CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PER LA PROVINCIA DI
RAGUSA

01/01/1996 - 31/12/1999

ART. 1

OPERAI AGRICOLI

Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricoli il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di lavoro e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.

Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art. 20 e 21 C.C.N.L.).
Sono operai a tempo indeterminato:

i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata;

gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giomate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione dei loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte dei lavoratori, deve comunicare all’INPS (ex SCAU) ed alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione dei nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata dei rapporti di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa Integrazione salariale di cui alla Legge 457 dei 1972 e successive modificazioni.

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 dei C.C.N.L.

Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data dei 1° Settembre 1972 si trovano in servizio presso aziende agricole in virtù dì rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge 533/49 e dai Contratti Collettivi Provinciali.

Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue.

Sono operai a tempo determinato:

gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n° 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto

ART. 2

ATTREZZI DI LAVORO

L’operaio a tempo determinato è tenuto a presentarsì al lavoro con gli attrezzi consuetudinari.
Per i lavori di rimonda potatura ed innesto, al lavoratore che impiega attrezzi di lavoro di sua proprietà, compete una indennità - attrezzi di £. 550 giornaliere.

ART. 3

CLASSIFICAZION DEGLI OPERAI AGRICOLI

E FLOROVIVAISTI E DI LAVORATORI

Per l’attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in materia di collocamento.

La qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al lavoro e alla conseguente retribuzione.

Gli operai agricoli e fiorovivaisti si classificano come segue:

AREA 1

PARAMETRO 163

Mungitori a mano, aratura e semina con apposite macchine, addetti alla disinfestazione dei terreni,

PARAMETRO 169

Conduttori di autocarri con o senza rimorchi, trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici e forestali, mungitori con attrezzature meccaniche in pieno campo, addetti alle macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori-pressatori).

PARAMETRO 176

Operai che uniscono capacità Professionali al titolo di studio di Perito Agrario o assimilatile, innestatori che conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto e caldaisti muniti di apposito patentino, muratori a secco.

AREA 2

PARAMETRO 100

Prima esperienza lavorativa: i lavoratori alla prima esperienza lavorativa in agricoltura capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. 1 predetti lavoratori possono permanere nel suddetto parametro per non più di tre mesi.

L’attivazione dei parametro 100 avviene nell’ambito degli accordi di gradualità.

PARAMETRO 142

Addetti alla preparazione del terreno di irrigazione, addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto canne a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento dei prodotti ortoflorofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti alla Pulitura della stalla, addetti all’attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio, (torchiatura uva), torchiatura olive, falciatori fieno e tutti quei lavoratori la cui attività non rientra tra quella prevista per i lavoratori specializzarti e qualificati.

PARAMETRO 156

Addetti alla floricoltura.

ART.4

FASE LAVORATIVA

Per fase lavorativa sì intende:

ortaggi. piantagione, coltivazione e raccolta;

agrumeti: zappatura, Potatura, irrigazione e raccolta

floricoltura: semina e raccolta.

Costituiscono eccezioni alla garanzia di occupazione le avversità atmosferiche, le crisi di mercato e, nel caso di aziende diretto - coltivatrici, il rientro di una unità attiva a carico e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del CC.

ART. 5

LAVORO NOTTURNO AL COPERTO

Il lavoro notturno al coperto non Potrà superare le due ore e trenta minuti giornaliere.

ART. 6

INTERRUZIONI E RECUPERI

Per l’operaio a tempo indeterminato, ove si debbano recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie, detto recupero dovrà avvenire nel limite massimo di due ore giornaliere e 12 settimanali.

In tal caso non trova applicazione la norma dell’art. 8 della Legge 8 Agosto 1972 n° 457.

ART. 7

CONDIZIONI DEL LAVORO E PERMESSI STRAORDINARI

Al fine di salvaguardare la salute del lavoratore, saranno accordati dal datore di lavoro permessi retribuiti ai lavoratori che intendano sottoporsi a visita medica preventiva , a condizione che il lavoratore abbia raggiunto il posto di lavoro e successivamente produca il certificato medico comprovante la visita effettuata.

Può essere accordato un permesso agli operai a tempo determinato che frequentano corsi di addestramento professionale di interesse agricolo nella misura massima di trenta ore annue.

ART. 8

PERMESSI -STRAORDINARI PER MOTIVI RELIGIOSI

E’ possibile, a richiesta degli interessati stipulare accordi aziendali che tengano conto delle Festività per i lavoratori di cultura Araba con in particolare riferimento al Ramadan.

Le imprese a richiesta di detti lavoratori, rilasciano la dichiarazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno.

E’ auspicabile che in sede aziendale ove se ne ravvisi la necessità e l’opportunità, si individuano modalità per garantire l’informazione in più lingue e vengano previsti delegati extracomunitari di cultura araba.

ART. 9

PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO

Anche all’operaio a tempo determinato possono essere concessi permessi per la partecipazione a corsi di recupero scolastico in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto e nella misura massima di ore 60 annue con l’obbligo di registrazione sul libretto sindacale di lavoro.

ART. 10

CLASSIFICAZIONE PER ETA’

Per i fanciulli e gli adolescenti dai 14 ai 18 anni l’orario di lavoro deve essere di 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali,

Ai predetti minori a tempo indeterminato spetta un periodo di ferie pari a 30 giornate lavorative.

ART. 11

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E PER GIUSTIFICATO MOTIVO

A titolo indicativo ricorre ‘gìusta causa di licenziamento" nei seguenti casi:

grave insubordinazione nel confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell’azienda;
la condanna penale per reati comuni che comportíno lo stato di detenzione il danneggiamento doloso di beni aziendali dovuto a grave negligenza, l’assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi la recidiva di una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, il furto in azienda,

rissa o via di fatto all’interno dell’azienda:

l’incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti saldi i motivi di natura sindacale.

A titolo indicativo ricorre ‘giustificato motivo’ di licenziamento nei seguenti casi:

le assenze ingiustificate ripetute con notevole frequenza;

l’insufficiente e provato rendimento del lavoratore, la sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie agricola utilizzabile, la radicale modifica degli ordinamenti colturali, della organizzazione aziendale, degli allevamenti e dello sviluppo della meccanizzazione la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto dì fondo rustico;
l’adesione dell’impresa a forme associative di conduzione o cooperative di servizio;

l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta o il rientro di unità lavorative limitate a familiari entro il terzo grado anche non conviventi;

la cessazione dell’attività agricola per vendita totale dei terreni.

ART. 12

DIMISSIONE PER GIUSTA CAUSA

L’operaio agricolo a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.

ART. 13

INDENNITA’DI MENSA

A tutti i lavoratori alle dipendenze di aziende nelle quali non è costituita la mensa o non viene somministrato il vitto, in caso di pernottamento in azienda verrà corrisposto una indennità sostitutiva nella misura di lire 2.500 giornaliere.

ART. 14

INDENNITA' DI PERCORSO

Ai lavoratori ai quali non viene fornito dal datore di lavoro il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda viene riconosciuta una indennità di lire 500 per le aziende distanti da 0 a 5 Km.
Per le aziende distanti oltre 5 Km. spetterà al lavoratore una indennità di lire 200 per ogni chilometro necessario a raggiungere il posto di lavoro.

ART. 15

CASSA EXTRA LEGEM

Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire il ripristino della Cassa Extra Legem fissando nuovi criteri di funzionalità e gestione entro sei mesi dalla data di stipula dei presente C.P.L..

ART. 16

AUMENTO -SALARIALE

Le parti concordano un aumento salariale relativamente al secondo biennio del contratto nazionale pari al 7,20% della paga in vigore con le seguenti decorrenze:

3,60% dal l° Maggio 1996;

3,60% dal l° Maggio 1997.

Dichiarazioni delle parti

Le Aziende Agricole si impegnano ad applicare l’istituto della riassunzione secondo le disposizioni di Legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori impiegati nella precedente annata agraria, compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendente dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell’occupazione.

La disponibilità del lavoratore è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.

ART. 17

ACCORDI DI RIALLINEAMENTO

Le parti, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese, nonché di estendere l’area dì applicazione dei presente CIPL, definiscono il seguente programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dall’art. 45 del C.C.N.L.,

Programma di rìallineamento da valere per l’intero territorio della provincia di Ragusa:

Gli aumenti percentuali si applicano sul salario medio convenuto, per otto ore di lavoro comprensivo del T.F.R. di lire 64.000 per l’operaio comune.

Decorrenza dal 01.07.97 al 30.06.98:L’inflazione verificatasi dal 01.04.96 al 31.03.97 +0,5%

Decorrenza dal 01.07,98 al 30.06.99:L’inflazione verificatasi dal 01.04.97 al 31.03.98 +1,5%

Decorrenza dal 01.07.99 al 31.12.00:L’inflazione verificatasi dal 01.04.98 al 31.03.99 +2,5%

Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 1999 per valutare e definire l’eventuale ultimo scaglione di adeguamento salariale.

Le parti concordano che le aziende interessate aderìscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione che verrà inviato alle rispettive OO.PP. di appartenenza.

Le OO.PP. si impegnano a comunicare entro e non oltre 15 giorni gli elenchi dei verbali di accettazione alle OO.SS. firmatarie dei presente contratto.

Il modello del verbale di accettazione fa parte integrante del presente contratto e viene qui allegato.

ART. 18

ACCORDO DI GRADUALITA’

Le aziende possono aderire al programma di riallineamento o tramite il predetto verbale di accettazione oppure chiedendo la stipula di un Contratto di Gradualità al programma di riallineamento.

La retribuzione dell’operaio di cui al parametro 100 (art. 3) viene fissata in £.52.500 lorde per otto ore di lavoro giornaliere ed è comprensiva del T.F.R..

Questa retribuzione seguirà gli aumenti previsti dall’art. 17 del presente C.P.L.

ART. 19

COMMISSIONE PROVINCIALE

La Commissione Provinciale di cui all’art. 10 del CCNL è così composta n° 3 rappresentanti dei datori di lavoro designati uno dall’Unione Provinciale Agricoltori, uno dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti ed uno dalla CIA n° 3 rappresentanti dei lavoratori agricoli designati uno per ciascuna delle Organizzazioni Provinciali Sindacali contraenti, FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA UIL.

ART. 20

COMMISSIONI INTERCOMUNALI

Nel confermare, in atto, le composizioni, i compiti e le attribuzioni delle Commissioni intercomunali, così come previsti dall’art. 11 dei CCPL del 05,03.1987 che prevede la istituzione delle Commissioni Sindacali paritetiche lntercomunalí composte da:

n° 3 rappresentanti dei datori di lavoro, designati uno (1) dall’Unione Provinciale Agricoltori, uno (1) dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, ed uno (1) dalla CIA;

n° 3 rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati uno per ciascuna delle Organizzazioni sindacali Provinciali contraenti, FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL

Le partì sottoscritte nel rilevare la notevole importanza e funzione delle stesse, convengono sulla necessità che le predette svolgano un proficuo lavoro.

I nominativi dei componenti dovranno essere comunicati entro 30 giorni al Direttore dell’Ufficio Provinciale del lavoro e che in caso di carenza o di mancata designazione o da indisponibilità di uno o più membri delle Commissioni, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni Sindacati sì sostituiranno temporaneamente ad essi, onde siano esplicati i compiti alle stesse affidati.

Si confermano, pertanto, le Commissioni intercomunali paritetiche di cui appresso:

nel Comune di Vittoria (con giurisdizione su Acate, Comiso, S.Croce e Vittoria);

nel Comune dì Modica (con giurisdizione sui Comuni di Scicli, Pozzallo, Ispìca, Frigintini e Modica),

nel Comune di Ragusa (con giurisdizione sui Comuni di Ragusa, Giarratana, Monterosso Almo e Chiararnonte Gulfi).

ART.21

ORARIO DI-LAVORO

Con riferimento all’art. 30 del CCNL, le 39 ore settimanali di lavoro saranno prestate come segue: ore 7 giornaliere per 5 giornate ed ore 4 nella giornata dì Sabato.

Per quanto attiene il lavoro nelle serre, considerate le caratteristiche del tipo di lavoro stesso, il datore di lavoro accorderà una o più interruzioni per la durata complessiva di 45 minuti nell’arco della giornata lavorativa.

ART. 22

SCADENZA

Il presente contratto scade il 31.12. 1999

 INPS

SCICA

INAIL

………………………………………………..

Adesione al programma di riallinearnento ex art.

Il sottoscritto...........................................................................................titolare

dell'impresa agricola……………………………in località del Comune di ………………………………….assuntore di mano d'opera dalla Circoscrizione di ……………………………. di.......................................preso atto dell’accordo per il rinnovo.............................................del C. I. P. L. firmato in data 1 9 giugno 1.997 tra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Ragusa (Unione Prov. Agricoltori, Federazione Prov. Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei lavoratori Agricoli FLAI-CGIL FISBA-CISL E UILA-UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale dei trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia di Ragusa, con il presente atto

D I C H I A R A

la propria adesione a quanto stabilito dal citato accordo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall’Accordo medesimo.

Dichiara, infine che il presente costituisce impegno valevole dal 01-07-1997 al 31-12-1999 e si impegna, inoltre, a sottoscrivere quelli per gli anni successivi.

Data....................................

Firma.......................................................

PROTOCOLLO PER GLI ACCORDI DI GRADUALITA’

L’anno............................................ il giorno ……………del mese di……………

presso..............................................................................................................

si sono riuniti:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

PREMESSO

che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in agricoltura permane uno stato di crisi grave.

ATTESO

che le politiche Comunitarie Nazionali e regionali, non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo.

che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, e i paesi dell’area Nord-Africana, penalizza fortemente le produzioni Siciliane;

che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di lavoro;

che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in piena compatibilità economica, l’allargamento e la qualificazione della base produttiva;

CONSIDERATO

che obbiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita della produttività, l’occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro;
SI CONVIENE

1) I trattamenti economici convenuti nell’ambito degli accordi eli gradualità sono concordati al fine di rivelare gli stessi al programma di riallineamento.

2) 1 trattamenti economici superiori a quelli previsti dal presente accordo, eventualmente corrisposto, sono da considerare come condizione di miglior favore acquisiti dai lavoratori.

3) Nel corso dello svolgimento delle prestazioni lavorative di cui al presente accordo si potranno tenere nelle aziende interessate specifica riunione dì lavoratori nel limite di un’ora al mese regolarmente retribuita, su richiesta delle Organizzazioni Provinciali di Categoria firmatarie del presente accordo e le cui modalità circa l’orario e il luogo dovranno essere concordate con le aziende, e ciò sino a concorrenza delle ore previste dall’art.79 del vigente C.C.N.L..

4) Le clausole del presente accordo hanno tutte carattere di essenzialità.

Il presente accordo decorre dal...................................199.. e scade il......................................199..

Le parti si incontreranno entro il......................................................per procedere al rinnovo dello stesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del C.I.P.L .relativo agli accordi di gradualità.

L’UPLMO, l’INPS e L’INAIL saranno informati mediante trasmissione di copia della presente intesa che costituisce parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro di Ragusa.

I Rappresentanti dell’azienda……………………………………………

I Rappresentanti Sindacali……………………………………………….

iniziopag.gif (1152 byte)