 66,
tra:
-
L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal Dr.
Salvatore Giardina, Presidente, e dal Dr.
Biagio Bonfiglio, Direttore;
-LA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI
DIRETTI
rappresentata
dal suo Presidente Sig. Giuseppe Tiralongo e dal Direttore Sig. Antonino
Gozzo;
-
LA C.I.A. - Confederazione Italiana
Agricoltori -
-
LA FLAI-CGIL rappresentata dal
Sig. Paolo Censabella, segretario provinciale, e dai
signori Sebastiano Tanasi Salvatore Alfo' e
Carmelo Maltese della segreteria provinciale
FLAI-CGIL;
-
LA FISBA-CISL rappresentata dal sig. segretario provinciale:
-
LA UILA-UIL rappresentata dal Sig. segretario
provinciale e dal Sig. Corrado dall'altra parte;
si
e' stipulato il presente accordo per il rinnovo
del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli del 12
Dicembre 1996 da valere nella provincia di Siracusa, ai sensi
degli art. 2 e 86 del vigente C.C.N.L. ed il cui
Art. 1
Il
presente contratto provinciale di lavoro per gli
operai agricoli, da valere nella provincia di Siracusa, per quanto attiene
al proprio ruolo,
alle proprie funzioni ed alle proprie competenze,
fa espressamente riferimento agli artt. 2 e 86
del CCNL del 10/07/98 ed alle altre
norme dello stesso per
quanto non diversamente disciplinato
Le
norme dei
contratto integrativo
provinciale del
12 Dicembre 1992 conservano
in pieno la loro efficacia se non
modificate dal presente accordo.
Si danno per acquisite le variazioni introdotte dal nuovo OCNL al le
norme provinciali in vigore
Art. 2
DECORRENZA
E DURATA DEL CONTRATTO
Il
presente contratto provinciale ha validità quadriennale e decorre
dall'1/1/2000 al 31/12/2003.
Dal 1/1/2001 i salari provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari previsti dall'art. 44 del CCNL vigente.
Il
contratto provinciale va disdetto a mezzo raccomandata AR almeno sei mesi prima
della scadenza; in caso contrario si intenderà prolungato per un anno.
La
parte disdettante deve comunicare all'altra proposte
di rinnovo 4 mesi prima. Le
trattative devono iniziare entro i due
mesi successivi.
Art 3
SALARIO
CONTRATTUALE PROVINCIALE
Per
gli operai
a tempo
indeterminato, il
salario contrattuale provinciale
è costituito dal “salario
base conglobato”, inteso come tale quello base più la
contingenza maturata al primo maggio
1986 più
l'EDR più
l'ex integrativo provinciale
congelato, dagli
aumenti contrattuali e dall' indennità di percorso,
quando spetta. Per
gli operai a tempo determinato, al
salario come sopra indicato occorre
aggiungere il terzo elemento come descritto dall'art.
44 del CCNL nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario
contrattuale, esclusa 1' indennità di percorso e il T.F.R. nella misura
prevista dal CCNL.
Art. 4
ASSUNZIONE
Le
assunzioni degli operai a
tempo determinato
(O.T.D.), debbono essere fatte per fasi lavorative, con garanzia di
occupazione per tutta la durata di
esse, con le
eccezioni previste dall'art.iO
del CCNL e per crisi commerciale del
coparto economico
rilevante per
l'azienda, per
guasti tecnici ai macchinari
agricoli, impianti
irrigui e
di lavorazione. Le principali fasi lavorative individuate nella nostra
provincia e a titolo esemplificativo sono:
1)
CEREALICOLTURA: aratura, diserbo,
2)
AGRUMICOLTURA E
FRUTTICOLTURA:
3)
OLIVICOLTURA: potatura, irrorazione, raccolta;
4)
VITIVINICOLTURA: lavori di
impianto, potatura verde e secca, lavori
colturali del terreno,
ricaccio sarmenti,
trattamenti fitosanitari, irrigazione, vendemmia.
5) ORTAGGI:
piantagione, scerbatura,
disinfestazione,
Gli
operai potranno
essere impiegati
in piu'
fasi lavorative fermo
restando quanto previsto dall 'art. 27
del CCNL. Se
la variazione della fase lavorativa
avviene nel corso della
giornata7 il lavoratore
conserva il trattamento economico originario.
Art. 5
RIASSUNZIONE
Qualora
ne ricorrano i presupposti giuridici, il diritto alla
riassunzione si applica nell'ambito della previsione normativa
di cui all'art. 23, secondo comma, della legge
n.
56/87, come modificato dall'art. 9 bis della
legge n. 236/93. La riassunzione avverrà per le
stesse fasi lavorative dell'anno precedente salvo
cause di forza maggiore.
Nella
riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità
-
professionalità
-
anzianità di servizio
-
carico familiare.
Ai
fini del calcolo della riserva, di cui all'art. 9 ter primo
comma della L. n. 608/96, la manodopera riassunta non viene considerata.
L'Osservatorio
Provinciale di cui all'art. 23 potrà
chiedere l'elenco dei lavoratori licenziati e di coloro che hanno
manifestato la volontà di essere riassunti nei modi e nei termini
di cui alle leggi soprarichiamate e che hanno assentito per
iscritto al trattamento dei loro dati
personali ai sensi della legge n. 675/96
Art. 6
CONVENZIONI
Le
parti decidono di applicare l'istituto della
convenzione previsto dall'art.
17 legge n. 56/87, recepita dalla L.R.
n. 36/90, nonchè dall'art. 24 del vigente CCNL.
Art. 7
CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Le
parti convengono
di disciplinare
i C.F.L. secondo
Il
giovane assunto con C.F.L. viene inquadrato per il tipo A nella
seconda area
professionale con
il trattamento
economico minimo dell'area e per il tipo B nella terza
area professionale con il trattamento minimo di quell'area.
Art 8
ORARIO
DI LAVORO
L'orario
di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Esso
si può articolare in 6 giorni con orario
giornaliero
di
6,30 ore,
o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per
4 giorni e 7 ore per il quinto.
Potranno
essere concordate fra le parti, nei
limiti delle norme
previste dal CCNL, orari di lavoro flessibili
onde consentire una
organizzazione del
lavoro ottimale
e 1'allargamento della base occupazionale.
Art.
9
RIPOSO
SETTIMANALE
Agli
operai è
dovuto un riposo settimanale di
24 ore consecutive
corrispondenti normalmente con la Domenica.
Art. 10
LAVORO
STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
Per
il lavoro straordinario, festivo e notturno ci si rifà all'art. 38 del CCNL. Per lavoro notturno si intende quello eseguito
fra le
venti e
le cinque
del mattino;
le percentuali di
maggiorazione sono
quelle previste
dall'art. 38 del CCNL.
Art. 11
LAVORI
CHE PRESENTANO FATTORI DI NOCIVITA'
Premesso che le aziende
sono tenute ad adottare tutte
le misure previste
dal la legislazione vigente in materia
di sicurezza sul lavoro (D. L.vo
n.626/94), per i lavori che
presentano fattori di nocività quali:
1) trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze di cui alle ex prima e seconda classe nei presidi sanitari;
2)
pulitura interna della vasche da vino dalla feccia:
3)
lavori svolti nei silos e
nelle vasche di
allevamento pesci per la pulitura e la disinfestazione del le stesse;
4)
lavori svolti nelle serre, nei
tunnells, e nelle celle frigorifere
dove sono
stati eseguiti
trattamenti con
antiparassitari di prima e di seconda classe;
si conviene di concedere agli operai 15 minuti di riposo ogni 2 ore di lavoro consecutivo.
Art.
12
MODALITA'
DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Agli
O.T. I. la
retribuzione verrà corrisposta
mediante busta paga entro il 27° giorno del mese corrente.
La
tredicesima mensilità
entro il
15 dicembre e
la quattordicesima mensilità entro il mese di aprile.
Agli
O.T.D. la
retribuzione viene data in busta paga
con acconti settimanali
e con saldo mensile. Il T.F.R. può
essere incluso o nella paga
giornaliera o essere versato a fine
rapporto in unica soluzione.
NORME
DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI
Il
lavoratore che senza
giustificato motivo si assenti
o abbandoni il lavoro,
ne tardi l'inizio, lo
sospenda o ne anticipi la
cessazione, o che per negligenza
arrechi danno all'azienda e ai
macchinari, e' punito con la multa
fino ad un massimo di due giorni di
paga oltre il risarcimento del
danno ove
dovuto, previa
contestazione scritta della
inadempienza da notificarsi entro due giorni.
Nei
casi di maggiore gravità delle predette
mancanze. il
Gli
importi delle multe che non rappresentano
risarcimento di danno saranno versati al la sede provinciale dell' INPS.
Contro i provvedimenti disciplinari il lavoratore
potrà entro 5 giorni dal la comunicazione degli stessi,
ricorrere alla propria organizzazione
sindacale, la quale,
con le modalità
e procedure
previste dall'art.
83 del
CCNL, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Art. 14
EROGAZIONI
SALARIALI COLLEGATE ALLA PRODUTTIVITA'
Ai
sensi dell'art. 2 dei CCNL ed in
applicazione di quanto previsto
dal protocollo
del 23 luglio
1993, le
parti
Art. 15
CLASSIFICAZIONE
- MANSIONI E PROFILI
Per
quanto di competenza del la contrattazione
provinciale, secondo le norme di rinvio del CCNL,
e con riferimento alle declaratorie di cui all 'art.
26 del contratto nazionale, si individuano
nella provincia di Siracusa i seguenti
profili con le rispettive mansioni:
1ª AREA
OTTAVO LIVELLO: |
a) ibridatore - selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica e titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1/a generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli. |
b) conduttore di macchine agricole operatrici complesse superiori a 200 HP: l'operaio che, fornito di patante di guida, con autonomia ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo oltre alla guida ed al l'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, superiori a 200 HP, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo un' attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico); | |
c) Capo cuoco con almeno 2 cuochi alle sue dipendenze (az. agrituristica); | |
d) Capo macellaio con almeno 2 macellai alle sue dipendenze (coop. zootecniche, macellerie aziendali, ecc.); | |
e) Capo casaro. | |
f) Responsabile di magazzino o capomastro (colui a cui vengono affidati il coordinamento e la direzione di tutti gli addetti ai magazzini di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. | |
SETTIMO LIVELLO: |
Conduttori
di ruspe e
mietitrebbie, capo stalla, meccanici aziendali, macellaio, cuoco,
addetti all'impianti-stica del le serre con responsabilità organizzative
e di coordinamento. |
2ª AREA
SESTO LIVELLO: |
Persone con incarichi di fiducia, capo squadra rimondatori e potatori, innestatori, casaro, costruttori di muri a secco. |
QUINTO LIVELLO |
Addetto
al la mungitura
meccanica, vivaisti, estirpatori ed assestatori messa a dimora di viti,
conduttori di trattori per la lavorazione meccanica del
terreno, addetti
alla semina ed
al trapianto
per vivai
con responsabilità di macchina, rimondatori, potatori, dosatori
e miscelatori
di prodotti antiparassitari nocivi,
autisti, aiuto cuoco (aziende agrituristiche); personale addetto a
l'impacco dei prodotti agricoli
ed operai meccanici
all'interno dei
magazzini ortofrutticoli. |
3ª AREA QUARTO LIVELLO |
Conduttori di macchine agricole minori (motocoltivatori, motozappe) trasporto di cose con mezzi meccanici, abbattitori di alberi da legno industriale, irrorazione di prodotti antiparassitari, anticrittogamici e diserbanti, concimazione meccanica, operai addetti alla raccolta di agrumi ed ortaggi in serra ed in pieno campo, irrigazione, tagliapiedi negli agrumeti; personale addetto a lavori di manovalanza e movimentazione merci all'interno dei magazzini ortofrutticoli. "OPERAI ESTERNI POLIVALENTI": cioe' operai impiegati nelle diverse fasi colturali in campagna, con mansioni proprie dei diversi livelli di classificazione, ad eccezione di quel li appartenenti al la prima area, alle dipendenze di aziende che assicurano loro un livello minimo di occupazione di almeno 101 giornate lavorative annue. |
TERZO LIVELLO |
Addetti alla zappatura, al trasporto a spalla, al
lo spargimento ed interramento dei
fertilizzanti. scassi,
sistemazione di terrazze, riempimento di
terra e
scavatura di
fossati, panierai,
pulizia nelle
stalle, artieri,
taglio di
canneti, abbacchiatori e raccoglitori di olive a
mano, addetti
a piuù
mansioni proprie dei diversi livelli presso la stessa
azienda per
almeno 151giornate
annue e per non più
di 5 unità
per azienda,
scerbatura e sconcatura;
personale addetto a lavori di cernita, di incarto e di confezionamento in
magazzini ortofrutticoli, ivi
compresa la frutta secca.
|
SECONDO LIVELLO |
Raccoglitori di olive a terra, raccoglitori di mandorle, carrube ed altri prodotti altrove non previsti, vendemmia, guardiani, addetti alla distribuzione di acqua per irrigazione (che effettuano orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa), addetti alla spollonatura, al la scacchiatura ed alla cimatura; addetti alla pulizia ed al riordino del le camere, inservienti (az. agrituristica); operai addetti al le sole operazioni di raccolta fragole in serra ed in pieno campo |
PRIMO
LIVELLO |
Si applica a tutti gli operai, e per tutte le mansioni1 che per la prima volta trovano occupazione presso le aziende agricole per il lavoro svolto nel corso dei primi 12 mesi dalla assunzione. |
NOTA
TRANSITORIA ALL'ART. 15
Ferma
restando la classificazione
prevista dall'art.
15 dell'attuale contratto,
in via sperimentale
fino al
30 Settembre 2002, ed in
considerazione dell'avvio, nel comune di Siracusa,
di importanti investimenti nel comparto
delle colture orticole in serra, che assicureranno, indubbiamente, un
aumento degli attuali precari livelli occupazionali messi in
crisi dalle gravi difficoltà del tradizionale
comparto agrumicolo, LE
PARTI firmatarie del presente
contratto provinciale concordano
di riconoscere
il trattamento
economico previsto per il secondo
livello alla
manodopera aggiuntiva che,
già occupata
nelle operazioni di spollonatura, scacchiatura
e cimatura, eseguirà anche
le operazioni di raccolta, alle dipendenze del la stessa azienda. LE PARTI CONVENGONO
altresì di
incontrarsi entro
il
Per
l'applicazione di detta norma, le
aziende interessate dovranno
sottoscrivere, alla presenza
del la propria
NORMA
TRANSITORIA PER
LA CLASSIFICAZIONE
DEGLI OPERAI
Le
parti concordano di rinviare ad un apposito incontro entro
Art.16
TRATTAMENTO
ECONOMICO
(Miglioramento
economico + 3,3%)
Le
parti, in applicazione
dell'art. 2 del
vigente CCNL. concordano
di applicare ai salari base in vigore
l'aumento del 3,3% e di conglobare,
ad aumento applicato, nella
paga base l'importo relativo
alla indennità di percorso che
pertanto non verrà più rilevata nelle tabelle salariali.
Art. 17
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
In
applicazione dell'art. 88 del vigente CCNL e dell'art. 63
-
fino al 31/12/2000
il ____%
-
fino al 31/12/2001
il ____%
-
fino al 31/12/2002
il ____ %
- fino al 31/12/2003 il ____ %
Al
31/12/2003 il salario di
riallineamento dovrà
essere uguale a quello in vigore in quel momento,
per la qualifica ricoperta dal lavoratore,
comprensivo anche dell
'eventuale incremento economico derivante dal CCNL.
La
misura percentuale degli aumenti graduali ed il
salario di partenza debbono essere definiti in ogni
singolo modulo di adesione,
pena la non validità dello stesso.
MODALITA' APPLICATIVE
Fatte
salve le condizioni salariali e normative di
miglior favore già
applicate nei
confronti dei
lavoratori dipendenti, le
aziende agricole che intendono avvalersi del programma
di riallineamento,
sono tenute
alla stretta osservanza
delle norme di legge in materia di assunzione di lavoratori
dipendenti, al
rispetto del le
riassunzione conformemente alle leggi e ai contratti vigenti, nonché al rispetto integrale
delle leggi a
tutela dei
lavoratori dipendenti e
della disciplina prevista dal CCNL e dal CPL per gli operai agricoli.
Per
potere accedere al programma di graduale riallineamento, l'azienda
agricola interessata, assistita dalla
propria organizzazione professionale, sottoscriverà
l'apposito modulo di
accettazione e di adesione
con l'impegno
di applicare fedelmente ed integralmente i termini dell'accordo
L'accordo
viene fatto e sottoscritto con i
rappresentanti provinciali delle RSU e
RSA dei lavoratori agricoli firmatarie di
questo contratto
e copia
viene inviata
alla sede provinciale
dell'INPS, all'ufficio Provinciale
del Lavoro e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Compete
all'Osservatorio Provinciale
verificare
Le
parti si danno atto che l'adesione, nonché
il rispetto
Si
acclude modello di adesione al programma
di riallineamento; questo
modello e' parte integrante del CPL.
ALLEGATO
ART. 17
Modello di adesione al progeamma di riallineamento
Art. 18
COTTI
MO
Relativamente alle operazioni di raccolta, potranno essere concordate apposite tariffe di cottimo per chilogrammo di prodotto raccolto; in tal caso le tariffe saranno aggiornate di anno in anno prima dell'inizio della stagione di raccolta.
Art. 19
OPERAI
ADDETTI A PIU' MANSIONI PRESSO LA STESSA AZIENDA
Gli
operai addetti a più mansioni
presso la stessa azienda e per un numero massimo di cinque unità
sono classificati al terzo livello.
Rientrano in tale categoria coloro
a cui il datore di lavoro garantisce un livello occupazionale
non inferiore alle
151 giornate di effettivo lavoro.
A tali operai,
il datore di lavoro
corrisponderà a fine rapporto un "premio di fine
lavoro" pari al 10% delle
giornate dichiarate per ciascun anno.
Al momento dell'assunzione, il datore di
lavoro dovrà comunicare l'elenco dei lavoratori
all'Osservatorio Provinciale . La non
osservanza di tale adempimento
comporta la non efficacia di questa norma.
Art. 20
OPERAI
ADDETTI AI MAGAZZINI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Ferma
restando la nuova classificazione degli operai interni dei magazzini
ortofrutticoli, agli stessi per tutta la durata del
presente contratto
verrà corrisposto
il salario attualmente
in vigore, con l'adeguamento concordato anche per le
altre figure,
pari al 3,3% e che viene riportato nella
tabella in calce alla seguente nota
Le
parti si impegnano, in
occasione del successivo rinnovo
contrattuale, di esaminare la
possibilità di introdurre un progressivo al
lineamento alle retribuzioni
fissate per
i livelli di appartenenza di cui all'art. 15 del C.P.L.=
Retribuzione
Categorie | Paga Base | 3/o Elem. 30,44% | T.F.R. 8,63% | Totale Lordo |
I Cat (V liv.) | £ 8.428 | £ 2.565 | £ 727 | £ 11.720 |
II Cat. (IV liv.) | £ 8.263 | £ 2.515 | £ 713 | £ 11.491 |
III Cat. (III liv.) | £ 7.751 | £ 2.359 | £ 669 | £ 10.779 |
DIRITTI
SINDACALI
Le
parti concordano di
costituire le R.S.U. secondo
le modalità e la disciplina previste dal Protocollo di Intesa allegato n.
9 al vigente CCNL.
Le Assemblee sindacali nei luoghi di lavoro previste dall'art. 79 del CCNL, possono essere indette anche dalle OO.SS. provinciali firmatarie del contratto, previo avviso alle aziende ed alle OO.PP. di appartenenza, solo nelle aziende che avranno aderito agli accordi di riallinemento.
Art.22
QUOTE
SINDACALI PER DELEGA
Le
OO.SS. firmatarie del
presente contratto hanno diritto, dietro presentazione
di delega sottoscritta dal lavoratore interessato,
a riscuotere
la trattenuta
per contributi sindacali
pari all'1% del salario base conglobato.
La
delega per
trattenuta sindacale
sarà consegnata
direttamente dal
lavoratore o inviata direttamente
dal la
Organizzazione
sindacale cui appartiene.
La
delega sarà
operante dal mese successivo a quello
di presentazione e potrà essere disdetta tramite comunicazione del
lavoratore medesimo con lettera raccomandata da inviare all'azienda e
alla organizzazione sindacale interessata.
La disdetta ha validità dal mese successivo.
Il
datore di lavoro si impegna
ad effettuare le
relative rimesse versando
gli importi sul CC bancario o secondo
le modalità che l'organizzazione sindacale comunicherà.
Per il lavoratore OTD che per effetto della riassunzione torna a lavorare
nella stessa
azienda, non c'è
bisogno di ripresentare
la delega,
che in assenza
di disdetta
si intenderà tacitamente ripresentata ogni anno.
Art.23
RELAZIONI
SINDACALI
E'
costituito, in applicazione
dell'art. 6, allegato 4, del CCNL, l'Osservatorio Provinciale a cui vengono
attribuite le seguenti funzioni:
-
fornire alle
OO.SS. da
parte delle
Organizzazioni datoriali le
informazioni utili ad individuare il flusso ed il
tipo di finanziamenti pubblici diretti allo
sviluppo agricolo;
-
fornire alle
OO.SS. da
parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di
sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che
possono presentare rilevanti
conseguenze sul la organizzazione
e sulla condizione
del lavoro
nonché sull'occupazione
e
- individuare
gli eventuali ostacoli alla
piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche,
al fine di sollecitare interventi
pubblici anche
attraverso la promozione di Patti
Territoriali e contratti di area;
-
esaminare, in
presenza di
rilevanti riduzioni
dell'occupazione agricola
che si verifichino a causa
di processi di
ristrutturazione o di riconversione produttiva, od
a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi"
ogni possibile
soluzione per il reimpiego della
manodopera agricola,
sollecitando a tal
riguardo, al le competenti
istituzioni pubbliche, opportuni
interventi di formazione e di
riqualificazione professionale;
- esaminare
la qualità
e la quantità dei
flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani
e delle donne, anche allo
scopo di fare
proposte all'Osservatorio Regionale
e di impegnare la Regione e per
quanto di competenza la Provincia,
ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti
relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- concordare
per l'occupazione femminile
azioni positive idonee
a superare
le eventuali
disparità di
fatto esistenti, ad offrire
pari opportunità nel lavoro e nella
professionalità, a garantire l'effettiva applicazione del le leggi
nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità
-
accertare la
conformità dei Progetti e
dei contratti individuali di
formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo
quadro
nazionale e trasmettere agli
uffici regionali
del lavoro ed alle sezioni
circoscrizionali competenti 1 'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare
eventuali ricorsi
concernenti le
qualifiche professionali, in
forza ed in
applicazione dei criteri
fissati dalle
relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché
le eventuali
vertenze demandate
dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83 del
CCNL;
-
esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e
dei loro dipendenti
per l'esatta
applicazione dei
contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali. In
connessione con i processi produttivi di
trasformazione colturale, gli
imprenditori segnaleranno
ai propri
rappresentanti l'eventuale fabbisogno di
qualificazione e/o riqualificazione professionale
della manodopera,
perché l'Osservatorio prospetti
agli organi
pubblici competenti
l'attuazione dei corsi necessari.
Art.24
AZIENDE
COMMERCIALI
Il
presente contratto
non si
applica alle
aziende commerciali che
sono tenute
al rispetto
del contratto vigente nel
settore commercio.
Art.25
NORMA
FINALE
Nel
corso di validità del contratto provinciale
e delle norme in esso
contenute, non si potrà dare corso a separate trattative
con aziende singole o gruppi di esse se non nel rispetto. del le normali
relazioni sindacali come
previsto dal la vigente contrattazione collettiva.